Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 28.05.2007

Istanza d'interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Concordato fallimentare - valore fiscale delle attività e passività acquisite
Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 28.05.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 88 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO
La società ALFA S.p.A. (di seguito, in breve, l'"Assuntore") riveste l ruolo di assuntore nell'ambito del concordato fallimentare della società BETA SPA (di seguito, in breve, "BETA"), omologato dal Tribunale di .... con sentenza n. ..., passata in giudicato il .... 2006.
Nel menzionato provvedimento giurisdizionale sono previsti a carico dell'Assuntore una serie di adempimenti, tra cui l'assunzione delle passività rappresentate da debiti di BETA (di ammontare complessivo pari a circa ..... di euro) nei confronti di banche (...... di euro) e di soggetti diversi dalle banche (.....di euro).
All'atto dell'omologazione del concordato, inoltre, sono state trasferite all'Assuntore tutte le attività della società fallita, costituite, in particolare, da beni immobili (posti auto), mobili e arredi, partecipazioni, obbligazioni, crediti (delle seguenti tipologie:
i) intragruppo,
ii) garantiti,
iii) non garantiti,
iv) verso l'Erario) e disponibilità liquide.
Con specifico riferimento alle partecipazioni societarie, viene segnalato che le stesse, in caso di cessione, potrebbero produrre o meno plusvalenze parzialmente esenti secondo le disposizioni di cui all'articolo 87 del TUIR.
A latere della procedura la società istante ha acquisito dei crediti vantati da alcune banche nei confronti della società fallita e di altre società da quest'ultima partecipate. L'acquisizione dei predetti crediti dalle banche è, più precisamente, avvenuta mediante contratti stipulati in data anteriore a quella di omologazione del concordato, non immediatamente efficaci in quanto sospensivamente condizionati all'omologazione medesima.
Tali partite creditorie, quantificate al valore nominale ..... di euro, vengono acquistate dalla società istante a .... di euro. Di tale ammontare complessivo, ..... di euro costituiscono il valore nominale dei crediti vantati da tali banche direttamente nei confronti della società fallita (acquistati dall'Assuntore a ..... di euro).
Pertanto, in virtù della omologazione del concordato (con la conseguente produzione degli effetti giuridici dei contratti di cessione di crediti sino a quel momento sospesi), i creditori cedenti vengono sostituiti dall'Assuntore che - in conseguenza del contestuale accollo delle passività della società fallita - viene ad assumere anche la figura di debitore nei confronti dei medesimi soggetti (rectius, di se stesso) per effetto di quanto sopra rappresentato.
Ciò premesso, le problematiche rappresentate dalla società istante sono riconducibili alle seguenti questioni:
1) determinazione del costo fiscale di acquisizione in capo all'Assuntore dei crediti vantati originariamente dalle banche nei confronti di BETA e di altre società appartenenti al medesimo gruppo;
2) determinazione del costo fiscale delle attività e delle passività di BETA trasferite all'istante per effetto del concordato fallimentare.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere della società istante, i crediti originariamente vantati dalle banche nei confronti del gruppo BETA devono essere iscritti al loro costo di acquisto (pari a .....di euro), anziché al valore nominale (.....di euro), secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e dai principi contabili nazionali, nonché dalle istruzioni in materia fornite dalla Banca d'Italia.
In merito alla contabilizzazione delle attività e delle passività trasferite all'Assuntore per effetto dell'omologazione del concordato fallimentare, l'istante ritiene che:
- le passività accollate debbano essere iscritte in bilancio per l'ammontare che sarà necessario per la loro estinzione;
- le attività debbano essere iscritte in bilancio al costo di acquisto, che nella specie coincide con il valore di iscrizione delle passività accollate.
Con specifico riferimento alle passività accollate, l'Assuntore ha rappresentato che la parte costituita da debiti verso soggetti diversi dalle banche è pari all'ammontare complessivo ....di euro.
Più articolato, come in precedenza descritto, è il caso delle passività rappresentate da debiti verso le banche (di importo complessivo pari a ....di euro), in quanto, la circostanza che la società istante diviene, per effetto dell'accollo, debitrice nei confronti degli istituti di credito, viene bilanciata dal fatto che la stessa assume la posizione di creditore nei confronti della società fallita per effetto dell'acquisto dei predetti crediti vantati dalle banche.
Ad avviso della società istante, ad assumere rilievo centrale in ordine all'individuazione delle corrette modalità di contabilizzazione delle passività accollate è la circostanza per cui l'acquisizione dei crediti dalle banche acquista efficacia giuridica contestualmente all'omologazione del concordato fallimentare (cui, come detto, consegue l'accollo da parte dell'istante stesso delle passività della società fallita).
Nel caso di specie, più precisamente:
- l'assunzione dei debiti della società fallita nei confronti degli istituti di credito (per un importo nominale ....di euro) verrebbe effettuata per un valore .....di euro (vale a dire per un importo esattamente pari al prezzo a cui l'Assuntore ha acquistato dalle banche i crediti in questione);
- lo stesso Assuntore, in conseguenza dell'acquisto dei predetti crediti vantati dalle banche, diverrebbe a sua volta creditore verso il gruppo BETA e, per un ammontare pari a ......di euro, creditore verso la società BETA.
L'Assuntore, dunque, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1253 del Codice civile, procederebbe all'annullamento delle predette poste mediante compensazione.
Conclusivamente, la società istante ritiene corretto:
a) contabilizzare i crediti verso BETA acquistati dalle banche per un importo pari al loro costo di acquisto (.....di euro);
b) contabilizzare le passività accollate per l'importo che sarà necessario alla loro estinzione, in ossequio ad un asserito principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
c) contabilizzare le attività acquisite per effetto del concordato fallimentare al costo di acquisto che coincide con il valore di iscrizione delle passività accollate. A giudizio dell'Assuntore, infatti, l'accollo in questione rappresenta una forma di pagamento del corrispettivo per l'acquisto in proprietà di tali attività;
d) la compensazione dei debiti accollati e dei crediti acquistati dalle banche creditrici (contabilizzati, per quanto detto, per un pari importo) avviene senza l'emersione di componenti positivi di reddito.
Da ultimo, l'istante precisa che laddove la ricostruzione proposta non risultasse condivisa e si ritenesse che la compensazione descritta produca l'emersione di un componente positivo di reddito immediatamente imponibile (pari alla differenza tra il valore nominale delle passività accollate e l'importo, inferiore, dovuto per la relativa estinzione), ne deriverebbe un corrispondente incremento del costo fiscale delle attività acquisite.
Da ciò l'ulteriore conseguenza di una minore tassazione al momento della cessione degli elementi dell'attivo che sono destinati al realizzo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, si producono gli effetti del concordato fallimentare della società BETA S.p.A..
L'Assuntore, la società istante ALFA., si accolla le passività e diviene proprietario di tutte le attività della società fallita come risultanti dalla sentenza medesima.
Il valore fiscale delle attività medesime (rectius, il costo al quale, ai fini fiscali, le stesse vengono prese in carico dall'Assuntore) coincide, a parere della scrivente, con il valore delle passività accollate: queste ultime, infatti, rappresentano il "costo" sostenuto dall'istante per l'acquisizione delle attività in parola.
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, il valore fiscale delle passività accollate deve essere pari (non all'importo pattuito tra l'Assuntore e le banche, bensì) all'importo nominale delle stesse risultante dal piano di "riparto" previsto dalla sentenza de qua, pari a ......di euro (di cui .......nei confronti delle banche).
I debiti accollati dall'istante, infatti, non possono essere ridotti (né sono da un punto di vista giuridico riducibili) per effetto degli atti di cessione di crediti intervenuti - a margine della procedura concordataria - tra le banche e l'assuntore. La riduzione ottenuta dal cessionario (nel caso, l'istante) rispetto al valore nominale dei crediti vantati dalle banche non attiene, infatti, il rapporto debitorio originariamente sorto tra il debitore "ceduto" (la società fallita) e le banche.
Ciò posto, atteso che - come sostenuto dall'istante - il valore di iscrizione (riconosciuto anche fiscalmente) dei crediti nei confronti della società fallita è pari al costo sostenuto per la loro acquisizione (circa .......di euro), all'atto della cancellazione "per confusione" dei debiti (accollati per effetto della sentenza) in applicazione dell'articolo 1253 del codice civile, emergerà una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del TUIR per un importo pari alla differenza (......di euro) tra valore dei debiti verso le banche accollati (.....di euro) e importo dei crediti acquistati dalle stesse (circa .....di euro).
A tal fine, a nulla rileva che il debito in esame non sia stato iscritto in bilancio in "precedenti esercizi" come testualmente prevede la disposizione anzidetta. Da un punto di vista sistematico, infatti, la stessa va interpretata nel senso di attribuire rilevanza fiscale ai componenti positivi di reddito che emergono, ad esempio, per effetto (come nel caso in esame) dell'estinzione di un debito ad un importo inferiore a quello di accensione.
Naturalmente, il maggior valore fiscale delle passività accollate misurerà in capo all'Assuntore il costo fiscalmente riconosciuto delle attività acquisite dalla società fallita. Tale costo dovrà essere ripartito dall'Assuntore tra le predette attività in proporzione al valore fiscale che le stesse avevano in capo alla società fallita.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale...., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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