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Risoluzione Agenzia Entrate n. 125 del 12.08.2005

Definizione ruoli - Articolo 12 legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Pagamenti omessi o tardivi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 125 del 12.08.2005

Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti in merito alla validità della sanatoria di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ipotesi di omesso o tardivo versamento delle somme dovute a saldo.
Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.
L'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 prevedeva la possibilità di definire in via agevolata i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999 (termine spostato al 31 dicembre 2000 con il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003).
La definizione era subordinata al pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, da versare - per un importo almeno pari all'80 per cento - entro il 16 aprile 2003 e, per il residuo, entro il 16 aprile 2004.
Con decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, è stato fissato al 16 aprile 2004 il termine per il primo versamento a beneficio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (il 25 giugno 2003), ancora non avessero effettuato versamenti utili ai fini della definizione in esame ai sensi dell'articolo 12 della legge 289 del 2002.
Con il medesimo decreto-legge è stata estesa la definizione anche ai ruoli affidati ai concessionari dal 1 gennaio al 30 giugno 2001 (v. articolo 12 comma 2-ter della legge 289 del 2002 citata).
Sempre con decreto ministeriale 8 aprile 2004 "relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 (25 giugno 2003) ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12" (v. articolo 1, comma 2, lettera g), del citato DM), è stato fissato al 18 aprile 2005 il termine utile per il versamento a saldo.
In sintesi, i soggetti che abbiano aderito alla definizione dopo il 25 giugno 2003 erano tenuti ad effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 e il versamento del residuo entro il 18 aprile 2005.
Di contro, i contribuenti che avevano già aderito alla definizione prima della suddetta data, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2003 e il versamento del residuo entro il 16 aprile 2004, con conseguente decadenza dai benefici della definizione in caso di ritardato od omesso versamento alla suddetta scadenza.
Come chiarito con circolare n. 28 del 12 maggio 2003, infatti, il contribuente che alle scadenze di legge versi solo in parte gli importi dovuti - a fortiori qualora non li versi affatto - decade dal beneficio in esame per mancato perfezionamento della definizione, che avviene solamente quando siano versate integralmente le somme dovute e sia rispettata la scadenza prevista dalla legge.
Diversamente dalle altre ipotesi definitorie di cui alla legge n. 289 in esame, infatti, manca nell'articolo 12 una disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, faccia salvi gli effetti della sanatoria (cfr. citata circolare n. 28 del 2003).
Si ritiene, inoltre, che in relazione al versamento tardivo, fatta salva la ricorrenza di eccezionali circostanze valutabili caso per caso, difficilmente possa trovare applicazione il principio dell'errore scusabile che, come chiarito con circolare n. 17 del 21 marzo 2003, è normalmente invocabile nei casi di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo, vale a dire in presenza di condizioni che di norma non appaiono riscontrabili nei casi di specie, posto che le somme dovute e gli stessi termini entro i quali effettuare i versamenti sono espressamente previsti dalle richiamate disposizioni di legge.

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