Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 16.07.2001

SP S.p.A. - Parere in ordine ad una operazione di riorganizzazione societaria
Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 16.07.2001

Fatto
La Direzione Regionale ..., ha inviato a questa Direzione la richiesta di parere presentata da codesta società in merito ad una operazione di riorganizzazione societaria.
L'operazione di riorganizzazione prospettata consegue all'acquisizione del .... (BN) da parte della .... S.p.A. (SP).
La SP ha acquisito il controllo di BN tramite l'acquisto della società ... (BNH), che deteneva il 51% di BN, e tramite una OPA sulle restanti azioni di BN presenti sul mercato.
L'acquisto di BNH, partecipato al 51% da K e al 49 % da Z, è avvenuto con le seguenti modalità:
1. scissione parziale di K avente ad oggetto la partecipazione in BNH a favore di SP;
2. acquisto della partecipazione in BNH detenuta da Z.
La scissione di cui al punto 1 genera per SP un disavanzo derivante in parte dall'annullamento della partecipazione nella scissa e in parte dall'assegnazione di azioni proprie ai soci della scissa. SP intende affrancare tale disavanzo con il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 per allineare il valore fiscale della partecipazione acquisita in BNH a quello civilistico.
A seguito dell'operazione descritta SP controlla BN in parte indirettamente, tramite la partecipazione totalitaria in BNH, e in parte direttamente, attraverso le azioni di BN acquisite sul mercato.

Quesito
La società istante intende modificare l'assetto di controllo di BN eliminando il filtro costituito dalla BNH, in quanto la holding non svolge più alcuna funzione nell'ambito del gruppo. Infatti, BNH era stata costituita da K e Z per ottemperare alle istruzioni della Banca d'Italia, in base alle quali un'impresa di assicurazioni non può controllare direttamente una impresa bancaria.
Per raggiungere lo scopo prefissato la società istante individua due ipotesi alternative: la fusione per incorporazione di BNH; l'acquisto della partecipazione in BN detenuta da BNH e la successiva liquidazione di BNH.
La società propende per attuare la seconda delle due ipotesi anche in considerazione della sua maggiore semplicità in termini di adempimenti richiesti dalle norme del codice civile.
Le conseguenze fiscali dell'operazione sono così prospettate:
1. BNH assoggetterà all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 358/97, la plusvalenza realizzata con la cessione a SP della partecipazione detenuta in BN;
2. BNH distribuirà a SP i dividendi corrispondenti all'importo realizzato a seguito della cessione di cui al punto 1, al netto dell'imposta sostitutiva pagata;
3. SP, a seguito della liquidazione di BNH, realizzerà una perdita pari alla differenza tra il valore fiscale della partecipazione e il patrimonio netto che residua dalla liquidazione di BNH. Tale perdita sarà dedotta nei modi ordinari ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La società chiede di conoscere se tale trattamento fiscale dell'operazione sia conforme alla normativa vigente.

Interpretazione
Preliminarmente si osserva che SP non ha richiesto un parere preventivo ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Di conseguenza, la scrivente non ha preso in esame eventuali profili di elusività del complesso delle operazioni attraverso le quali SP ha acquisito la partecipazione diretta e quasi integrale al capitale sociale di BN. Il parere reso, pertanto, non è idoneo a produrre gli effetti del ribaltamento dell'onere della prova in sede contenziosa di cui al comma 3 del citato articolo 21.
Nel merito della specifica richiesta, condividendo le conclusioni della Direzione Regionale, si ritiene che la ricostruzione delle conseguenze fiscali dell'operazione sia corretta.
In particolare, si ritiene legittimamente deducibile la perdita realizzata a seguito dell'annullamento della partecipazione e pienamente legittima la scelta operata da SP di attuare la liquidazione di BNH, piuttosto che la sua incorporazione.
Infatti, le due ipotesi alternative per l'eliminazione della holding intermedia, astrattamente considerate, sono entrambe ammissibili.
L'ordinamento non detta specifiche preclusioni verso una delle due operazioni anche se le conseguenze fiscali da loro derivanti sono diverse.
La fusione per incorporazione di una società interamente partecipata è operazione neutrale e consente il riconoscimento del valore fiscale della partecipazione annullata solo alle condizioni previste dall'art. 6 del d.lgs. n. 358/97 (affrancamento del disavanzo da annullamento con pagamento dell'imposta sostitutiva o gratuitamente alle condizioni del comma 2).
Inoltre, l'art. 123, comma 5, del TUIR consente il riporto delle perdite dell'incorporata solo a determinate condizioni.
La liquidazione di una società partecipata, invece, determina il realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti e la loro immediata rilevanza fiscale.
Nel caso specifico, la liquidazione di BNH determina per SP l'immediata rilevanza fiscale della perdita derivante dalla differenza tra il valore fiscale della partecipazione e il patrimonio netto residuo. Valore fiscale che in parte si è formato per effetto dell'affrancamento del disavanzo generato dalla scissione di K con pagamento dell'imposta sostitutiva.
I benefici fiscali che derivano per SP dalla possibilità di dedurre tale perdita, sono compensati solo in parte dalle imposte dovute sulla distribuzione dei dividendi corrispondenti all'utile che BNH realizza dalla cessione delle azioni di BN. Ciò in quanto SP riceve i dividendi accompagnati dal credito d'imposta derivante dal pagamento dell'imposta sostitutiva.
Nell'ipotesi dell'incorporazione di BNH, invece, il valore fiscale della partecipazione di BNH annullata potrà essere trasferito su quello della partecipazione di BN acquisita solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 358/97.
Diversamente la differenza tra il valore fiscale della partecipazione annullata e quello della partecipazione incorporata, determinerà un disavanzo da annullamento che potrà essere affrancato con il versamento dell'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 6 citato, oppure determinerà una maggiore plusvalenza in ipotesi di successiva cessione della partecipazione.
In sostanza le differenti conseguenze delle due ipotesi esaminate sono da considerarsi strutturali, in quanto derivano da una diversa scelta operata dal legislatore fiscale. Nell'ambito di operazioni di realizzo, quale appunto è la liquidazione di una società, i valori fiscali dei beni assumono immediata rilevanza, mentre nell'ambito della fusione ciò è subordinato a determinate condizioni.

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