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Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 05.08.2004

Istanza di interpello. Federazione KJ Art. 148, comma 3, del TUIR. Art. 4, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Cessione di pubblicazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 05.08.2004

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 148, comma 3, del TUIR e dell'art. 4, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO
La Federazione KJ, ente pubblico non economico istituito dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, provvede a vigilare, coordinare e promuovere l'attività dei Collegi Provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, collaborando altresì con le autorità centrali dello Stato nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare i Collegi.
I Collegi provinciali sono tenuti, a loro volta, alla compilazione e alla tenuta dell'albo degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia e all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti.
Ciò premesso la Federazione fa presente di voler iniziare la pubblicazione di una rivista scientifica i cui numeri saranno ceduti gratuitamente nel 2004, mentre dal 2005, aumentata la tiratura, saranno ceduti per abbonamento annuale a pagamento, con costi di diretta imputazione comunque superiori ai proventi degli abbonamenti stessi.
Gli abbonati saranno prevalentemente i Collegi Provinciali o gli iscritti ai medesimi Collegi.
In relazione alla descritta attività editoriale la Federazione chiede se la stessa debba configurarsi come attività commerciale sia ai fini dell'imposizione sui redditi che ai fini dell'IVA.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Federazione istante, che ritiene di entrare nel novero delle associazioni di categoria, è dell'avviso che l'attività editoriale che intende porre in essere non sia da considerare attività commerciale sia ai fini dell'imposizione sui redditi che ai fini dell'IVA, in forza, rispettivamente, dell'art. 148 (già art. 111) del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633 del 1972.
Dette disposizioni stabiliscono, al riguardo, che le cessioni anche a terzi di pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati, da parte di alcune tipologie di associazioni, tra cui le associazioni di categoria, non si considerano commerciali.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In relazione alle disposizioni richiamate dalla Federazione interpellante, si precisa quanto segue.
L'art. 148 (già art. 111), comma 3, del TUIR, prevede che "per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali .......le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati".
Parimenti, ai fini IVA, l'art. 4, comma 5, lettera a) prevede, tra l'altro, l'esclusione dalla commercialità delle "pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati".
Ambedue le richiamate disposizioni agevolative si rendono applicabili qualora sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:
A) le cessioni di pubblicazioni devono essere effettuate dalle particolari tipologie di associazioni ivi espressamente menzionate;
B) le pubblicazioni devono essere cedute prevalentemente agli associati.
Ai sensi rispettivamente del comma 8 dell'art. 148 del TUIR (già comma 4-quinquies dell'art. 111) e del comma 7 dell'art. 4 del DPR n. 633 del 1972, le citate disposizioni agevolative si rendono applicabili a condizione che le associazioni destinatarie degli anzidetti regimi:
- abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nello stesso comma 8 dell'art. 148 del TUIR e nello stesso comma 7 dell'art. 4 del DPR n. 633.
Quanto sopra premesso, nella fattispecie in esame occorre, pertanto, prioritariamente verificare se la Federazione istante possa essere ricondotta tra le particolari tipologie di associazioni destinatarie delle disposizioni agevolative in argomento, in particolare tra le associazioni di categoria come ritiene l'istante.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Le associazioni di categoria sono associazioni di diritto privato liberamente e spontaneamente costituite le quali si prefiggono anzitutto di tutelare gli interessi economici specifici della categoria.
Diversi dalle associazioni di categoria, con le quali coesistono, sono gli Ordini e Collegi professionali, enti pubblici di cui fanno parte tutti gli esercenti determinate professioni di pubblico interesse.
Essi perseguono, infatti, fini di carattere essenzialmente pubblicistico, riconosciuti dallo Stato a causa del rilievo sociale che presenta l'esercizio di determinate professioni, a tutela dell'interesse generale della collettività.
Le funzioni principali degli Ordini e Collegi (se per l'esercizio della professione è richiesta la laurea l'ente prende il nome di Ordine, se è richiesto invece un diploma l'ente prende il nome di Collegio) sono quelle di provvedere alla tenuta degli albi professionali, alla disciplina degli iscritti (in particolare all'osservanza delle regole di deontologia professionale) e alle questioni relative agli onorari.
Ai Collegi o Ordini professionali i professionisti devono obbligatoriamente appartenere (l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio di determinate professioni ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile), mentre nell'associazione di categoria l'adesione è sempre volontaria.
La stessa Federazione dichiara di essere un ente pubblico non economico istituito dalla legge n. 1049 del 29 ottobre 1954 per vigilare, coordinare e promuovere l'attività dei Collegi Provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, collaborando altresì con le autorità centrali dello Stato nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare i Collegi.
I Collegi provinciali, come rappresentato dalla Federazione, sono tenuti, per legge, alla compilazione e tenuta dell'albo degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia; all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, alla vigilanza sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza del Collegio.
Pertanto, questa Agenzia ritiene che la Federazione istante, quale ente esponenziale dei collegi Provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, non è riconducibile tra le associazioni di categoria come sopra individuate.
Tutto quanto sopra rappresentato, si osserva che la chiara formulazione dell'art. 148, comma 3, del TUIR e dell'art. 4, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, i quali limitano esattamente l'ambito di applicazione delle disposizioni da essi recate alle associazioni ivi espressamente elencate, tra le quali le associazioni di categoria, non consente l'estensione del regime agevolato a soggetti diversi dalle associazioni menzionate.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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