Dispacci delle agenzie di stampa - Aliquota IVA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 07.08.2001
Con istanza presentata alla Direzione Regionale per ....., la società SS S.p.A. ha chiesto di conoscere se sia applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento, prevista dal n. 18, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per i prodotti editoriali e per i dispacci delle agenzie di stampa, anche alle informazioni economiche e finanziarie fornite da un'agenzia di stampa, attraverso terminali appositamente attrezzati, ad editori, uffici stampa, istituzioni, media ed in genere a chi opera nel mondo della comunicazione, nonché ad altre imprese e a soggetti interessati a tali dati.
Fattispecie rappresentata
La "RR - AGENZIA ...." è un'agenzia di stampa di proprietà della società istante, regolarmente iscritta nello speciale registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale di ...., che diffonde, oltre al notiziario quotidiano delle più rilevanti notizie economiche e finanziarie, informazioni aggiornate in tempo reale sulle quotazioni dei vari titoli nei principali mercati, consentendo la visualizzazione a video nonché la stampa, per ogni titolo, di tutti i prezzi rilevati nel corso della giornata.
Più in particolare, l'attività svolta dall'agenzia consiste nella trasmissione in tempo reale di notizie rilevate dai giornalisti su avvenimenti in corso, quali, ad esempio, l'andamento della borsa, le informazioni concernenti le contrattazioni effettuate, o altre notizie di attualità a contenuto economico. Non rientra nel particolare servizio la fornitura di un insieme di dati commerciali già elaborati ovvero organizzati a sistema comprensivi anche di altri elementi valutativi, di analisi, etc..
Pertanto, nell'offrire tali dati ai propri clienti, la citata agenzia non fornisce servizi di consulenza collaterale né organizza in sistema le informazioni trasmesse.
Per tali ragioni la società istante ritiene l'attività svolta dall'agenzia di stampa RR non assimilabile a quella esaminata nella risoluzione del Dipartimento delle Entrate n. 14/E del 14 febbraio 2000.
Interpretazione
In via preliminare si osserva che, ai sensi del citato n. 18 della Tabella A, parte seconda, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono soggetti all'aliquota IVA agevolata del 4 per cento " giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici...".
Con la risoluzione n. 14/E del 2000 l'aliquota agevolata è stata negata con riferimento ad una particolare attività di trasmissione, in via telematica, di informazioni di carattere commerciale, organizzate in sistema; nella specie si trattava di informazioni accompagnate da valutazioni tecniche soggettive elaborate dalla stessa società fornitrice, utilizzabili da parte dei clienti esclusivamente per lo svolgimento della propria attività e non per fini divulgativi.
In particolare, tale attività è stata ritenuta non collocabile nell'ambito dei dispacci di agenzia in quanto le informazioni, in virtù di apposito obbligo contrattuale, non potevano costituire oggetto di successiva diffusione da parte del cliente.
Esula dal campo di applicazione della citata risoluzione, come già sostenuto dall'istante, l'attività svolta dall'agenzia di stampa di cui alla fattispecie prospettata in quanto le informazioni economiche e finanziarie sono trasmesse, in tempo reale, senza offrire servizi collaterali di consulenza e senza precluderne la successiva diffusione.
Ciò premesso, occorre, tuttavia, valutare se la fattispecie rappresentata possa rientrare nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa prevista dal n. 18 della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, e, in particolare, se il prodotto offerto possa qualificarsi come dispaccio di agenzia di stampa.
Ai fini di tale qualificazione si ritiene necessaria, in via preliminare, la sussistenza di due requisiti, l'uno formale, relativo al soggetto che offre il prodotto, l'altro sostanziale, relativo al prodotto stesso.
Sotto l'aspetto formale è necessario che il soggetto che offre il prodotto sia qualificabile come agenzia di stampa e quindi sia regolarmente iscritto nello speciale registro della stampa tenuto presso la Cancelleria del Tribunale civile nonché alla Camera di commercio, industria e artigianato. Elementi rinvenibili nell'agenzia RR.
Sotto l'aspetto sostanziale il prodotto deve essere il risultato di un'attività qualificabile come informativo-editoriale, ancorché si presenti come un flusso continuo di notizie flash.
Al riguardo, con nota del 30 marzo u.s., n.1655, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, interpellato nel merito dalla scrivente, ha ritenuto che "non può escludersi che un flusso continuo di dati sia assimilabile al notiziario d'Agenzia quando i dati suddetti siano trasmessi e fatti propri da un direttore responsabile d'Agenzia, che se ne assume la responsabilità".
Si osserva, peraltro, che l'informazione, in tempo reale, sui principali accadimenti economici e sul mercato borsistico non può prescindere da una trasmissione continua di dati, e ciò in considerazione delle ininterrotte fluttuazioni che avvengono in tale mercato, caratterizzato da una realtà dinamica e non statica.
Poiché il dispaccio esprime un contenuto informativo, legato alla diffusione in forma sintetica di una notizia rilevata da un giornalista che operi all'interno di un'Agenzia di stampa, esso si caratterizza anche in negativo, per l'assenza di elementi di valutazione e di analisi. Ciò induce, altresì, ad escludere che tra le prestazioni tipiche dell'agenzia di stampa possa rientrare un'attività di consulenza.
La circostanza che il dispaccio o notiziario sia fornito dall'agenzia, oltre che ad operatori del mondo della comunicazione, anche a soggetti terzi non invalida la qualificazione del prodotto offerto quale dispaccio o notiziario d'agenzia; invero la diversificazione della clientela, non circoscritta agli esercenti attività editoriale, è una peculiarità delle agenzie di stampa consolidatasi ancor prima che le telescriventi venissero sostituite con sofisticati mezzi di trasmissione.
Occorre infine valutare se l'attività dell'agenzia di stampa sia caratterizzata anche da una particolare modalità di trasmissione del dispaccio, se cioè una qualche modalità di comunicazione costituisca (in base ad oggettive esigenze tecniche) o debba costituire (in relazione a vincoli imposti) l'esclusivo mezzo di trasmissione.
Posto che al riguardo non sussistono vincoli di tipo normativo (deve ritenersi non più proponibile, in particolare, l'utilizzo delle telescriventi con "canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" di cui è cenno all'articolo 27 della legge n. 416 del 1981, che si occupa delle agenzie di stampa, nell'ambito delle provvidenze per l'editoria), si osserva che attualmente tutte le agenzie di stampa, ivi compresa RR, si avvalgono di linee telefoniche dedicate, con accesso riservato esclusivamente agli abbonati. Considerato l'uso generalizzato da parte delle Agenzie di stampa del riferito mezzo di comunicazione, può fondatamente ritenersi che lo stesso sia connaturale alla comunicazione dei dispacci di agenzia e, in quanto tale, possa essere richiamato tra gli elementi essenziali della fattispecie normativa. Per converso, ove l'informazione venga resa per canali diversi, come ad esempio la rete pubblica internet, l'agevolazione non può essere riconosciuta.
Da ultimo, l'informazione delle agenzie di stampa, nel caso in cui sia effettuata nei confronti di istituti di credito, non si ritiene possa essere ricondotta tra le operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto le informazioni rese non possono considerarsi relative alle operazioni finanziarie indicate dalla citata norma.
Infatti, come chiarito dalla Corte di Giustizia, con sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, i servizi consistenti nel porre a disposizione delle banche e di altri utenti informazioni finanziarie non costituiscono oggetto dell'art. 13 B, lett. d, punti 3 e 5, della sesta direttiva comunitaria e pertanto sono soggetti ad imposta.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto e con esclusivo riferimento alla fattispecie così come prospettata nell'istanza, la scrivente ritiene che le notizie economiche e finanziarie fornite, in tempo reale, dall'Agenzia RR possono considerarsi "dispacci di agenzia di stampa" in quanto risultino:
1. diramate da un'agenzia di stampa iscritta nell'apposito registro;
2. rilevate da un giornalista iscritto al relativo ordine, che ne assume la responsabilità;
3. predisposte in forma sintetica, non preventivamente elaborate o organizzate a sistema, né corredate di elementi di valutazione o analisi;
4. diffuse non attraverso la rete pubblica, ma tramite linee telefoniche dedicate o altre reti telematiche con accesso
riservato esclusivamente agli abbonati.
Per quanto sopra, le stesse possono fruire dell'aliquota agevolata del 4 per cento prevista dal n. 18 della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
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