Ritenute fiscali sui redditi di capitale percepiti da soggetti esclusi da IRPEG
Risoluzione Agenzia Entrate n. 117 del 12.07.2001
Con nota del 16 febbraio 2000, la Direzione Regionale di ... ha chiesto il parere della scrivente in merito all'applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti ad enti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).
In particolare, è stato fatto presente che l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante "Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale" ha stabilito che "La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.".
In merito è stato chiesto se tale interpretazione debba considerarsi estesa anche alle ritenute sui dividendi di cui all'articolo 27 dello stesso decreto percepiti dagli enti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Al riguardo, occorre precisare che il citato articolo 26, comma 4, del DPR n. 600 del 1973 dispone in quali casi le ritenute alla fonte sui redditi di capitale indicati nella medesima disposizione sono applicabili a titolo d'acconto e quando, invece, devono essere applicate a titolo d'imposta. E', infatti, stabilito che le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis (sui proventi dei titoli obbligazionari, sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, sui proventi delle operazioni di pronti contro termine e prestito titoli) sono applicate a titolo d'acconto nei confronti di:
1. imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del TUIR;
2. società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR;
3. società ed enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
4. stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società ed enti non residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR.
Lo stesso articolo 26, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 stabilisce, inoltre, che le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti da IRPEG ed in ogni altro caso.
Al fine di porre fine ai dubbi interpretativi che la predetta locuzione "in ogni altro caso" aveva sollevato, l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, ha precisato che essa deve intendersi nel senso che le ritenute alla fonte sui redditi di capitale previste dall'articolo 26 del DPR n. 600 del 1973 devono essere applicate a titolo d'imposta non solo nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ma anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG.
Per quanto riguarda, invece, gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, occorre ricordare che l'articolo 27 del DPR n. 600 del 1973 - nel testo modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 - stabilisce che la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta si applica esclusivamente nei confronti di:
1. persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi dell'articolo 81, lettera c-bis), del TUIR, a condizione che tali partecipazioni non siano relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del citato testo unico;
2. fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86;
3. soggetti esenti dall'IRPEG.
Come si evince dalla lettura della norma, nell'articolo 27 del DPR n. 600 non vi è una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 26 dello stesso decreto in base alla quale la ritenuta debba applicarsi a titolo d'imposta "in ogni altro caso". Pertanto, la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui dividendi non può considerarsi applicabile ai soggetti non espressamente individuati dalla norma.
In conclusione - come già precisato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 113/E del 6 luglio 2001 - si ritiene che l'interpretazione autentica fornita dall'articolo 14 della legge n. 28 del 1999 non possa estendersi anche alla ritenuta sui dividendi che, pertanto, non deve applicarsi nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG ai sensi dell'articolo 88 del TUIR.
Si fa presente, infine, che l'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto nell'articolo 14 del TUIR il comma 1-bis, con il quale viene attribuito un credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate, trasformate in società di capitale ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale credito può essere utilizzato per la compensazione dei debiti secondo le modalità prescritte dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
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