Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 17.02.2010

Interpello – articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - IRPEF- detrazione – spese iscrizione dottorato di ricerca presso l’Università – art. 15, comma 1, DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 17.02.2010

QUESITO
L’istante ha fatto presente che il Caf, a cui si è rivolto al fine di ottenere l’assistenza fiscale per la compilazione del modello 730/2009, ha disconosciuto la possibilità di detrarre le spese per l’iscrizione al corso di dottorato di ricerca presso l’Università di … sostenute nell’anno 2008, poste interamente a carico dell’iscritto ed in assenza di alcuna borsa di studio.
Tanto premesso ha chiesto di conoscere se, per le spese di istruzione di cui sopra, possa beneficiare della detrazione Irpef del 19%, prevista dall’art. 15, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene di poter usufruire della detrazione Irpef del 19% dato che le spese per il dottorato rientrano tra quelle per la frequenza di corsi di istruzione universitaria di cui all’art. 15, comma 1, lett. e), del DPR 917/1986; a sostegno della detraibilità delle predette spese, allega le comunicazioni, reperite dai siti internet di alcune università italiane, riportanti tale possibilità.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR sono detraibili nella misura del 19% "le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali". Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria, la detrazione di cui alla disposizione citata è applicabile anche in relazione alle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all’ordinamento universitario (Circolare Ministeriale 10.06.1993, n. 7, paragrafo 12.8), di corsi di perfezionamento (Circolare Ministeriale 1.06.1999, n. 122/E , paragrafo 1.2.5), di master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati (Circolare 19.05.2000, n. 101/E paragrafo 8.2). Inoltre, da ultimo, la detrazione è stata ritenuta applicabile alle spese sostenute per la frequenza, presso la sezione di Milano della SILSIS, della scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, istituita in Consorzio tra le università della Regione Lombardia (risoluzione n. 77 del 04.03.2008).
Sulla base della prassi richiamata, le istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi considerano detraibili le spese relative all’iscrizione ai corsi di istruzione secondaria, istruzione universitaria, perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Al fine di stabilire se le spese sostenute per l’iscrizione al corso di dottorato di ricerca in questione siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR, occorre richiamare la disciplina per l’ordinamento degli studi universitari prevista dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica n. 270 del 22/10/2004 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509).
In particolare, l’art. 3 del Decreto stabilisce che le università rilasciano i seguenti titoli: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, nonché master universitari di primo e secondo livello.
La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca istituiti dalle università, i master sono conseguiti a seguito di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione.
Per quanto riguarda la specifica disciplina dei dottorati di ricerca, il medesimo articolo 3 (comma 8) rinvia all’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, secondo cui "i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le Università, con proprio regolamento disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso”.
Come si evince dal tenore e dalla terminologia della normativa richiamata (D.M. n. 270/2004, legge n. 210/1998) il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione.
Si ritiene pertanto che, coerentemente con il contesto applicativo della norma agevolativa, i corsi di dottorato di ricerca possano considerarsi "corsi di istruzione universitaria" al fine di poter usufruire del beneficio previsto dall’art. 15, lett. e), del TUIR.
Tale soluzione risulta coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall’art. 3 del Decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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