Risoluzione Agenzia Entrate n. 124 del 12.08.2005

Istanza di Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. COMITATO Z ONLUS
Risoluzione Agenzia Entrate n. 124 del 12.08.2005

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 3 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Comitato Z ONLUS effettua, ogni anno, nel mese di dicembre, una "maratona" televisiva finalizzata a raccogliere fondi da impiegare per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Durante la campagna pubblica di raccolta fondi, vengono impiegati vari strumenti per consentire ai cittadini di effettuare erogazioni liberali a favore dell'iniziativa. Uno di questi è il cosiddetto "SMS solidale": le società esercenti la telefonia mobile mettono a disposizione una tariffa (solitamente 1 o 2 euro) che l'utente può attivare mediante l'invio di un SMS ad un numero dedicato; tale SMS produce un ricavo che, successivamente, la società trasferisce al Comitato Z a titolo di erogazione liberale. Nel trasferimento, la società detrae dal totale del ricavato l'IVA che essa ritiene connessa all'impiego delle suddette tariffe telefoniche.
Tanto premesso, la fondazione istante chiede se l'effettuazione di SMS debba considerarsi acquisto di un servizio telefonico e, di conseguenza, operazione imponibile ex articolo 3 del DPR n. 633 del 1972, oppure semplicemente erogazione liberale a favore di un'attività di utilità sociale (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comitato Z ritiene che la vera causa giuridica della transazione sia l'animus donandi dei cittadini e che esso rappresenti la vera causa giuridica della transazione. A conforto di questa interpretazione, l'interpellante richiama la disposizione normativa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, così come convertito dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, emanato in riferimento alle raccolte di fondi effettuate attraverso SMS in occasione della catastrofe asiatica del dicembre 2004 (c.d. Tsunami).
La fondazione, allo scopo di fare emergere in modo univoco che il cittadino, in occasione dell'invio dei suddetti SMS, non sta consumando una tariffa telefonica ma, piuttosto, effettuando un'erogazione liberale, propone di conferire un mandato con rappresentanza, a titolo gratuito (ex articolo 1704 c.c.), per la raccolta dei fondi, alla società, cosicché appaia chiaramente che quest'ultima agisce esclusivamente come tramite tra donatore (il privato cittadino) e donatario (la Onlus).
Allo scopo, il comitato ritiene di poter stipulare, ogni anno, degli accordi con le società esercenti il servizio di telefonia mobile, che intendano sostenere l'iniziativa, attraverso i quali venga conferito il mandato gratuito a raccogliere fondi in nome e per conto di Z. Con questi accordi sarà conferito il mandato gratuito a raccogliere fondi in nome e per conto di Z e sarà evidenziato il meccanismo di "delega di cassa" di una contribuzione liberale in favore di Z.
La raccolta di fondi effettuata dalle società di telefonia mobile costituirebbe un debito verso Z e, come tale, non sarebbe soggetta ad IVA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Occorre preliminarmente rilevare che la fattispecie prospettata dal Comitato Z si caratterizza per la innovatività della formula proposta, che si basa su un mandato con rappresentanza gratuito alle società telefoniche che partecipano all'iniziativa "sms solidali".
Al riguardo, si rende necessario verificare le diverse implicazioni fiscali che insorgono con riferimento ai diversi rapporti giuridici, mediante i quali si concretizza l'iniziativa in discorso:
- rapporto tra l'utente di telefonia mobile ed il Comitato Z;
- rapporto tra il Comitato e le società telefoniche;
- utente di telefonia mobile e società telefoniche.
Ai sensi dell'articolo 1703 del codice civile "Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra".
Qualora sia conferita anche la rappresentanza il mandatario agisce non solo per conto, ma anche in nome del mandante, così che il mandante stesso - direttamente - acquista i diritti e assume le obbligazioni derivanti dall'attività del mandatario.
L'esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza tra il Comitato Z e la società telefonica, fa sì che quest'ultima agisca in nome e per conto dello stesso Comitato Z, nella cui sfera giuridica ricadono tutti gli effetti. Conseguentemente, il rapporto si instaura direttamente tra coloro che effettuano le erogazioni liberali ed il mandante, soggetto beneficiario delle erogazioni, vale a dire il Comitato Z; il gestore del servizio di telefonia assume la veste di mero strumento attuativo (ovvero il veicolo) delle finalità della ONLUS.
Ciò stante, si ritiene che le somme versate attraverso l'invio degli sms - in quanto erogazioni liberali effettuate dagli utenti direttamente in favore di Z - non debbano essere assoggettate ad IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972 (cessione di denaro).
Ciò premesso, occorre verificare l'eventuale rilevanza ai fini dell'IVA del rapporto tra il Comitato Z e il gestore del servizio di telefonia derivante dal contratto di mandato con rappresentanza gratuito.
L'articolo 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, dispone che "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto...e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte".
Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'IVA assumono rilevanza anche le prestazioni gratuite; in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa .....".
Si ritiene che tale prestazione, in ragione della sua gratuità, possa considerarsi esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, sopra richiamato, essendo riferibile ad operazioni (raccolta di 1 o 2 euro) il cui singolo valore è inferiore a lire cinquantamila (euro 25,82).
Per quanto attiene il rapporto intercorrente tra l'utente-donatore e la società telefonica, occorre differenziare l'ipotesi in cui l'addebito della donazione venga effettuato mediante corrispondente addebito tramite bolletta telefonica ovvero scomputando l'importo dall'ammontare contenuto nella carta telefonica prepagata.
In particolare, occorre precisare che nel caso di addebito tramite bolletta telefonica l'importo corrispondente alla erogazione effettuata dall'utente non concorrerà a formare la base imponibile IVA, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, n. 3), del DPR n. 633 del 1972, posto che il riaddebito da parte della società telefonica rappresenta il recupero di una anticipazione di danaro "in nome e per conto" del cliente stesso.
Qualora, invece, negli accordi tra la società telefonica ed l'ente beneficiario dell'erogazione venga prevista la devoluzione a quest'ultimo delle sole donazioni effettivamente incassate, il mancato assoggettamento ad IVA non trae fondamento dal citato articolo 15 del DPR n. 633 del 1972, in quanto non sussiste alcuna anticipazione, ma dal mandato con rappresentanza instauratosi tra la società e l'ente. In virtù di tale mandato il rapporto si instaura direttamente tra l'ente destinatario della donazione e l'utente, costituendo la società telefonica un mero tramite per la riscossione degli importi devoluti attraverso la bolletta.
Qualora l'utente telefonico utilizzi una scheda prepagata, va rilevato che l'importo pagato all'atto dell'acquisto o della ricarica della carta stessa costituisce, a tutti gli effetti, il corrispettivo di una prestazione telefonica pagato anticipatamente e che la relativa imposta è già stata versata all'Erario dalla società telefonica.
In questa ipotesi, l'ammontare (di uno o due euro) che l'utente intende devolvere al Comitato Z riduce, per un corrispondente importo, l'ammontare anticipatamente pagato; successivamente la somma medesima verrà devoluta da parte della stessa società telefonica, ma per conto del cliente, al Comitato interessato.
Trattandosi di una erogazione di danaro che, come detto in precedenza, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, l'intero ammontare dovrà essere devoluto al donatario. Tuttavia, la società telefonica è titolata a recuperare il corrispondente importo dell'IVA già versata con le modalità e nei termini di legge.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ........, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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