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Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/E del 20.02.2024

RISOLUZIONE N. 12/E









Roma, 20 febbraio 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o
imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145

L’articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede per

ciascuno degli anni 2019 e 2020 il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni

ivi indicate, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti

realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN

13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Al riguardo, il comma 75 del citato articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento.

Con decreto dell’allora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze e con l’allora Ministro dello sviluppo economico, del

14 dicembre 2021 sono state dettate le disposizioni applicative del credito d’imposta in

parola.

In particolare, l’articolo 6, comma 2, del predetto decreto del 14 dicembre 2021

prevede che ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato a

decorrere dalla data indicata nella comunicazione all’impresa del riconoscimento del credito

da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

Il predetto Ministero, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 3, del citato decreto

del 14 dicembre 2021 comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a

fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e

revoche.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione, comunicato dal Ministero, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile

dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese

beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente

tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto

dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

“7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o

imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”,

indicato nel cassetto fiscale.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del predetto decreto del 14 dicembre 2021,

l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti,

verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e che l’ammontare del credito

d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo

scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse

dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

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