Risoluzione Agenzia Entrate n. 12 del 26.01.2007

Istanza di interpello - Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Imposta di bollo d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Risoluzione Agenzia Entrate n. 12 del 26.01.2007

Con istanza di interpello n. 954 - 692/2006, concernente il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, delle domande per il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ha esposto il seguente

QUESITO
L'Unioncamere chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle domande presentate alle Camere di Commercio per il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 31 ottobre 2003, n. 361 ed al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2005.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Unioncamere ritiene che le domande rivolte alle Camere di Commercio al fine di ottenere il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente di cui al decreto 31 ottobre 2003, n. 361 non sono soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 3 della tariffa parte prima annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per le seguenti considerazioni:
a) l'attività di rilascio delle carte tachigrafiche del conducente da parte delle Camere di Commercio non presuppone la tenuta di alcun registro, men che meno di natura pubblica, quindi verrebbe meno un requisito essenziale per affermare l'applicabilità dell'articolo 3 della tariffa Allegato A, parte I, del d.P.R. n. 642 del 1972;
b) affinché gli atti siano soggetti all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa Allegato A, parte I, del d.P.R. n. 642 del 1972, è necessario che la domanda del richiedente sia funzionale ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ovvero al rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Dall'esame della disciplina sostanziale nonché dall'articolo 13 delle condizioni generali del modello di domanda approvato con decreto del Direttore Generale del Ministero delle Attività produttive del 3 agosto 2005, in coerenza con quanto rilevato in merito all'assenza di una qualsivoglia forma di registro, non si rinviene alcuna indicazione che consente alle Camere di Commercio di rilasciare certificati copie e simili.

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le conclusioni cui perviene l'Unioncamere sono condivisibili.
Si premette che le Camere di Commercio sono state riconosciute dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 361 del 2003 (Disposizioni attuative del regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio, modificativo del regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada) quali autorità nazionali per il rilascio delle carte tachigrafiche.
Le carte tachigrafiche rappresentano uno strumento che consente una rilevazione digitale delle informazioni relative alla velocità e ai tempi di guida dei veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada delle merci e dei viaggiatori. La nuova disciplina nazionale nasce dall'applicazione di una normativa europea (regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85) sull'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti si strada, avente come obiettivo primario la sicurezza stradale. Il regolamento CEE n. 3821 del 20 dicembre 1985 ha previsto l'introduzione di un apparecchio di controllo nel settore trasporti su strada, denominato tachigrafo digitale destinato a sostituire l'attuale sistema di controllo, basato su di una procedura elettromeccanica.
Il nuovo sistema prevede il rilascio di una carta elettronica personale chiamata "carta tachigrafica" in grado di memorizzare i dati relativi all'attività svolta da impiegare insieme all'apparecchio di controllo.
Le carte tachigrafiche consentono l'identificazione del titolare attraverso l'apparecchio di controllo nonché il trasferimento e la memorizzazione dei dati considerati significativi dalla disciplina europea. Il richiamato D.M. n. 361 del 2003 ha tra, l'altro disposto che:
- al rilascio della generalità delle carte tachigrafiche sono competenti le Camere di Commercio Industria e Artigianato; - alle Camere di Commercio è stato riconosciuto il compito di curare l'acquisizione dei dati relativi al registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzato;
- ad Unioncamere spettano la formazione dell'elenco dei montatori e delle officine autorizzate sulla base dei dati in possesso delle Camere di Commercio nonché i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati.
Con il D.M. 23 giugno 2005 sono state definite le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche da parte delle Camere di Commercio e per la tenuta del suddetto registro e degli elenchi.
Premesso quanto sopra, si rammenta il contenuto dell'articolo 3 della tariffa Allegato A, parte I annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 che sottopone all'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio "Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".
Dall'esame della normativa richiamata, in particolare il D.M. 31 ottobre 2003 n. 361 (Disposizioni attuative del regolamento CE n. 2135/98 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada) e D.M. 23 giugno 2005 (Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 31 ottobre 2003, n. 361) si concorda con l'istante che per il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente non è prevista da parte delle Camere di Commercio la tenuta di alcun registro pertanto le domande tese al rilascio delle carte tachigrafiche del conducente presentate alla Camera di commercio non sono presentate ad Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri e quindi non sono soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 3 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.
Inoltre la carta tachigrafica del conducente non è assimilabile alla fattispecie indicata dall'art. 3 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 "...provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili" in quanto viene definita dal D.M. 361 del 2003 "...carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo (insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di detti veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti).
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

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