Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 09.12.2011

Istituzione del codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta concesso per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11
Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 09.12.2011

L’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, della Regione Siciliana prevede la concessione di un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, come definiti dagli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013”, nella forma di credito d’imposta, a favore di imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, ivi incluse quelle artigiane, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione Siciliana nei limiti stabiliti dalla legge.
L’articolo 6 della citata legge regionale stabilisce che “il credito d’imposta, determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di maturazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi”.
Con convenzione del 17 novembre 2010 tra l’Agenzia delle entrate e la Regione Siciliana sono state disciplinate le modalità operative per la gestione del credito di imposta previsto dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sopra richiamato, tramite modello F24, nei limiti, termini e condizioni previsti dalla norma, si istituisce il seguente codice tributo:
- “3897”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese-Regione Siciliana - L.R. n. 11/2009”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l'anno in cui è maturato il diritto all’utilizzo del credito, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo istituito con la presente risoluzione è operativo a partire dal 15 dicembre 2011.

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