Disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Istituzione codice tributo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 12 del 22.01.2003
L'articolo 22, comma 4, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, sostituisce, l'art. 14 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 "Apparecchi da divertimento e intrattenimento".
In particolare, introduce la possibilità di regolarizzare con apposita denuncia e contestuale pagamento dell'imposta dovuta, gli apparecchi installati prima del 1 gennaio 2003.
Al fine di consentire il versamento dell'imposta tramite il modello di pagamento "F24", è istituito il codice tributo:
- "8008" denominato: "Regolarizzazione dei versamenti delle imposte sugli intrattenimenti - Art. 22 legge 27/12/2002, n. 289"
Il versamento dell'imposta dovuta ai sensi dell' art. 22 legge 27/12/2002, n. 289 è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E' esclusa la compensazione.
Nel modello "F24" il codice è esposto nella "Sezione Erario" con indicazione quale periodo di riferimento nella colonna "anno di riferimento" dell'anno in cui si effettua il versamento
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