Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 24.04.2002

Quesito in materia di imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale - Applicabilità delle agevolazioni, di cui all'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ai trasferimenti di alloggi costruiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865
Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 24.04.2002

Codesta Direzione Regionale, con nota prot. 2001/97826 del 28 novembre 2001, ha chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità del trattamento tributario agevolato di cui all'art. 32, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ai trasferimenti di alloggi costruiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 anche quando, per gli atti di specie, sussistano i presupposti di imponibilità ai fini IVA.
Questa Agenzia ritiene che, in presenza delle condizioni oggettive e soggettive prescritte dalla legge n. 865/1971, gli atti di assegnazione in proprietà di alloggi, costruiti in attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della suddetta legge, rientrano nella previsione dell'articolo 32, comma 2 del d.P.R. 601/1973, che stabilisce, l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale "per gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale" di cui al titolo IV richiamato (cfr. Cass. n. 1341 del 18 febbraio 1999).
Ove, per gli atti ed i contratti sopraindicati, ricorrono i presupposti di imponibilità IVA, la scrivente ritiene, invece, che siano dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con d.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e dell'articolo 10, comma secondo, dello stesso decreto (cfr. risoluzioni ministeriali n. 250157 del 27/7/1976 e n. 250224 del 31/3/1977).
Tale affermazione trova conferma nella circostanza che, l'articolo 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, benché successivo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) non individua espressamente i soggetti IVA tra quelli previsti dal comma 2.
Pertanto, è da ritenere che il legislatore abbia voluto includere nell'agevolazione tutti gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale in argomento fatta eccezione per quelli soggetti ad IVA.
Infine, l'articolo 32 del D.P.R. 601/73 e successive modificazioni non consente interpretazioni estensive poiché è informato alla regola del "numerus clausus" (cfr. Cass. 18 febbraio 1999, n. 1341), quindi per gli atti soggetti ad IVA sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS