Interpello n. 954-39/2002 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 13-bis, lett. c), del TUIR - Detrazione d'imposta per spese sanitarie
Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 09.04.2002
Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Il signor Tizio ha chiesto di conoscere la disciplina applicabile, ai fini Irpef, per l'acquisto di una autovettura per il trasporto del figlio minore, fiscalmente a carico, al quale la commissione medica, di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, ha accertato una situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge.
Il contribuente ha fatto, inoltre, presente che provvederà a far installare sull'autovettura anche una pedana sollevatrice, che verrà fatturata distintamente.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto di conoscere se il limite di 35 milioni di lire, valido ai fini della detrazione IRPEF del 19 % riguardante l'acquisto dell'autovettura, includa o meno anche il costo della pedana sollevatrice.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Sig. Tizio ritiene che il limite di 35 milioni debba essere riferito al solo costo dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) inteso quale mezzo necessario alla locomozione, e che il costo della pedana sollevatrice, in quanto mezzo necessario al sollevamento del disabile, dia diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 13-bis lett. c), del TUIR, senza tener conto, per l'appunto, del limite dei 35 milioni.
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all'interpello pervenuto, si formulano le seguenti osservazioni.
L'art. 13-bis, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificato dall'art. 8 della legge n.449 del 1997, dispone che tra le spese sanitarie, detraibili nel limite del 19%, rientrano quelle riguardanti "i mezzi necessari all'accompagnamento,......alla locomozione e al sollevamento ... dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,....".
Tra i mezzi necessari per la locomozione, il medesimo articolo 13-bis, comma 1, lett.c), espressamente indica i veicoli adattati in funzione della limitazione permanente delle capacità motorie, per i quali è prevista una disciplina articolata e dettagliata, nel corpo della quale è stabilito il tetto dei 35 milioni (oggi euro 18075,99) per la spesa. Per i soggetti portatori della predetta limitazione, la legge subordina, quindi, la spettanza dell'agevolazione alla circostanza che il veicolo acquistato sia adattato, in base alle specifiche prescrizioni della commissione medica locale di cui all'art. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ragion per cui il limite di 35 milioni (euro 18075,99) si riferisce alla spesa per l'acquisto della vettura comprensiva dell'adattamento.
Tuttavia, l'articolo 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e delle tasse automobilistiche
In virtù della modifica legislativa sopra citata, hanno diritto ad una detrazione pari al 19% dell'ammontare della spesa riguardante l'acquisto dei mezzi di locomozione, nei limiti di un importo di 35 milioni (euro 18075,99), anche gli inabili psichici con indennità di accompagnamento, gli invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e i pluriamputati.
Il citato articolo 30 dispone che per tali categorie di soggetti, ai fini della concessione della agevolazione in questione, non è richiesto alcun adattamento al veicolo in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto.
Tutto ciò premesso, considerato che nel caso di specie l'agevolazione è riferita ad un disabile grave, per il quale, ai sensi del richiamato art. 30 della legge n. 388 del 2000, l'applicazione del beneficio può interessare anche un veicolo non adattato, si ritiene che il limite dei 35 milioni (euro 18075,99) debba essere riferito alla sola spesa concernente l'acquisto della autovettura.
La successiva spesa, concernente l'installazione della pedana sollevatrice sul veicolo, di cui non deve tenersi conto ai fini del computo della soglia dei 35 milioni (euro 18075,99), può comunque legittimare la detrazione, nella misura del 19%, in quanto l'apparecchiatura montata è riconducibile alla categoria dei mezzi necessari al sollevamento dei disabili, contemplata da richiamato art.13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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