Risoluzione Agenzia Entrate n. 120 del 18.04.2002

Attribuzione, ai soci di società di persone, del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 120 del 18.04.2002

Codesto Consiglio XY ha formulato alla scrivente un quesito concernente l'esatta interpretazione dell'art. 8 della legge 388/2000, ed in particolare la possibilità di attribuire ai soci di società di persone, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui al predetto art. 8.
A tal proposito il predetto Consiglio XY fa presente che, in caso di investimenti realizzati da imprese costituite nella forma di società di persone, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta esclusivamente per compensare debiti tributari e contributivi delle società stesse, costituirebbe un elemento discriminante e distorsivo della concorrenza tra imprenditori che esercitano l'attività assumendo differenti forme giuridiche.
Le società di persone, pur realizzando consistenti investimenti in aree svantaggiate, avrebbero minori possibilità di recuperare il credito d'imposta maturato rispetto alle imprese individuali ed alle società di capitali.
Dal punto di vista giuridico, inoltre, il principio della tassazione per trasparenza di cui all'articolo 5 del TUIR attribuisce alla società una limitata soggettività tributaria, mentre l'attribuzione del reddito fa capo ai soci, veri titolari del reddito prodotto.
In virtù delle considerazioni sopra evidenziate, si chiede se sia possibile l'utilizzo del credito d'imposta maturato per gli investimenti realizzati dalla società di persone anche da parte dei soci della società stessa.
Il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è concesso per investimenti realizzati nelle aree svantaggiate da titolari di redditi d'impresa, fra cui rientrano senz'altro anche le società di persone.
E' noto che le suddette società sono soggetti autonomi di dichiarazione e di accertamento, come previsto dagli artt. 6 e 40, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma sono prive di soggettività passiva ai fini delle imposte personali, direttamente dovute dai soci in applicazione del principio di "trasparenza" di cui all'art. 5, comma 1, del TUIR.
I soci, a loro volta, sono titolari di un reddito - cosiddetto reddito di partecipazione - che ha la stessa natura ed è mera ripartizione del reddito prodotto dal soggetto partecipato. Pertanto, il reddito attribuito ai soci delle società commerciali di persone mantiene la sua natura di reddito d'impresa.
Da quanto sopra consegue che, ai fini della concessione dell'agevolazione di cui all'art. 8, la società di persone è tenuta a determinare, in sede di presentazione della dichiarazione, la misura del credito d'imposta maturato con la possibilità di utilizzarlo sia in compensazione di imposte e contributi da essa dovuti, sia assegnandolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Ciò in coerenza con quanto previsto dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo, del TUIR in merito all'attribuzione ai singoli soci delle ritenute d'acconto operate sui redditi delle società di persone e dall'art. 15, comma 5, dello stesso TUIR in relazione all'attribuzione ai soci di società di persone del credito d'imposta per le imposte pagate dalla società per i redditi prodotti all'estero.
Ciascun socio potrà pertanto utilizzare la quota assegnatagli per compensare propri debiti tributari o contributivi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'assegnazione ai soci del bonus maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, in quanto ne costituisce una particolare forma di utilizzo.
La ripartizione del credito tra i soci deve risultare dalla dichiarazione dei redditi della società, la quale dà evidenza formale alla ripartizione stessa. I soci, solo dopo aver acquisito nella propria dichiarazione la quota di credito loro assegnata, potranno utilizzarla in compensazione.
Si tiene a precisare che l'eventuale rideterminazione del bonus per effetto di eventi di cui al comma 7 dell'articolo 8 verrà effettuata, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.P.R. del 1973, a carico della società.
Essa dovrà versare, nei termini previsti dal comma 7, ultimo periodo, dell'art. 8, il minor credito spettante eventualmente utilizzato. Al riguardo, il credito attribuito ai soci si considera utilizzato dalla società al momento della presentazione della dichiarazione nella quale è data evidenza dell'assegnazione stessa.

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