Riacquisto anticipato delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore ai 18 mesi - Consulenza giuridica
Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 31.01.2011
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Associazione rappresenta che la Consob (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) ha individuato rigide regole di condotta che gli intermediari sono tenuti a osservare in sede di distribuzione alla clientela al dettaglio di prodotti finanziari che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative (cfr. Comunicazione Consob 2 marzo 2009, n. 9019104, inerente “il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”).
Tra le condizioni volte ad assicurare il requisito della liquidità di un titolo è annoverato l’impegno assunto dall’emittente, ovvero dall’intermediario, al riacquisto del medesimo titolo su richiesta del cliente a condizioni di pricing prefissate (cd. “impegno al riacquisto”).
L’istante chiede di conoscere le eventuali ripercussioni fiscali nel caso in cui il citato impegno al riacquisto sia assunto dall’emittente alla luce della previsione di cui all’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale il rimborso anticipato delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore ai 18 mesi comporta il pagamento da parte dell’emittente di una somma pari al 20 per cento degli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Associazione istante ritiene che l’esistenza della clausola di riacquisto da parte dell’emittente non sia di per sé suscettibile di far scattare automaticamente l’applicazione del prelievo aggiuntivo del 20 per cento, in quanto il riacquisto dei titoli non produce necessariamente l’estinzione dell’obbligazione rimborsata.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come è noto, gli interessi derivanti da prestiti obbligazionari emessi da soggetti residenti in Italia sono assoggetti alla disciplina della ritenuta alla fonte sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli similari e delle cambiali finanziarie prevista dall’articolo 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Tale ritenuta è applicata con l’aliquota del 12,50 per cento ovvero del 27 per cento. In particolare, l’aliquota del 12,50 per cento si applica agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi e delle cambiali finanziarie.
L’aliquota del 27 per cento trova, invece, applicazione in relazione agli:
- interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari aventi una scadenza inferiore a 18 mesi;
- interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari con scadenza pari o superiore a diciotto mesi, qualora il saggio di rendimento effettivo all’emissione (comprensivo dello scarto di emissione) sia superiore a determinati limiti indicati nella norma.
Questi ultimi limiti sono costituiti dal doppio del tasso ufficiale di riferimento per i titoli negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all’Unione europea e dal tasso ufficiale di riferimento, aumentato di due terzi, per gli altri titoli obbligazionari.
L’ultimo periodo della disposizione in commento prevede infine che, qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso è dovuta dall’emittente una somma pari al 20 per cento.
Tale previsione è, come noto, finalizzata a sanzionare operazioni di estinzione anticipata di prestiti obbligazionari originariamente emessi con scadenza non inferiore a 18 mesi i cui interessi sono assoggettati ad un’aliquota d’imposta del 12,50 per cento.
Nella fattispecie in esame si verifica il riacquisto da parte dell’emittente di obbligazioni con scadenza non inferiore ai 18 mesi, prima di tale termine, in virtù della clausola inserita su indicazione della Consob, a tutela degli investitori, volta ad assicurare la sussistenza del requisito di liquidità dei titoli.
Il riacquisto da parte dell’emittente costituisce un diritto azionabile da parte della generalità dei sottoscrittori delle obbligazioni al verificarsi di determinate condizioni ed è quindi un evento che si realizza indipendentemente dalla volontà dell’emittente.
Ciò posto, si ritiene che, ai fini della non applicabilità della somma del 20 per cento ai sensi del richiamato articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, il riacquisto da parte dell’emittente del titolo obbligazionario – anche al di fuori dell’ipotesi in esame – non deve essere finalizzato all’estinzione del prestito prima del decorso del periodo di 18 mesi e, pertanto, non deve comportare, di fatto, l’anticipazione, al di sotto del suddetto periodo minimo, della scadenza originaria del titolo stesso.
È necessario, inoltre, che la società emittente si impegni a destinare, comunque, i titoli dalla stessa riacquistati alla negoziazione sul mercato. Tale condizione si può ritenere soddisfatta se i titoli rimangono in circolazione per almeno diciotto mesi nel periodo di durata degli stessi.
Pertanto, ricorrendo tali presupposti, l’operazione di riacquisto dei titoli obbligazionari prima della loro scadenza da parte dell’emittente non rientra tra le fattispecie che ricadono nella previsione di cui all’articolo 26, primo comma, ultimo periodo, più volte citato.
Conseguentemente, qualora alla data di scadenza del prestito (nominale o di fatto a seguito dell’anticipata estinzione) non risulti verificato il requisito dell’effettiva circolazione dei titoli per almeno diciotto mesi, ancorché non continuativi, l’emittente è in ogni caso tenuto al pagamento della somma del 20 per cento sull’ammontare degli interessi e altri proventi complessivamente corrisposti.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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