Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 04.10.2004

Istanza di interpello - X Soc. coop. a r.l. - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni - Credito non indicato nella dichiarazione dei redditi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 04.10.2004

La Direzione Regionale della ..... ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dal contribuente di cui all'oggetto, concernente l'applicazione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.

Quesito
La società istante dichiara che, pur ricorrendo le condizioni per averne diritto, non ha determinato, per gli anni 2000, 2001 e 2002, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e, pertanto, non ha utilizzato il "bonus" in compensazione.
Tanto premesso chiede se tale credito sia ancora utilizzabile ovvero risulti prescritto.

Soluzione prospettata
L'istante ritiene che "l'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 non poneva limiti temporali all'utilizzo del credito se non quello della prescrizione ordinaria" e che soltanto il credito maturato nell'anno 2003, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere attribuito non oltre il 31 dicembre 2003, "anche tenuto conto della circolare n. 16 del 9/4/2004 che fornisce chiarimenti sul credito d'imposta facendo riferimento al bonus maturato nel 2003".

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il credito d'imposta per le nuove assunzioni di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per gli incrementi occupazionali derivanti da nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 della medesima disposizione.
Il credito d'imposta deve essere rilevato alla fine del mese solare in cui, secondo i criteri più volte precisati dall'Amministrazione finanziaria (vedi, in particolare, la circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003) si verifica l'incremento occupazionale e spetta per tutti i successivi mesi in cui lo stesso incremento è mantenuto.
Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima data di versamento unificato successiva alla fine del mese solare in cui il credito stesso è maturato.
Con riferimento all'utilizzazione nel tempo del credito d'imposta già maturato va ricordato che la disciplina agevolativa in questione, originariamente contenuta nell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è stata oggetto di ripetute modifiche e integrazioni nel corso del tempo le quali, pur mantenendo continuità rispetto all'originaria disciplina, hanno creato formalmente tre distinti regimi agevolativi ciascuno dei quali fa riferimento alle seguenti norme:
1) articolo 7 della legge n. 388 del 2000, applicabile, dalla data di entrata in vigore della predetta legge (1 gennaio 2001) fino al 7 luglio 2002, agli incrementi occupazionali rilevati, alla fine di ciascun mese solare, dal 1 ottobre 2000 al 7 luglio 2002 (in concreto, fino al 30 giugno 2002);
2) articolo 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, applicabile, nel limite della misura massima rilevata al 7 luglio 2002, agli incrementi occupazionali rilevati nel periodo luglio-dicembre 2002;
3) articolo 63, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, applicabile agli incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1 gennaio 2003.
La fruizione del credito d'imposta relativo agli incrementi occupazionali rientranti nel regime agevolativo previsto dall'originario articolo 7 della legge n. 388 del 2000 e nel regime di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 209 del 2002, indicati, rispettivamente, ai precedenti punti 1) e 2), non è soggetta ad alcun vincolo temporale, posto che per l'utilizzo del bonus maturato le richiamate disposizioni non fissano alcun termine.
Pertanto, salva l'ipotesi di decorso del termine di prescrizione, il bonus maturato nei precedenti periodi d'imposta può ancora essere legittimamente fruito, anche se lo stesso non risulta evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi relative a ciascun periodo d'imposta di maturazione del bonus stesso.
Si ricorda, al riguardo, che l'indicazione del credito d'imposta maturato nella dichiarazione dei redditi, non essendo prevista a pena di decadenza, non comporta la perdita del diritto a fruirne, nonostante l'omessa o incompleta indicazione.
Con specifico riferimento al credito d'imposta maturato a decorrere dal 1 gennaio 2003 ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002, di cui al precedente punto 3), va invece evidenziato che il comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 dispone che "il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo (credito fruibile in via automatica relativo ad incrementi della base occupazionale rilevati al 7 luglio 2002) può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, (credito fruibile in seguito ad istanza per incrementi superiori a quello rilevato al 7 luglio 2002) e lettera b) (credito fruibile in seguito ad istanza per incrementi occupazionali dal 1 gennaio 2003, spettanti a soggetti che al 7 luglio non avessero registrato incrementi occupazionali), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza".
Pertanto, il bonus maturato a decorrere dal 1 gennaio 2003, a differenza di quello maturato nei periodi anteriori e riferito ai precedenti regimi agevolativi, non può essere fruito in epoca successiva alle date indicate nel comma 2 del menzionato articolo 63 (rispettivamente, 31 dicembre 2003 e 31 dicembre 2006), fatta salva l'ipotesi di "incapienza", che - come evidenziato nella circolare n. 16/E del 9 aprile 2004 - si verifica nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia saldi netti a debito risultanti dai modelli di versamento unificato, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.
In tal caso, una volta decorso il termine del 31 dicembre 2003 (per i soggetti di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a), primo periodo) ovvero del 31 dicembre 2006 (per i soggetti di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo), il credito d'imposta fino ad allora maturato deve essere necessariamente portato in compensazione, a pena di decadenza, all'atto dei versamenti unificati successivi.
In virtù di tale interpretazione - che, con riferimento al bonus maturato ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera a), primo periodo, trova applicazione in occasione del primo versamento unificato successivo all'emanazione della stessa circolare n. 16/E - la presentazione di modelli di versamento unificato dai quali risulti un saldo netto debitorio comporta la perdita del bonus non portato in compensazione per un importo pari a detto saldo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ....., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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