Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 12.07.2001

Residenti ed ai lavoratori autonomi occasionali nel campo dello spettacolo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 12.07.2001

Con nota n. 34411 del 18 luglio 2000, la Direzione Regionale di ...ha chiesto chiarimenti in merito all'esatta applicazione della ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai compensi corrisposti agli artisti professionisti residenti e non residenti ed ai lavoratori autonomi occasionali nel campo dello spettacolo.
In particolare, è stato chiesto se la predetta ritenuta debba essere operata sui compensi corrisposti agli artisti al lordo dei contributi previdenziali ENPALS a carico dei lavoratori dello spettacolo, versati al medesimo ente per conto dell'artista dal soggetto erogante.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'articolo 25 del DPR n.600 del 1973, relativo alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, prevede, al primo comma, l'applicazione della ritenuta, a titolo d'acconto nella misura del 20%, sui compensi, comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, per prestazioni di lavoro autonomo ancorché non esercitate abitualmente.
Nei confronti dei soggetti non residenti, la misura della ritenuta a titolo d'imposta sui compensi e le altre somma corrisposte è fissata nella misura del 30%.
Il predetto articolo, nell'individuare la base di commisurazione della ritenuta alla fonte operata nei confronti dei soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, fa riferimento ai "compensi comunque denominati", ivi compresi quelli corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili.
E', pertanto, in relazione a tale locuzione che va ricercata la delimitazione della base imponibile su cui applicare la ritenuta in questione, la quale costituisce un prelievo, in acconto o a saldo, dell'imposta dovuta sul compenso corrisposto al prestatore di lavoro autonomo.
Ai fini della individuazione dei compensi, sui quali applicare la ritenuta, deve farsi rinvio all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il quale al comma 1, ultimo periodo, prevede che "i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde".
Dalla norma citata risulta l'esclusione dal computo dei compensi, corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, della parte di contributi previdenziali ed assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che corrisponde i compensi medesimi.
I contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore autonomo,invece, non sono esclusi espressamente dalla norma dal computo dei compensi di cui trattasi e, pertanto, devono ritenersi come costituenti parte integrante degli stessi.
In proposito si richiama la risoluzione n. 109/E dell'11 luglio 1996, la quale, nel fornire chiarimenti in merito al trattamento tributario applicabile al contributo INPS del 4 per cento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 maggio 1996, n.295, ed al contributo integrativo del 2 per cento di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha precisato che le somme corrisposte dal committente, qualora non riconducibili nell'ambito dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del soggetto che li corrisponde, vanno considerate, ai sensi dell'articolo 50 del TUIR, come parte integrante del compenso e, conseguentemente, le stesse sono assoggettabili al prelievo alla fonte di cui all'articolo 25 del DPR n.600 del 1973.
Per quanto su esposto, si ritiene di poter condividere il parere della Direzione in merito all'assoggettabilità alla ritenuta prevista dall'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'artista, in quanto dette somme, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del TUIR, costituiscono parte integrante del compenso.

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