Risoluzione Agenzia Entrate n. 126 del 23.04.2002

Interpello /2002. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.. Banca X Spa Art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Assogettabilità a ritenuta alla fonte degli interessi attivi maturati su conto corrente vincolato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 126 del 23.04.2002

QUESITO
La Banca X s.p.a., premesso che:
- ha stipulato un contratto di mutuo di durata decennale con l'Ente K, ente di diritto pubblico non economico;
- la somma mutuata è stata versata, contestualmente alla stipula, su un conto corrente vincolato intestato all'Ente K, del quale l'Ente stesso può disporre solo previa autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- l'onere di ammortamento della somma mutuata è invece interamente a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (e già del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), per capitale ed interessi;
chiede, nella qualità di sostituto d'imposta, se sugli interessi attivi eventualmente maturati sul conto corrente su menzionato dovrà essere operata all'atto dell'accreditamento la ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La Banca istante ritiene che sugli interessi attivi eventualmente maturati sul conto corrente su menzionato non debba essere operata alcuna ritenuta alla fonte.
A sostegno di tale tesi fornisce tre argomentazioni distinte, ciascuna delle quali perviene alla conclusione della non assoggettabilità a ritenuta degli interessi in questione, sulla base di una diversa ricostruzione giuridica della fattispecie in esame.
In prima analisi l'istante osserva che, nonostante il conto sia formalmente intestato all'Ente K, gli interessi attivi eventualmente maturati non costituiscono reddito per l'intestatario, in quanto il rapporto per tale soggetto non è produttivo di alcun incremento patrimoniale, né in via immediata, essendo l'eventuale svincolo di detti importi subordinato ad apposito provvedimento amministrativo, né in via mediata, atteso che lo svincolo verrebbe concesso per impiegare tali importi nella realizzazione dell'opera pubblica.
I proventi originati dal rapporto sono, a parere dell'istante, di pertinenza dell'Amministrazione sulla quale grava l'onere del finanziamento, individuata nel Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sarebbe, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame l'art. 26, comma 2, lett. c), del DPR n. 600 del 1973, in base al quale non sono soggetti a ritenuta "gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
La seconda argomentazione si fonda sulla natura giuridica degli interessi in questione.
La banca istante ritiene che, producendosi tali interessi proprio a fronte della mancata utilizzazione delle somme di denaro erogate a titolo di finanziamento, delle quali la banca ha la temporanea detenzione, essi hanno natura essenzialmente compensativa, reintegrando la perdita patrimoniale subita dal soggetto tenuto all'ammortamento del mutuo, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, quindi, non sono il frutto di un atto di impiego del capitale. Pertanto gli interessi in questione, quali interessi di natura compensativa, non sarebbero assoggettati a tassazione, in quanto il beneficiario non svolge attività d'impresa.
L'ultima argomentazione sostenuta dall'istante, infine, si basa non più sulla individuazione delle parti del rapporto, ma sulla qualificazione giuridica del contratto in esame.
L'istante afferma l'inapplicabilità delle ritenute sulla base delle seguenti considerazioni.
Secondo l'istante il contratto stipulato con l'Ente K, per la specialità della disciplina che lo regola, non può essere ricondotto nell'ambito di un ordinario rapporto di conto corrente, ma rientra nell'ambito dell'attuazione di una regolamentazione pubblicistica di un'operazione di finanziamento di opere pubbliche.
Da ciò conseguirebbe che nel caso di specie non dovrebbe trovare applicazione l' art. 26, comma 2, del DPR n 600 del 1973, relativo agli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti.
La banca istante ritiene altresì che ai redditi da essa corrisposti all'Ente K non dovrebbe applicarsi neppure la disciplina residuale di cui all'art. 26, ultimo comma, del DPR n. 600 citato.
Infatti, la Banca interessata osserva che il beneficiario degli interessi in questione, anche quando si consideri come parte del rapporto l'Ente K, ente pubblico non economico, è comunque un soggetto escluso dall'IRPEG, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e che l'articolo 26, ultimo comma, citato, non contenendo l'ampio riferimento ad "ogni altro caso", recato invece dal quarto comma dello stesso articolo, non può trovare applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dall'Irpeg.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La prima argomentazione avanzata dalla Banca a sostegno della tesi dell'inapplicabilità delle ritenute alla fonte nel caso di specie si basa sul presupposto che l'Ente K sia parte solo in senso formale del contratto di conto corrente, ma che effettivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ossia l'amministrazione su cui grava l'onere del rimborso della somma mutuata, sia la parte sostanziale del rapporto in esame.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
La banca istante ha stipulato un contratto di finanziamento di un'opera pubblica con l'Ente K, su autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. In relazione di accessorietà rispetto all'erogazione del mutuo su menzionato è stato stipulato un contratto di conto corrente vincolato, intestato all'Ente K, sul quale è stata versata la somma mutuata.
Il conto corrente è vincolato presso la Banca X - s.p.a. e l'Ente mutuatario ne può disporre previa notifica del decreto di impegno e di svincolo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
L'onere di ammortamento del mutuo, in 20 rate semestrali, comprensive della quota capitale e della quota interessi, è a totale carico del bilancio dello Stato, segnatamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).
Sulle somme che dovessero essere svincolate dal conto corrente anteriormente all'entrata in ammortamento del mutuo vengono conteggiati interessi passivi, addebitati sul conto stesso, mentre nel periodo di ammortamento sulle somme in giacenza maturano interessi attivi.
Le eventuali maggiori disponibilità che potranno verificarsi per effetto di tali interessi attivi (al netto di quelli passivi su menzionati) sono vincolate e potranno essere prelevate dall'Ente intestatario per essere utilizzate solo se previamente autorizzato con preventivo provvedimento emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il saldo residuo al momento della chiusura, comprensivo degli interessi maturati sulle giacenze non utilizzate dall'Ente o che non siano state svincolate, dovrà essere devoluto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'accredito sul relativo capitolo di entrata.
Dalla ricostruzione della fattispecie sopra esposta, si rileva che parti del contratto di conto corrente vincolato aperto presso la banca sono la banca istante e l'Ente K, intestatario del conto corrente.
Ciò posto, si osserva che sulla base dei principi generali in materia, gli interessi attivi derivanti da conto corrente costituiscono reddito per il soggetto intestatario, cioè per l'Ente K, ed a tal fine non assume rilievo la destinazione economica degli stessi.
Peraltro, la chiara formulazione letterale dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973 non lascia dubbi sulla corretta interpretazione della disposizione.
La norma esclude, infatti, l'assogettamento a ritenuta, tra gli altri, degli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il contratto di conto corrente in esame, pur con le peculiarità descritte, non ha come intestatario il Ministero dell'Economia e delle Finanze (e già il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), bensì solo l'Ente K, né sul piano giuridico è possibile considerare estensivamente intestatario del conto corrente il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per quanto riguarda la seconda argomentazione sostenuta dalla banca si osserva che la stessa non tiene conto del fatto che gli interessi in questione maturano su un conto corrente, intestato peraltro ad un ente pubblico che sul piano formale è un soggetto distinto dallo Stato, e che, per tale motivo, gli stessi non possono non essere ricondotti fra i redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lett. a) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Con riferimento alla terza tesi prospettata dall'istante, al fine di sostenere l'applicabilità al caso di specie della disciplina residuale di cui all'art. 26, ultimo comma, del DPR 600 citato, si fa presente che l'Ente K è un ente pubblico non economico non riconducibile tra "gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica..." esclusi dall'IRPEG in forza dell'art. 88, comma 1, del TUIR.
Si ritiene, inoltre, che la specialità della disciplina che regola il contratto, in attuazione della regolamentazione pubblicistica di un'operazione di finanziamento di opere pubbliche, non incide sulla qualificazione giuridica del contratto stesso, che rimane un contratto di conto corrente.
Sulla base di quanto su esposto, la banca istante, nella qualità di sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973, dovrà applicare sugli interessi attivi eventualmente maturati sul conto corrente su menzionato, all'atto dell'accreditamento, la ritenuta alla fonte prevista dall'art. 26, comma 2, del DPR n. 600 del 1973.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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