Istanza di interpello - ALFA S.p.a. - Trattamento fiscale delle oscillazioni su cambi degli attivi, denominati in valuta estera, destinati a copertura delle riserve tecniche in valuta - Articolo 110, comma 3, del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 125 del 05.06.2007
La società ALFA S.p.a. (di seguito, in breve, la "Società"), con sede in ...., ha formulato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente il corretto trattamento tributario applicabile alle riserve tecniche denominate in valuta estera.
Quesito
La Società, esercente attività di assicurazione, premette che il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "pone per il comparto Vita (art. 36) e per il comparto Danni (art. 37) delle società che esercitano attività assicurative norme che impongono alle medesime compagnie di destinare appositi attivi a copertura degli impegni (cd. riserve tecniche) contratti con gli assicurati". In particolare, il decreto legislativo in parola impone (art. 40) "l'obbligo di congruenza valutaria, in base al quale le riserve denominate in valuta vanno coperte, salvo alcune eccezioni tassativamente individuate, con attivi denominati nella medesima valuta nella misura minima dell'80 per cento".
Atteso il descritto legame di copertura (obbligatoria ex lege) che collega gli attivi patrimoniali agli impegni evidenziati nel passivo (riserve tecniche), la Società - che fa presente di aver adottato fino al 2005 il regime di contabilità plurivalutaria, per il quale, come noto, l'articolo 110, comma 2, ultimo periodo, del TUIR consente, ai fini fiscali, "l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti" - chiede se possa applicarsi al caso in questione il disposto dell'articolo 110, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui "si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio".
Soluzione prospettata dal contribuente
Ad avviso dell'istante esisterebbe "un dispositivo sia formale che sostanziale di copertura obbligatoria tra attività e passività tecniche nelle compagnie di assicurazione". A sostegno dell'esistenza di un siffatto legame di destinazione giocherebbero numerosi elementi "che complessivamente integrano nella sostanza una fattispecie di copertura in tutto e per tutto assimilabile a quella garantita dalla stipulazione di contratti derivati di copertura".
La Società, che dal 2006 adotta la contabilità monovalutaria, ritiene che esista, in sostanza, una "copertura interna" del rischio di cambio, "in quanto le oscillazioni di cambio degli attivi a copertura delle riserve coprono le oscillazioni contrarie delle corrispondenti riserve matematiche" e che la neutralizzazione delle oscillazioni prevista dalla legge sul piano civilistico deve essere garantita anche sul piano fiscale.
In particolare, sottolinea che, in relazione alle riserve in questione, l'oscillazione del cambio assume già rilevanza fiscale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUIR, secondo cui "nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi". Se non potesse darsi rilievo fiscale anche alle oscillazioni di cambio relative alle attività patrimoniali vincolate a copertura delle medesime, "si creerebbe l'assurdo di ravvisare una fattispecie di asimmetria fiscale", per cui "l'adozione della contabilità monovalutaria, invece di quella plurivalutaria comporterebbe l'impossibilità di far concorrere alla formazione della base imponibile le oscillazioni attinenti agli attivi patrimoniali posti a garanzia delle riserve tecniche, cosa invece permessa fino al 2005 in regime di contabilità plurivalutaria".
Pertanto, secondo la Società - laddove non si consideri comunque applicabile l'articolo 110, comma 2, ultimo periodo, del TUIR - sarebbe "possibile risolvere il problema applicando per analogia alla fattispecie in questione il disposto di cui al terzo comma dell'art. 110 TUIR" e, di conseguenza, potrà tenersi conto della "valutazione al cambio alla data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio".
Atteso che le attività e le passività in esame risultano già legate da un vincolo di copertura stabilito ex lege - che se fosse replicato con la stipula di un contratto derivato neutralizzerebbe le oscillazioni di cambio delle attività coperte e, paradossalmente, renderebbe "completamente scoperte le oscillazioni di cambio delle riserve tecniche" - occorre, ad avviso dell'istante, "sancire ufficialmente la rilevanza anche fiscale" del vincolo di copertura interna previsto dalla richiamata disciplina di settore.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
La disciplina fiscale relativa alla valutazione di talune attività e passività in valuta è contenuta nell'articolo 110 del TUIR.
Il comma 3 del citato articolo 110 - fatto salvo il caso delle "imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera", per le quali è espressamente consentita, dall'ultimo periodo del precedente comma 2, "la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti" (con conseguente rilevanza fiscale di utili e perdite su cambi rilevati a fine esercizio) - prevede che "la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio".
In ordine all'iscrizione in bilancio, invece, la valutazione delle attività e delle passività in valuta è effettuata ai sensi dell'articolo 2426, n. 8-bis) del codice civile:
- per quelle diverse dalle immobilizzazioni, al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, (con obbligo di imputazione al conto economico dei relativi utili e perdite su cambi e divieto di distribuzione dell'eventuale utile netto che deve essere accantonato in apposita riserva indisponibile sino al realizzo);
- per quelle "immobilizzate", al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione è giudicata durevole.
La disciplina fiscale di cui al citato articolo 110 del TUIR - nella misura in cui prevede l'applicazione di criteri diversi da quelli civilistici - può, pertanto, determinare un disallineamento (cd. "doppio binario") tra le poste di bilancio (in genere) valorizzate al cambio di fine esercizio ed i corrispondenti valori fiscali, per i quali si tiene conto, in linea di principio, del cambio storico (alla data dell'operazione). Tale circostanza si verifica, a ben vedere, con particolare riferimento ai crediti e ai debiti denominati in valuta estera che costituiscono poste non immobilizzate.
Così, ai fini fiscali, sono irrilevanti le differenze positive e negative su cambi derivanti dalla valutazione civilistica delle attività e passività in valuta effettuata in bilancio al tasso di cambio di fine esercizio.
Si rende, pertanto, necessario procedere a variazioni rettificative in sede di dichiarazione dei redditi, al fine di sterilizzare gli effetti di componenti reddituali di natura meramente valutativa che, come tali, individuano soltanto utili "sperati" ovvero perdite "attese".
In deroga a tale criterio di neutralità fiscale delle valutazioni al cambio di fine esercizio, l'ultimo periodo del citato articolo 110, comma 3, del TUIR prevede che la valutazione delle poste in valuta "per le quali il rischio di cambio è coperto" deve effettuarsi al cambio della data di chiusura dell'esercizio, a condizione che i contratti di copertura siano "valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio".
Al riguardo si precisa che la disposizione da ultimo menzionata fa esclusivo riferimento alla copertura del rischio di cambio e non già di altre tipologie di rischio.
Nel caso prospettato le disposizioni del decreto legislativo n. 209 del 2005 - codice delle assicurazioni private - che impongono l'integrale copertura delle riserve tecniche (prevedendo, inoltre, l'obbligo di congruenza valutaria per quelle denominate in valuta estera), fanno riferimento alla necessità, per le imprese del settore assicurativo, di costituire riserve sufficienti "a garantire le obbligazioni assunte e le spese future" (art. 36, per il ramo vita) ovvero "a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione" (art. 37, per il ramo danni).
Il successivo articolo 38 del citato decreto legislativo n. 209, inoltre, prevede che "nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata dispersione e diversificazione degli attivi medesimi".
Dal tenore delle richiamate norme emerge, pertanto, come l'obbligo di copertura previsto dalla disciplina di settore - garantendo la conservazione del patrimonio dell'impresa di assicurazione rispetto agli impegni in essere - sia contemplato essenzialmente a tutela degli assicurati, piuttosto che per specifiche esigenze di copertura del rischio di cambio. E' innegabile, tuttavia, che nell'ipotesi in cui la copertura sia posta in essere in conformità al richiamato obbligo di "congruenza valutaria" - e, quindi, debba esprimersi (nella misura minima dell'80%) nella medesima valuta in cui è denominata la relativa riserva tecnica - si realizza, implicitamente, anche una copertura del rischio di cambio.
Al riguardo, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) - con il Provvedimento n. 147 del 30 gennaio 1996 (successivamente integrato con ulteriori deliberazioni) - ha precisato che la richiamata congruenza valutaria non debba essere intesa "come mera possibilità di convertire il controvalore di un'attività in quella valuta, bensì che il controvalore ricavabile dalla realizzazione dell'attività stessa sia denominato in quella valuta, anche se si tratta di attività che per loro natura (es. beni immobili) non sono formalmente espressi in una determinata moneta".
La congruenza valutaria (che, a parere dell'istante, determinerebbe ex se la copertura "interna" degli attivi rispetto alle riserve tecniche) va valutata, pertanto, in un'ottica di realizzo, richiedendosi che il controvalore ricavabile dall'alienazione dell'attività vincolata a copertura sia, in ogni caso, denominabile in valuta estera. Trattasi, in sostanza, di una vera e propria valutazione, ben diversa dalla semplice possibilità di determinare il controvalore dell'attività di copertura al cambio di fine esercizio (che, ai fini fiscali, rileva solo in caso di copertura dal rischio di cambio).
Va segnalato, inoltre, che il richiamato provvedimento ISVAP - nell'individuare ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, "le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime" delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche - elenca anche categorie di attivi (quali ad esempio, immobili, crediti, azioni) per i quali le norme fiscali individuano rigorose e specifiche regole di valutazione: l'articolo 110, comma 3, ultimo periodo, in effetti, fa esclusivo riferimento a situazioni in cui il rischio di cambio relativo alle attività e passività sia neutralizzato con "contratti di copertura", tra i quali senza dubbio non possono annoverarsi i beni appartenenti alle categorie sopra esemplificate.
Diversamente, il richiamato obbligo di assicurare la congruenza valutaria nella copertura delle riserve in questione ha portata generale, in quanto riferibile a tutti gli attivi designati per assicurare tale copertura, a prescindere dalla diversa tipologia o natura dell'attivo di copertura.
Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell'articolo 111 del TUIR "nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge". Ciò comporta che anche la variazione del valore delle predette riserve dovuta ad oscillazioni del cambio acquisisce rilevanza fiscale, con la conseguenza che la valorizzazione fiscale delle predette riserve (qualora denominate in valuta estera) è implicitamente operata applicando il cambio di fine esercizio.
In tal senso, il legislatore fiscale, per le passività corrispondenti alle riserve tecniche obbligatorie, ha individuato, indipendentemente dalla tenuta di una contabilità plurivalutaria, un criterio di valutazione che, in deroga al principio generale individuato nell'articolo 110, comma 3, primo periodo, del TUIR, riconosce rilevanza fiscale alle plus/minusvalutazioni derivanti dall'applicazione del cambio alla data di fine esercizio.
Le disposizioni del comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 110, invece, presuppongono che l'attività o passività oggetto di copertura sia ordinariamente valutata, ai fini fiscali, secondo il cambio "storico" e che solo nel caso in cui le stesse siano coperte da "contratti" valutati "in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio" possa avere luogo la valutazione allo stesso tasso di cambio.
In sintesi, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che non sussistano le condizioni per ricondurre la copertura imposta dalla specifica disciplina di settore a quella prevista dall'articolo 110, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, atteso che, nella fattispecie in esame, la copertura del rischio di cambio rappresenta solo una parte della più generale copertura prevista dalla legislazione settoriale.
Di conseguenza, fatta salva l'ipotesi di tenuta della contabilità plurimonetaria, la Società non potrà valutare, ai fini fiscali, le poste di bilancio in questione utilizzando il cambio alla data di fine esercizio, con conseguente irrilevanza dei maggiori/minori valori iscritti in bilancio per effetto della conversione secondo tale ultimo cambio.
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