Risoluzione Agenzia Entrate n. 115 del 24.05.2007

Istanze di interpello presentate dalle sedi territoriali di enti a rilevanza nazionale - Inammissibilità
Risoluzione Agenzia Entrate n. 115 del 24.05.2007

QUESITO
La dott.ssa ALFA in qualità di direttore dell'Agenzia INPS di ..... ha presentato un'istanza di interpello riguardante la corretta interpretazione della normativa in materia di tassazione delle pensioni erogate da enti pensionistici italiani a favore di soggetti residenti in Francia. Il dubbio interpretativo evidenziato concerne l'eventuale assoggettabilità ad imposizione in Italia delle pensioni erogate dall'INPS, dall'ENPALS e dall'ENASARCO ad un soggetto residente in Francia.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Non viene prospettata alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23 del 16 maggio 2005, la presente richiesta di parere, in quanto innesca un'attività interpretativa in materia tributaria, deve essere inquadrata nella disciplina dell'interpello del contribuente di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. Ai sensi del citato articolo 11, "ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse."
L'art. 3, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 - recante il Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello di cui all'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 - dispone che "L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; (...) d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante".
Nella fattispecie, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è un ente pubblico a carattere nazionale con articolazioni su tutto il territorio nazionale, le cui sedi territoriali non hanno rilevanza fiscale autonoma.
L'istanza in esame è stata sottoscritta dalla dott.ssa ALFA in qualità di direttore dell'Agenzia di ....., la quale, pertanto, non assume istituzionalmente la rappresentanza legale dell'ente nazionale.
Sulla base di quanto sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 3, comma 1, del D.M. n. 209 del 2001, la scrivente dichiara inammissibile l'interpello prodotto per difetto di legittimazione attiva da parte dell'istante.
Resta impregiudicata la possibilità di presentare una nuova istanza di interpello da parte della sede centrale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

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