Istituzione di codici tributo per il versamento, tramite Mod. F 23, dei proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575
Risoluzione Agenzia Entrate n. 126 del 06.08.2001
Le modifiche apportate alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "disposizioni contro la mafia", dalle leggi 7 marzo 1996, n. 109; 23 febbraio 1999, n. 44; 22 dicembre 1999, n. 512 e dall'art. 145, comma 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rendono necessario un intervento di razionalizzazione, sia per il versamento dei proventi dei beni confiscati, sia per l'imputazione delle somme acquisite nei capitoli di bilancio.
Finora i versamenti sono stati effettuati utilizzando il codice tributo 806T e le relative somme venivano imputate sul capitolo di entrata n. 2319, concernente " entrate eventuali Ministero delle finanze", unitamente ad altre voci di entrata.
In attuazione delle predette disposizioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 61933 del 20 luglio 2001, ha segnalato alla scrivente l'istituzione del capitolo n. 3319, nello stato di previsione dell'entrata su cui fare affluire le somme derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al netto del 10 per cento dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529.
Pertanto, si rende necessario istituire nuovi codici tributo che consentano l'imputazione delle somme al capitolo di recente istituzione, al fine di mantenere distinte le somme provenienti dai beni confiscati alla criminalità organizzata e, nel contempo, di monitorare il relativo gettito.
Ciò posto, si istituiscono i seguenti codici tributo da utilizzare per i versamenti tramite Mod. F 23:
818 T, denominato " Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575" - Somme di denaro;
819 T, denominato " Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575" - Proventi derivanti dalla vendita di beni immobili;
821 T, denominato " Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575" - Proventi derivanti dalla vendita di beni mobili;
822 T, denominato " Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575" - Proventi derivanti dalla vendita di aziende;
823 T, denominato " Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575" - Proventi derivanti da recupero di crediti;
824 T, denominato " Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575" - Proventi derivanti dall'affitto di aziende;
830 T, denominato " Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575" - Proventi derivanti dalla liquidazione di aziende;
831 T, denominato " Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575" - Proventi derivanti dagli utili di gestione.
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme relative ai versamenti effettuati con i suddetti codici-tributo, vanno imputate al bilancio dello Stato come segue:
818 T, al Capo 1.2.2, Cap. 3319, art. 1.
819 T, al Capo 1.2.2, Cap. 3319, art. 2.
821 T, al Capo 1.2.2, Cap. 3319, art. 3.
822 T, al Capo 1.2.2, Cap. 3319, art. 4.
823 T, al Capo 1.2.2, Cap. 3319, art. 5.
824 T, al Capo 1.2.2, Cap. 3319, art. 6.
830 T, al Capo 1.2.2, Cap. 3319, art. 7.
831 T, al Capo 1.2.2, Cap. 3319, art. 8.
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