Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 28.01.2005

Istanza di Interpello – XY S.a.s – Trattamento IVA dell’attività di raccolta delle scommesse
Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 28.01.2005

Si segnala, per l’interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione regionale della … in sede di risposta all’interpello di seguito riportato in forma integrale.

QUESITO
La società XY S.a.s., premesso di esercitare l'attività di raccolta delle scommesse ippiche per conto della ZH S.p.a, nel punto vendita sito in …, chiede di conoscere se tale attività sia da considerare esente da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 6) e n. 9) del D.P.R. n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La società istante ritiene che l'attività sopra indicata debba essere assoggettata ad IVA con l'aliquota ordinaria del 20 per cento.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto si osserva, in via preliminare che la stessa non rientra nell'istituto del diritto di interpello previsto dall'art. 11 della legge 212/2000 mancando dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. Il citato articolo prevede infatti che l'istanza di interpello possa essere presentata, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza di una disposizione normativa di carattere tributario, solo prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari, non consentendosi pertanto un interpello a posteriori al fine di verificare la correttezza di un'attività già posta in essere.
Il mancato rispetto di tale requisito impedisce che la richiesta presentata possa essere trattata come interpello del contribuente sul piano degli effetti.
Tuttavia, nell'ambito della più generale attività di consulenza e assistenza prevista dalla circolare 18 maggio 2000 n. 99, si osserva quanto segue.
L'art. 22 del D.P.R. n. 169 del 1998, contenente il regolamento per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, dispone che le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, nonché quelle relative alla raccolta delle giocate, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n.6) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tale disposizione, come da ultimo modificata dall'articolo 30, comma 1, lettere a) e c) della legge n. 388 del 2000, prevede infatti l'esenzione da IVA “per le operazioni relative all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato, al CONI ed all'UNIRE, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge n. 315 del 1942 e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”.
Ugualmente esenti, ai sensi del n. 9) dello stesso articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative alle operazioni sopra indicate.
Con riferimento al caso in esame si osserva che la società istante (di seguito chiamata Preposto) ha ricevuto dalla ZH S.p.a (di seguito chiamata ZH), aggiudicataria della concessione per l'esercizio della raccolta di scommesse ippiche al totalizzatore nazionale a quota fissa prevista nel contratto, la gestione del punto vendita ed esattamente l'attività di raccolta del gioco e delle scommesse oggetto della gestione.
In particolare nel contratto viene precisato che l'attività sopra indicata, che rientra oggettivamente nell'ambito di applicazione del citato articolo 10, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 1972, viene svolta dal Preposto per conto della ZH, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 (articolo 2.4).
Il Preposto deve provvedere “in nome e per conto” della ZH al pagamento delle vincite realizzate nel punto vendita (articolo 2.3) mentre spettano alla ZH la definizione delle strategie commerciali che determinano le scommesse da inserire in palinsesto e gli eventuali massimi di accettazione (articolo 2.5).
La ZH mette a disposizione del Preposto il proprio know-how tecnologico-commerciale per l'allestimento e la gestione del punto vendita nonché per la gestione e l'accettazione delle scommesse, rimanendo comunque unica proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuali nonché dei sistemi, progetti e tecniche di cui al contratto in questione (articolo 3).
Inoltre la ZH si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni conseguenti alla concessione di cui è risultata aggiudicataria (articolo 4.2) come pure ad assorbire direttamente l'eventuale risultato negativo della gestione delle scommesse a quota fissa (articolo 4.3).
A titolo di compenso per la gestione del punto vendita ed esattamente (come precisato nell'articolo 2.1 del contratto) per l'attività di raccolta di gioco e di scommesse oggetto della gestione svolta "per conto" di ZH il Preposto riceve un aggio fisso più una percentuale variabile come dettagliatamente indicato nell'articolo 6 del contratto.
Da quanto sopra esposto consegue che la fattispecie negoziale prevista nel contratto allegato all'istanza è da connettere con “le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione” di cui al n. 9) dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Infatti il Preposto, in una posizione intermedia tra la ZH e i fruitori dei servizi che la stessa offre, collabora nell'attività della società, senza peraltro assumere in proprio il rischio connesso all'effettiva vendita del servizio.
Inoltre, in base al contratto il Preposto agisce “in nome e per conto” della ZH. ed assolve ad una funzione gestoria secondo precisi indirizzi, determinati ed imposti dalla società stessa.
Alla luce delle suesposte precisazioni e sulla base degli elementi forniti si ritiene pertanto che le prestazioni relative all'esercizio delle scommesse e di raccolta delle giocate oggetto dell'istanza siano da considerare esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 6) e 9) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Copia della presente viene trasmessa, per opportuna conoscenza, al competente Ufficio di ….

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