Istanza d'interpello - XY spa - Conferimento rifiuti imballaggi - Aliquota agevolata prevista dal n.127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 115 del 10.08.2004
Con l'istanza di interpello concernente l'esatta applicazione del n. 127 - sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
QUESITO
La società interpellante, azienda vetraria riciclatrice, riferisce che nell'ambito della disciplina recata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), ha stipulato apposita convenzione, unitamente al consorzio di filiera del settore CO.RE.VE, con il gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Detta convenzione ha per oggetto il ritiro del rifiuto di imballaggio di vetro proveniente dalla suddetta raccolta, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell'azienda vetraria che effettua il ritiro, parametrato alla quantità e qualità del materiale consegnato.
La società chiede se l'operazione contemplata dalla convenzione possa essere qualificata quale cessione di rottami di vetro e, come tale, soggetta al regime speciale di cui all'art. 74 del DPR n. 633 del 1972, piuttosto che essere qualificata prestazione di servizio - in base alla normativa speciale afferente la gestione dei rifiuti di imballaggi ed al relativo meccanismo di funzionamento - assoggettabile all'aliquota IVA ridotta (10 per cento), ai sensi del n. 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che l'operazione in argomento sia qualificabile quale cessione di rottame di vetro e come tale soggetta al regime speciale di cui all'art. 74 del DPR n. 633 del 1972.
Tale soluzione trova fondamento, a parere della società, anzitutto nel contenuto della convenzione, da cui si evince che la medesima è volta a regolare essenzialmente la cessione verso corrispettivo, da parte del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, nei confronti della azienda vetraria riciclatrice acquirente, dei rottami di vetro provenienti dal servizio della raccolta differenziata.
In secondo luogo, per quanto concerne in particolare l'ambito di applicazione del richiamato n. 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, ha rilevato che per effetto di tale norma sono soggette ad aliquota IVA del 10 per cento solo ed esclusivamente le prestazioni di gestione dei rifiuti previste dall'art.6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Detta disposizione agevolativa non può estendersi, in via meramente interpretativa, ad operazioni diverse, cioè alle "cessioni" di rifiuti di imballaggio di vetro, ancorché questi ultimi provengano da servizi di raccolta.
Inoltre, osserva l'interpellante, il n. 127-sexiesdecies) del citato DPR n. 633 del 1972 dispone l'applicazione dell'aliquota ridotta esclusivamente ai servizi commissionati dagli enti pubblici a terzi, " cioè appaltati dai comuni alle aziende municipalizzate ovvero agli enti o imprese specializzate nel settore dei rifiuti ".
Ne consegue che non risulta legittimo e ragionevole estendere il regime IVA agevolato, previsto per le prestazioni afferenti la gestione dei rifiuti, alle operazioni di "cessione" in quanto autonome e separate dal processo di gestione dei rifiuti agevolato in forza di quanto disposto dal n. 127-sexiesdecies) della tabella A) parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
L'interpellante ha rilevato, infine, sotto il profilo dell'evoluzione legislativa, che, mentre la previgente formulazione normativa (DPR n. 915 del 1982) richiamata dalla norma fiscale, faceva riferimento alle operazioni di conferimento, diversamente, l'attuale formulazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non contempla più, espressamente le operazioni di conferimento, ma solo ed esclusivamente le prestazioni di gestione e precisamente " la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni ..".
In conclusione, a parere dell'istante, l'operazione intercorrente tra il gestore del servizio di raccolta e la medesima società, come disciplinata dalla convenzione in argomento, non può essere ricondotta " nell'attività di gestione dei rifiuti" agevolata dal legislatore, ma deve inquadrarsi nell'ambito delle cessioni ed, in particolare, delle cessioni di rottame di vetro, come tale soggetta al regime speciale di cui all'articolo 74 del DPR n. 633 del 1972.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La Direttiva n. 94/62/CE, al fine di prevenire e ridurre l'impatto ambientale determinato dal ciclo degli imballaggi e dei rifiuti da essi derivati e di armonizzare la disciplina degli Stati membri per evitare l'insorgere di distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità, prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire e limitare la produzione di rifiuti di imballaggi a cui si affiancano altre misure volte a favorire il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio ed altre forme di recupero e smaltimento degli stessi.
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), in attuazione dei principi dettati dalla legislazione comunitaria, qualifica l'attività di gestione dei rifiuti "attività di pubblico interesse" e riconduce espressamente nell'ambito di applicazione del decreto medesimo anche l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
In forza di quanto previsto dall'art. 38 del decreto n. 22 del 1997 i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
In particolare essi hanno l'obbligo di provvedere, tramite il servizio pubblico, alla raccolta dei rifiuti di imballaggio conferiti, sopportandone i relativi costi.
Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero, nonché all'obbligo del ritiro di rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero, oppure aderire ad uno dei consorzi previsti dall'art. 40 e costituiti per ciascuna tipologia di materiale (nel settore del vetro - CO.RE.VE.).
Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), che svolge funzioni di coordinamento tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione, può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra i soggetti sopra richiamati.
Poiché nel settore del vetro tale accordo non è avvenuto, in forza di quanto previsto dall'articolo 41, comma 10-bis del decreto n. 22 del 1997, con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1999 (in vigore sino al 31 dicembre 2000) sono state stabilite le modalità e le condizioni di ritiro dei rifiuti di imballaggio di vetro.
In particolare, è stato disposto che il comune (o il gestore convenzionato) si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta per il successivo prelievo e stoccaggio presso i punti di raccolta e/o conferimento alle apposite piattaforme.
Nell'allegato tecnico al predetto D.M. 4 agosto 1999 è stato stabilito "A propria cura e spese il COREVE, o i produttori non associati al predetto consorzio in presenza di un carico utile...... provvederanno direttamente o attraverso i propri mandatari, al ritiro dello stesso presso tali punti di raccolta, all'avvio presso i centri di trattamento/valorizzazione e al successivo inoltro presso le vetrerie per il riciclo".
Al riguardo l'istante sostiene che sulla base delle disposizioni recate da detto decreto ministeriale (al quale gli operatori del settore continuano a far riferimento in attesa di una nuova disciplina) sono state predisposte numerose convenzioni.
In particolare, nel settore del vetro il COREVE stipula direttamente con i Comuni, che organizzano la raccolta, oppure con i gestori del servizio di raccolta differenziata, convenzioni aventi ad oggetto il ritiro del rifiuto di imballaggio di vetro proveniente dalla raccolta differenziata, a fronte di un corrispettivo specifico, parametrato alla qualità e quantità del rottame di vetro.
Alla stipula intervengono anche le aziende vetrarie riciclatrici in quanto, avendo esse la struttura organizzativa ed imprenditoriale adatta, effettuano materialmente il ritiro del vetro dalla piattaforma dov'è stato depositato, eseguono i controlli di qualità e provvedono ad avviare il vetro al riciclaggio.
Al riguardo l'istante ritiene che la suddetta operazione non possa essere qualificata "prestazione di servizio" rientrante nel punto 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, ma deve essere qualificata quale cessione di rottami di vetro, come tale soggetta al regime speciale di cui all'art. 74 del DPR n. 633 del 1972.
Detta soluzione, a parere della scrivente, non può essere condivisa.
Infatti, come sopra precisato, il principale obiettivo della Direttiva n. 94/62/CE è quello di raggiungere un elevato livello di protezione ambientale, non solo attraverso la prevenzione ma anche attraverso le azioni di recupero e riutilizzo degli imballaggi.
Nella normativa interna il decreto n. 22 del 1997, in attuazione di detti principi comunitari, definisce l'attività di gestione dei rifiuti nel suo complesso, "attività di pubblico interesse" finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.
Per il raggiungimento di detti obiettivi, la normativa di cui al richiamato decreto stabilisce obblighi e doveri dei soggetti che intervengono nel processo di gestione dei rifiuti, ed all'articolo 6, comma 1, lett. d) prevede che per gestione deve intendersi "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni ......".
Con il termine gestione sono quindi ricomprese le attività di raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto), raccolta differenziata (la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni omogenee) trasporto, smaltimento e recupero (tutte le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997).
Ciò considerato, si precisa che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 1997 riconduce espressamente nell'ambito di applicazione del decreto medesimo anche l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
In particolare, l'art. 35, comma 1, lett. e) definisce rifiuto di imballaggio "ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione", mentre la disposizione di cui alla lett. f) equipara l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio alle attività di cui all'art. 6, comma 1, lett. d).
Per effetto di tale disposizione costituiscono, quindi, gestione dei rifiuti di imballaggio la raccolta (anche differenziata), il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli stessi, compreso il controllo di queste operazioni.
In presenza del descritto quadro normativo di riferimento, nel caso in esame, come emerge dalla convenzione, il COREVE intende adempiere agli obblighi posti a suo carico attraverso le Aziende vetrarie sue consorziate che provvederanno, direttamente od indirettamente, ad effettuare il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro proveniente dalla raccolta differenziata.
Il gestore si obbliga quindi a compiere l'attività di raccolta, trasporto e conferimento, il Consorzio, direttamente o tramite le Consorziate, a effettuare il ritiro e corrispondere il compenso pattuito parametrato alla quantità e qualità del prodotto.
La suddetta attività svolta dalla azienda vetraria è parte del complesso processo afferente la gestione dei rifiuti di imballaggio descritto e disciplinato dal decreto legislativo n. 22 del 1997 ed è qualificabile quale prestazione rientrante nel punto 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall'art. 6. comma 1, lettere d), l) e m), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di ....".
Per quanto sopra esposto, la scrivente ritiene che l'operazione regolata dalla convenzione ed intercorrente tra il gestore e la società interpellante non possa essere qualificata quale cessione di rottami di vetro e soggetta al regime speciale di cui all'articolo 74 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
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