Risoluzione Agenzia Entrate n. 114 del 17.10.2006

Trasferimento dei diritti all'aiuto da parte degli imprenditori agricoli dopo la riforma della Politica Agricola Comune (PAC). Trattamento fiscale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 114 del 17.10.2006

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 hanno profondamente innovato la disciplina comunitaria degli aiuti a favore degli agricoltori introducendo il regime di pagamento unico, sul cui trattamento fiscale sono stati chiesti chiarimenti dalle associazioni di categoria.
In linea generale, le modificazioni normative hanno interessato i seguenti punti essenziali:
- è prevista la presentazione, da parte dell'agricoltore, di un'unica domanda permanente, relativa anche a più regimi di aiuto, in sostituzione della domanda annuale;
- i vari pagamenti diretti previsti in virtù dei regimi di sostegno previgenti sono unificati in un unico pagamento, quantificato in base ai diritti maturati in precedenza nell'arco di un periodo temporale di riferimento (anni 2000-2001-2002);
- il pagamento unico non condiziona l'agricoltore all'effettuazione di una particolare produzione, ma lo lascia libero di scegliere il tipo di coltura da praticare sui suoi terreni, nell'ottica di un orientamento al mercato;
- l'agricoltore beneficiario dell'aiuto è vincolato soltanto al mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, così come definite da ogni singolo Stato membro;
- l'importo dell'aiuto è determinato con riferimento agli importi corrisposti nel passato durante un periodo di riferimento;
- è costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche, nonché ad agevolare l'ingresso di nuovi agricoltori nel settore;
- al fine di facilitare il trasferimento degli aiuti fra gli agricoltori, l'importo complessivo cui ha diritto il singolo agricoltore è suddiviso in quote e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili;
- infine, per evitare che il livello complessivo degli aiuti superi gli attuali stanziamenti di bilancio, sono fissati massimali nazionali calcolati sulla base dei fondi erogati nel periodo di riferimento in ciascuno Stato membro in virtù dei precedenti regimi di sostegno.
In tal modo delineate le linee essenziali della riforma degli aiuti comunitari in agricoltura, è da sottolineare il carattere particolarmente innovativo contenuto nell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003, costituito dalla possibilità attribuita all'agricoltore beneficiario di trasferire il diritto all'aiuto a favore di altro agricoltore "a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra".
A tal riguardo l'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, n. 1787, stabilisce che "la cessione dei titoli all'aiuto (...) deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata (...) e deve essere comunicata a pena di nullità agli organismi pagatori, entro dieci giorni dalla sottoscrizione".
In proposito occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del regolamento (CE) n. 795/2004, nessun trasferimento definitivo dei titoli all'aiuto è possibile prima della loro definitiva fissazione.
Altresì, il regolamento (CE) n. 1782/2003 consente il cosiddetto"affitto" del pagamento unico se "al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili".
Le confederazioni in indirizzo hanno richiesto chiarimenti proprio in ordine al trattamento fiscale da riservare alle ipotesi di trasferimento a titolo definitivo (vendita) o transitorio (affitto) dei titoli definitivi di diritti all'aiuto precedentemente illustrate.
Al riguardo, occorre chiarire preliminarmente, sia agli effetti dell'imposizione dell'IVA e dell'imposta di registro sia ai fini delle imposte sui redditi, la natura giuridica dell'oggetto del trasferimento ai sensi della normativa civilistica vigente.
Su questa questione il Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota del 21 marzo 2006, prot. n. 222, ha espresso l'opinione che "un soggetto che soddisfi le condizioni di cui agli artt. 33 e 34 (del regolamento (CE) n. 1782/2003) potrà, potenzialmente, beneficiare del pagamento diretto, sempre che abbia terreno eleggibile cui abbinare i titoli: ad ogni diritto deve corrispondere un ettaro ammissibile (art. 43).
In base a quanto sopra, l'agricoltore in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 del Regolamento CE n. 1782/03 potrebbe agire, erga omnes, a tutela di un proprio diritto riconosciuto dall'ordinamento, proprio come avviene nel caso dei diritti di credito. Infatti, anche se l'unico obbligato all'esecuzione della prestazione - nel caso in oggetto, "dare" - è il debitore (AGEA), tutti gli altri sono tenuti ad astenersi dal compimento di azioni che possano pregiudicare il buon esito della stessa.
Tali condizioni sono alla base della nascita del diritto e, quindi, ne rappresentano il rapporto fondamentale pur non incidendo - successivamente - sul diritto stesso, il quale vive di vita propria e rappresenta un diritto di credito nuovo, che si astrae completamente dal rapporto sottostante che lo ha generato. Infatti il cessionario potrebbe essere un nuovo agricoltore, oppure un agricoltore che non ha esercitato la propria attività nel triennio di riferimento in uno dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI o, ancora, che non ha presentato domanda all'AGEA."

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