Istanza di interpello. Unione Industriale della Provincia di Alfa.. Art. 19, comma 4-bis, del Tuir. Trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 13/10/2006
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 19, comma 4-bis, del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Unione Industriale della Provincia di Alfa chiede di sapere se la previsione normativa contenuta nell'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, che prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta per le somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di cinquanta anni, se donne, e di cinquantacinque anni, se uomini, continui a trovare applicazione, anche a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, n. C-207/04, del 21 luglio 2005.
In particolare, chiede di conoscere se i sostituti d'imposta, per il periodo successivo all'adozione della sentenza, in sede di ritenute alla fonte sulle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agli uomini di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni, possano derogare alla norma nazionale.
Con la sentenza sopra citata, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato, infatti, che la norma di diritto interno sopra citata si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne con riguardo alla formazione, alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro, di cui all'art. 141 del Trattato istitutivo della CE e alla direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Unione Industriale istante ritiene possibile che i sostituti d'imposta deroghino alla norma nazionale contenuta nell'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, ed applichino l'aliquota ridotta al cinquanta per cento sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo agli uomini che al momento della cessazione del rapporto di lavoro abbiano un'età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'istanza di interpello pervenuta è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto presentata da una organizzazione non per esprimere interessi personali della stessa ma interessi diffusi.
Con circolare 31 maggio 2001, n. 50, al punto n. 3.1, è stato chiarito espressamente che tra i soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza di interpello sono esclusi i "portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati".
In presenza di tale causa di inammissibilità, l'istanza presentata non produce gli effetti tipici dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno esaminare nel merito la fattispecie prospettata nell'istanza e fornire il seguente parere, reso nel quadro dell'attività di consulenza generica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99.
L'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, introdotto, con decorrenza 1 gennaio 1998, dall'art. 5, comma 1, lett. d), n. 2), del d. lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e ora abrogato per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 23, del recente d.l. 4 luglio 2006, n. 223, prevedeva che "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di cinquanta anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lett. a) del comma 1 dell'art. 17".
Condizione soggettiva per poter fruire della tassazione agevolata sull'incentivo all'esodo era, dunque, il compimento del cinquantesimo anno di età, per le donne, e del cinquantacinquesimo anno di età, per gli uomini, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Proprio in merito a tale ultimo requisito soggettivo richiesto dalla norma di diritto interno, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee è intervenuta, con sentenza C-207/04 del 21 luglio 2005, dichiarando la norma sopra citata non conforme al diritto comunitario.
In particolare, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ritiene che la norma contenuta nel Tuir, laddove concede, a parità di altre condizioni, il vantaggio dell'incentivo all'esodo con aliquota ridotta in funzione dell'età del lavoratore crea condizioni di disparità di trattamento tra uomo e donna, vietate dall'art. 141 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e dalla Direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976.
Nella sentenza C-207/04 del 21 luglio 2005, la Corte di Giustizia Europea afferma, infatti, che la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma" quale quella di cui all'art. 19, comma 4-bis del Tuir "che consente, a titolo di incentivo all'esodo, il beneficio della tassazione con aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno superato i cinquanta anni, se donne, e i cinquantacinque anni, se uomini".
Nella sentenza è fatto presente, inoltre, che, "tenuto conto dell'importanza fondamentale del principio della parità di trattamento, l'eventuale eccezione al divieto di discriminazioni fondate sul sesso, prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, deve essere interpretata restrittivamente. Tale disposizione può applicarsi soltanto alla fissazione dell'età del pensionamento per la corresponsione delle pensioni di vecchiaia e di anzianità e alle conseguenze che ne derivano per altre prestazioni previdenziali." Tale eccezione al divieto di discriminazioni fondate sul sesso non è dunque applicabile a un'agevolazione fiscale quale quella in discorso, considerato che la stessa non costituisce una prestazione previdenziale.
Atteso quanto sopra, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato la differenza di trattamento prevista dall'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, una discriminazione fondata sul sesso.
In merito alla direttiva comunitaria 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, sopra citata, si fa presente, per completezza, che è stata disposta l'abrogazione della stessa, con decorrenza 15 agosto 2009, ad opera della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, sempre riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Al fine di eliminare i profili di incompatibilità della normativa nazionale vigente con la normativa comunitaria, evidenziati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza n.C-207/04 sopra citata, con d.l. 4 luglio 2006, n. 223, il legislatore ha ritenuto opportuno abrogare il comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir, facendo salvi però i diritti di coloro che avevano già contrattato un piano incentivato di esodo.
Per quanto concerne gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sui rapporti giuridici sorti nel periodo precedente all'emanazione della stessa, e in particolare gli effetti sul rapporto tributario collegato alla tassazione applicata nei confronti dei soggetti di sesso maschile destinatari di incentivi all'esodo, che avevano un'età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro, si esprime l'avviso che le eventuali istanze di parziale rimborso dell'imposta pagata non possano trovare accoglimento.
Ciò in quanto la sentenza della Corte di Giustizia ha solamente affermato l'illegittimità della previsione di limiti differenti, tra uomini e donne, per l'accesso al beneficio.
Non ha invece affermato (né avrebbe potuto farlo) che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età, più vantaggioso, previsto per le donne.
L'adeguamento alla statuizione della Corte potrebbe anche consistere, in linea teorica, nell'applicazione alla donna del limite di età, più sfavorevole (cinquantacinque anni) per l'accesso al beneficio.
Per i medesimi motivi i sostituti d'imposta, per tutto il periodo residuo di vigenza dell'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, dovranno rispettarne le previsioni, operando la ritenuta alla fonte sulle somme corrisposte, a titolo di incentivo all'esodo, ai soggetti di sesso maschile che al momento della cessazione del rapporto di lavoro avevano un'età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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