Istanza di Interpello - Art. 32, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.633 - Reddito agrario
Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 13.09.2005
Con l'istanza di interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 32 del TUIR è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante, XX, titolare dell'omonima ditta individuale, premesso che svolge l'attività di mitilicoltura in acque marine e che, ai fini fiscali, determina il proprio reddito in base al metodo analitico dei costi e dei ricavi, chiede di conoscere quale trattamento fiscale debba essere applicato sui redditi che il medesimo ritrae dall'esercizio della propria attività, alla luce delle modifiche legislative di novella dell'art. 2135 c.c., le quali hanno ricompreso tra le attività agricole anche l'attività di allevamento di animali in acque dolci, salmastre o marine.
Soluzione interpretativa prospettata
Nel caso di specie l'istante ritiene di esercitare attività di manipolazione di prodotti dell'allevamento, i quali non essendo ricompresi tra quelli elencati nella tabella allegata al D.M. 19 marzo 2004, sono da assoggettare al regime forfetizzato di cui all'art. 56-bis del TUIR che concerne le attività di "manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'art. 32, comma 2, lett. c" del TUIR.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 102, qualifica come attività imprenditoriale agricola l'attività di acquacoltura, intesa come l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.
L'attuale art. 2135 del codice civile, comma 1, definisce imprenditore agricolo "chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".
L'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR ricomprende tra le attività agricole l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, e il successivo comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste l'individuazione del limite di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
Per i soggetti che esercitano l'attività di allevamento oltre i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR, il reddito eccedente risulta determinato con il sistema previsto dall'art. 56, comma 5, del TUIR.
Relativamente al regime fiscale applicabile all'attività di acquacoltura si osserva che, allo stato attuale della normativa, il regime forfetario di cui all'art. 32 del TUIR è applicabile nei confronti di coloro che svolgono dette attività su aree censite in catasto, per le quali risulta possibile l'attribuzione di un reddito dominicale ed agrario.
Diversamente, i soggetti che praticano le medesime su aree demaniali (marine o vallive), ordinariamente sommerse e prive di un reddito agrario attribuito, sono considerati titolari di reddito d'impresa, determinato su base analitica ai sensi dell'art. 55 del TUIR.
In ordine all'ipotesi avanzata nell'istanza concernente l'applicazione del regime di cui all'art. 56-bis, comma 2, si evidenzia che l'attività svolta dall'istante consiste essenzialmente nell'allevamento di mitili; pertanto, i relativi redditi sono assoggettati al regime impositivo previsto per i redditi da allevamento.
La successiva attività di manipolazione che l'istante svolge sul proprio prodotto, una volta raccolto, non comporta l'applicazione di un regime fiscale diverso da quello previsto per l'attività di allevamento stesso.
Nel caso di specie, tuttavia, il regime di cui all'art. 32, lett. b, del TUIR non trova applicazione, essendo l'attività di allevamento di mitili svolta su specchi d'acqua marini che per la loro natura sono privi di reddito agrario attribuito.
L'istante dovrà, pertanto, determinare il proprio reddito su base analitica ai sensi del già richiamato art. 55 del TUIR.
A tal proposito, è comunque opportuno evidenziare che l'art. 3-ter, comma 1, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, concernente disposizioni per favorire le attività di acquacoltura, dispone che "per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono determinati, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino".
Pertanto, i redditi in questione saranno con decorrenza dal 01 gennaio 2006 da assoggettare a tassazione anche tenendo conto dei criteri contenuti nella disciplina succitata.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ........, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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