Interpello /2002 - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. K Spa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 125 del 23.04.2002
Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale della...., la K Spa., ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Esposizione del quesito
La K è una società di intermediazione mobiliare che svolge, tra l'altro, attività di intermediazione su titoli per conto della clientela privata non titolare di reddito d'impresa, anche per via telematica (cd. trading on line).
Le somme di denaro consegnate alla K dalla propria clientela per l'esecuzione delle operazioni di trading on line sono depositate presso la banca depositaria in un apposito "conto terzi" intestato alla stessa SIM, tenuto distinto dai conti correnti sui cui sono depositate le disponibilità di proprietà della società di intermediazione.
La SIM contabilizza le posizioni personali dei clienti in sottoconti e corrisponde agli stessi, in base alle risultanze contabili, gli interessi derivanti dalle somme liquide che rimangono depositate sul "conto terzi" nella misura del tasso annuo riconosciuto dalla banca depositaria.
L'istante chiede di conoscere quale debba essere il trattamento fiscale degli interessi derivanti dalle somme depositate sul "conto terzi" retrocessi dalla SIM alle persone fisiche che non sono titolari di reddito d'impresa.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che gli interessi corrisposti ai clienti sulle somme depositate sul "conto terzi" intestato alla SIM hanno origine da due distinti rapporti:
- il primo intercorrente tra la banca depositaria e la SIM intestataria del conto corrente;
- il secondo intercorrente tra la SIM e il cliente.
Per quanto concerne il primo rapporto, l'istante ritiene che gli interessi maturati sul predetto conto corrente intestato alla SIM presso la banca depositaria costituiscono elementi positivi di reddito della medesima società la quale, conseguentemente, può scomputare, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta alla fonte del 27 per cento operata dalla banca ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Gli interessi retrocessi dalla SIM alla propria clientela costituiscono, invece, componenti negativi di reddito della stessa società di intermediazione.
Con riferimento al secondo rapporto, l'istante pone il problema di definire la natura civilistica e, conseguentemente, il trattamento fiscale degli interessi corrisposti dalla SIM ai clienti maturati sul "conto terzi" detenuto presso la banca depositaria.
Al riguardo, l'istante propone due possibili soluzioni.
Sulla base della prima, attribuendo agli interessi retrocessi dalla SIM ai propri clienti la natura di "interessi compensativi", detti interessi non sarebbero assoggettabili ad alcuna ritenuta alla fonte da parte della SIM né tassabili in capo al percettore in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con la seconda soluzione l'istante propone, invece, di considerare gli interessi retrocessi dalla SIM come "interessi corrispettivi" e, quindi, assoggettabili alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 12,50 per cento da parte della stessa SIM ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, ed oggetto di dichiarazione dei redditi da parte del cliente.
Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
In merito alla questione proposta, occorre preliminarmente individuare il soggetto titolare del reddito costituito dagli interessi maturati sul "conto terzi" detenuto dalla SIM presso la banca depositaria.
Al riguardo, occorre tener presente che il regolamento emanato dalla Banca d'Italia, con provvedimento del 1 luglio 1998, in materia di modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, prevede che le SIM depositino presso una banca, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le somme di denaro ricevute dalla clientela in conti intestati agli intermediari depositanti e con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.
Lo stesso provvedimento prevede, inoltre, che gli interessi maturati sui conti di terzi devono risultare da separate evidenze contabili e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle somme depositate sui conti di proprietà dell'intermediario.
Da tale regolamento si evince, quindi, che la circostanza che le somme di denaro che il cliente intende investire siano consegnate alla SIM, la quale provvede tempestivamente a depositarle presso una banca, non comporta il trasferimento della proprietà delle somme dal cliente alla società di intermediazione.
D'altra parte, può essere utile osservare che l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel disciplinare il regime del risparmio gestito, prevede che sugli interessi dei conti correnti di appoggio dell'attività di gestione di patrimoni mobiliari non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito. La sussistenza di tale condizione è verificata con riferimento a ciascun mandante.
Tale disposizione conferma, sia pure con riferimento alla disciplina del risparmio gestito, che le somme affidate dai clienti e depositate in banca dagli intermediari su un "conto terzi" si debbano considerare di proprietà dei clienti stessi e non della società di intermediazione, in quanto la condizione di esonero dall'applicazione della ritenuta va verificata in capo ai singoli clienti che affidano il proprio patrimonio in gestione e non è riferita all'intermediario.
Allo stesso modo, si deve ritenere che gli interessi maturati sui "conti terzi" di appoggio per l'effettuazione di operazioni di trading on line che, sulla base del contratto stipulato tra la K e i propri clienti, sono retrocessi a questi ultimi nell'intera misura corrisposta dalla banca depositaria, non possano essere considerati componenti positivi di reddito della SIM, in quanto si tratta di conti correnti in cui sono depositate somme di proprietà di terzi e non di proprietà della SIM.
Conseguentemente, non si ritiene condivisibile la tesi proposta dall'istante in base alla quale la ritenuta applicata dalla banca depositaria sugli interessi in questione può essere scomputata dall'IRPEG dovuta dalla SIM, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del TUIR, in quanto tale disposizione si rende applicabile esclusivamente alle ritenute subite sugli interessi dei conti correnti iscritti nell'attivo di bilancio della società.
Si ritiene, pertanto, che la ritenuta alla fonte del 27 per cento applicata dalla banca depositaria sugli interessi dei "conti terzi" intestati alla K debba ritenersi operata a titolo d'imposta, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di interessi di pertinenza di clientela privata non titolare di reddito d'impresa e che la SIM debba retrocedere ai clienti detti interessi al netto di tale ritenuta.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della............, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi