Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trattamento fiscale applicabile ai contributi erogati dalla Regione e dagli enti locali per la copertura delle perdite e dei disavanzi di esercizi - Art. 27-bis del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786
Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 20.12.2011
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 27-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Consorzio ALFA (di seguito, Agenzia), con sede in … , ha fatto presente che, in attuazione di quanto previsto, in materia di servizio di trasporto pubblico locale (di seguito, TPL), dal decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, dalla legge regionale della Regione Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento locale (di seguito TUEL) come successivamente modificato dall’articolo 35 della legge n. 448 del 2001, al fine di separare da un lato la funzione di amministrazione, programmazione e progettazione, nonché tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali necessarie per lo svolgimento del servizio TPL e dall’altro l’attività vera e propria di gestione del medesimo servizio, tutte le aziende di TPL hanno realizzato le operazioni di scorporo e scissione per effetto delle quali è stato raggiunto l’obiettivo previsto dalle suddette disposizioni.
Attualmente gli enti locali rappresentano gli unici soci sia della società di gestione del servizio di TPL (Azienda) che dell’Agenzia, la quale svolge tutte le funzioni di amministrazione, programmazione e progettazione del servizio TPL e nel contempo risulta proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie per lo svolgimento del medesimo servizio.
L’Azienda, invece, gestisce il servizio locale TPL partecipando a gare, in regime di mercato, per l’affidamento dello stesso servizio.
L’Agenzia annovera tra le proprie entrate i proventi derivanti dalla concessioni delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni nonché dai contributi ricevuti direttamente dalla Regione, e dagli enti locali (Provincia e Comune) per la realizzazione delle proprie funzioni.
Fra i contributi ricevuti dall’ente istante, come previsto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, sono altresì ricompresi quelli erogati in conto esercizio da parte della Regione e degli enti locali per il ripiano delle perdite di esercizio e dei disavanzi di esercizio.
L’articolo 27-bis del decreto-legge n. 786 del 22 dicembre 1981 ha previsto che “Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”.
In sostanza, per i predetti contributi non si rende applicabile la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Pertanto, l’interpellante ha chiesto di conoscere se la specifica ipotesi di disapplicazione del citato articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dal legislatore per agevolare specificamente le Aziende che esercitano il servizio di TPL, come definite dalla suddetta legge n. 151 del 1981, possa essere estesa anche ai soggetti che svolgono le funzioni di progettazione, organizzazione ed amministrazione del servizio di TPL, tra cui l’Agenzia.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Agenzia, con riferimento alle problematiche sopra evidenziate, ritiene che la disapplicazione della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto, prevista dal citato articolo 27-bis del D.L. n. 786 del 1981, possa trovare applicazione anche nella fattispecie prospettata dalla stessa, considerato che detti contributi, oltre ad essere esclusi dall’IRES, non vengono più erogati dalle amministrazioni dello Stato, Regioni, Comuni e Province direttamente alle aziende esercenti il servizio TPL di cui alla legge n. 151 del 1981 ma solo ed esclusivamente alle Agenzie che svolgono le funzioni di amministrazione, progettazione ed organizzazione e sono proprietarie delle reti, degli impianti e di altre dotazioni patrimoniali, come nel caso specifico dell’interpellante.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In materia di riassetto dell’organizzazione del trasporto pubblico locale il D.Lgs. n. 422 del 1997 prevede l’attribuzione alle Regioni ed agli enti locali (Comuni e Province) delle competenze e delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, salvo quelle espressamente riservate allo Stato.
Inoltre, il citato decreto ha previsto il passaggio da un regime di concessione ad uno di tipo meramente contrattuale-privatistico.
In particolare, ai sensi dell’articolo 18, è stato previsto, tra l’altro, che “ L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell’articolo 19, mediante contratti di servizio…”.
Ciò nell’ottica di una gestione del servizio di TPL che deve ispirarsi ai principi di economicità ed efficienza e che deve essere volta al superamento degli assetti monopolistici ed all’introduzione di regole improntate a maggiore concorrenzialità.
Successivamente, per quanto interessa in questa sede, la legge regionale della Regione Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 ha dato attuazione al citato D.Lgs. n. 422 del 1997 disciplinando in modo organico il sistema del TPL.
Tale legge regionale prevede, tra l’altro, all’articolo 3 che per “sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende l’insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse della Regione Emilia Romagna non riservati alla competenza statale”.
Inoltre, in virtù del principio della separazione tra amministrazione e gestione del TPL (cfr. articolo 13 della citata legge regionale n. 30 del 1998), l’articolo 19, comma 3, della stessa legge regionale stabilisce che ” Le Province e i Comuni possono costituire, per ciascun ambito territoriale provinciale e metropolitano, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico di loro competenza. L’agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali. Essa può essere costituita anche a seguito di scissione dei Consorzi per l’esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. L’agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli Enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti: a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta ai parcheggi, all’accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; c) gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi; d) controllo dell’attuazione dei contratti di servizi; e) ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali con esclusione della programmazione e della gestione dei servizi autofilotranviari”.
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate disposizioni, si è provveduto, nell’ambito della stessa Regione Emilia Romagna, alla costituzione di due distinte società di cui una (definita Agenzia) esercita le funzioni proprie di amministrazione, programmazione, progettazione ed inoltre risulta proprietaria di tutte le reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie per lo svolgimento del servizio di TPL e l’altra svolge l’attività di gestione del medesimo servizio (definita Azienda).
Da quanto in precedenza precisato, con la disposizione contenuta nel richiamato articolo 27-bis del DL n. 786 del 1981 il legislatore ha inteso agevolare, attraverso l’esenzione dall’applicazione della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’IRES, le aziende esercenti il servizio di TPL con riferimento ai contributi erogati, tra gli altri, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province e relativi alla copertura dei disavanzi delle stesse aziende.
Poiché la ratio della disposizione di cui al citato articolo 27-bis è quella di agevolare i soggetti operanti nel settore del TPL, si esprime l’avviso che l’agevolazione persista nell’eventualità in cui, in virtù delle modifiche legislative operate nell’ambito dell’organizzazione in materia di TPL, i contributi debbano essere erogati direttamente ad un soggetto diverso (agenzia) da quello che svolge effettivamente il servizio (azienda).
Pertanto, si ritiene che nella fattispecie prospettata dall’interpellante, ai contributi erogati dalla Regione e/o dagli enti locali direttamente all’Agenzia non debba applicarsi la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’IRES, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 27-bis del DL n. 786 del 1981, in considerazione della circostanza che in ogni caso gli stessi vengono erogati ad un soggetto operante nell’ambito del settore del TPL, come definito dal citato articolo 3 della L.R. n. 30 del 1998.
Al riguardo, occorre fare riferimento alla risoluzione n. 202 dell’8 ottobre 1997 che, nell’interpretare la disposizione agevolativa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, ha ritenuto di non assoggettare a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, i contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all’articolo 9 della legge n. 151 del 1981. Ciò in quanto detti contributi, ancorché erogati direttamente dalle Regioni, hanno la stessa natura di quelli in precedenza erogati dal Fondo Nazionale Trasporti e, conseguentemente, può rendersi applicabile agli stessi la medesima disciplina prevista per le somme erogate dal predetto Fondo.
Per le sopra richiamate considerazioni l’agevolazione di cui al citato articolo 27-bis può trovare applicazione anche nella fattispecie in cui i contributi sono erogati all’Agenzia, sempre che gli stessi siano finalizzati alla copertura dei disavanzi di esercizio.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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