Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 28.04.2009

Istanza di interpello - Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 28.04.2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
E' stato chiesto di conoscere se ai lavori di "restauro e risanamento conservativo" e di "manutenzione straordinaria", di competenza della Soprintendenza Archeologica, possa applicarsi l'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare l'istante chiede di sapere se i lavori che vengono normalmente eseguiti tramite appalti pubblici presso le Domus e le altre strutture degli Scavi, consistenti prevalentemente in attività di restauro e recupero dei manufatti demaniali finalizzate alla loro conservazione, possano essere equiparati ai lavori "dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457...", individuati tra quelli soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del citato n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972..

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che ai lavori eseguiti tramite appalti presso le Domus e le altre strutture degli Scavi sia applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, in quanto, a parere dello stesso, il rinvio operato dalla norma fiscale all'art. 31 della legge n. 457 del 1978 "trova ragione unicamente nelle definizioni, ivi riportate e codificate, degli interventi di manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione, ecc., e non rileva, al riguardo, l'origine della medesima norma che fa riferimento all'Edilizia Residenziale".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, assoggetta ad aliquota IVA del 10 per cento, tra l'altro, le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.
La richiamata legge n. 457 del 1978, recante "Norme per l'edilizia residenziale", contiene disposizioni in materia di "interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente".
In particolare, l'art. 31 della stessa legge specifica gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, individuando alle lettere c), d) ed e) - alle quali si riferisce il citato punto 127-quaterdecies)- i seguenti interventi:
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili (cfr. lett. c);
- interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (cfr. lett. d);
- interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso. (cfr. lett. e)
Con risoluzione n. 352116 del 30 settembre 1983 è stato precisato che "gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono agevolati agli effetti dell'IVA, qualora siano effettuati nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla richiamata legge n. 457 e non soltanto in base alle norme contenute nell'art. 31 della legge stessa. Lo scopo precipuo di tale legge, come è noto, è quello di accrescere il fabbisogno di abitazioni con il recupero di quelle in stato di degrado, unitamente al recupero di quei fabbricati in cui si svolgono attività complementari alla vita delle famiglie, quali, ad esempio, gli uffici, le scuole, le infrastrutture sanitarie ecc."
Con la stessa risoluzione n. 352116 dell'1983 e con risoluzione n. 551450 del 2 febbraio 1989, è stato precisato altresì che l'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978 "consente il recupero di edifici, organismi edilizi, ovvero di lotti, isolati e reti stradali. E' di tutta evidenza, che non possono essere ricondotti nel concetto di tali immobili nè le aree archeologiche né i manufatti archeologici".
Sulla questione la risoluzione n. 104 del 17 febbraio 1994 ha precisato, inoltre, che "per le operazioni finalizzate alla realizzazione di parchi naturali o archeologici non sono previste dal nostro ordinamento disposizioni agevolative in materia di imposta sul valore aggiunto. Ciò, del resto, in conformità alle disposizioni recate dalla sesta direttiva CEE n. 77/388, del 17-05-1977, come modificata dalla direttiva n. 92/77, del 19-10-1992 (ora direttiva CE n. 112/2006 del 28 novembre 2006) che non prevede, per le operazioni in argomento, la possibilità che gli Stati membri applichino disposizioni agevolative, anche in materia di aliquote".
Quanto sopra precisato, si ritiene, conformemente al parere formulato dalla Direzione regionale, che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi ai lavori di restauro e recupero di aree e manufatti archeologici non possa trovare applicazione l'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS