Interpello n. 954 - 19/2002 - Istanza d'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 212/2000 - Rimborso infrannuale dell'IVA per acquisto di beni ammortizzabili - articolo 38-bis, comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 111 del 09.04.2002
Con l'istanza di interpello di cui in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato formulato il seguente
Quesito
La società YY S.r.l. (di seguito denominata "società"), ha fatto presente che intende procedere alla costruzione di uno stabilimento e all'acquisto delle relative attrezzature di produzione, d'ufficio, laboratorio, ecc. Mentre la realizzazione dell'immobile sarà concessa in appalto a terzi, le attrezzature saranno acquistate direttamente dalla società istante.
Considerato che per entrambe le fattispecie sopra esposte è prevista l'emissione di fatture di acconto, la società chiede se, con riferimento all'imposta pagata su tali acconti, possa trovare applicazione l'art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di rimborso infrannuale dell'IVA.
A parere dell'istante l'incertezza interpretativa della norma citata deriva dal fatto che:
"a) si riferisca alle sole fatture di saldo e non anche alle fatture di acconto;
b) non rientri nella fattispecie la realizzazione mediante appalto dato a terzi in quanto affidamento di servizio di realizzazione di un'opera."
Soluzione prospettata dall'istante
Con riguardo all'acquisto delle attrezzature, l'istante ritiene che l'Iva assolta sulle fatture d'acconto possa essere oggetto di rimborso infrannuale, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, riferendosi inequivocabilmente all'acquisto di beni strumentali che saranno consegnati con fattura a saldo.
L'istante ritiene, altresì, che la norma citata sia applicabile anche alle fatture di acconto emesse in base agli stati di avanzamento lavori nella realizzazione dello stabilimento, in considerazione della circostanza che i lavori in oggetto sono pur sempre volti alla realizzazione di un bene strumentale.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, così come integrato dall'art. 52 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso il rimborso infrannuale dell'Iva anche all'ipotesi di acquisto e importazione di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva.
La norma in questione, che riguarda quegli operatori economici che effettuano operazioni di investimento in beni ammortizzabili, è finalizzata ad un più sollecito recupero dell'IVA assolta sui beni acquistati, evitando, in tal modo, un aggravio dell'esposizione finanziaria del contribuente.
Con riguardo alla fattispecie dell'acquisto delle attrezzature, si ritiene di formulare le considerazioni che seguono.
In linea generale, occorre rilevare che gli acconti di cui trattasi costituiscono un elemento rilevante nella formazione dell'accordo negoziale, il cui oggetto risiede nel trasferimento della proprietà di beni ammortizzabili. Infatti, i pagamenti in acconto e a saldo, effettuati nel tempo, sono finalizzati all'acquisizione di beni strumentali.
Al riguardo, si osserva che l'art. 6, comma 3, del D.P.R. n 633 del 1972 stabilisce, per l'ipotesi di pagamenti in acconto, che l'operazione, agli effetti dell'Iva, si considera effettuata all'atto del pagamento dell'acconto, sia pure limitatamente all'importo corrisposto.
Si è del parere, quindi, che l'Iva corrisposta sulle fatture d'acconto per gli acquisti delle predette attrezzature rientri nella fattispecie disciplinata dall'articolo 38-bis, comma 2, in questione e quindi è oggetto di rimborso infrannuale.
Del resto, la norma appena citata condiziona il rimborso infrannuale al verificarsi della percentuale dei due terzi rispetto al totale degli acquisti; pertanto, una conclusione differente, rispetto a quella prospettata, darebbe rilevanza soltanto alle fatture emesse a saldo, con la conseguenza che la disposizione in parola potrebbe risultare inapplicabile per le imprese che effettuano acquisti di beni ammortizzabili secondo le citate modalità di pagamento in acconto e a saldo.
Con riferimento agli stati di avanzamento lavori, nell'ipotesi di beni acquisiti in esecuzione di contratti d'appalto, si ritiene che si possano applicare i principi e criteri già adottati per i rimborsi annuali e precisati nella risoluzione ministeriale 16 febbraio 1983, n. 353998, richiamata anche dalle risoluzioni ministeriali 5 novembre 1991 n. 445764 e 2 dicembre 1991 n. 445585.
Con tale pronuncia ministeriale, infatti, è stato chiarito che nella locuzione "acquisto" va compreso ogni atto che faccia acquisire la disponibilità del bene, e, quindi, anche la realizzazione dei beni ammortizzabili mediante contratti di appalto.
Inoltre, ai fini del rimborso Iva, con la stessa risoluzione è stato precisato che sono da comprendere fra i beni ammortizzabili non solo i beni per i quali la procedura di ammortamento è immediatamente attuabile, come nel caso di acquisto di un prodotto finito, ma anche i beni per i quali la procedura è potenzialmente attuabile, nel senso che sarà applicabile all'atto della completa realizzazione, sempre che gli stessi beni siano, poi, destinati ad essere utilizzati per effettuare operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene, quindi, applicabile l'articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 anche per l'Iva corrisposta con le fatture di acconto emesse in relazione agli stati di avanzamento lavori eseguiti, nell'ambito di contratti di appalto, per la realizzazione di beni ammortizzabili.
In conclusione si ritiene che sia possibile richiedere il rimborso infrannuale dell'IVA, di cui all'articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, sia per l'imposta assolta sulle fatture di acconto relative all'acquisto di attrezzature, sia nel caso delle fatture di acconto emesse in base agli stati di avanzamento lavori.
Ciò naturalmente a condizione che sia rispettata la percentuale richiesta dall'articolo 38-bis e che i beni siano destinati ad essere utilizzati in operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione; si fa presente che eventuali divergenze tra la previsione di utilizzo e l'effettivo impiego del bene comportano per il contribuente l'obbligo di riversare l'imposta in sede di rettifica da operarsi ai sensi dell'art. 19-bis2 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art.4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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