Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza del 7 giugno 2004 proposta dalla società Z spa - azioni offerte alla generalità dei dipendenti - Articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 129 del 12.10.2004
Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
La società istante è controllata indirettamente dalla società quotata francese Z S.A.
Tale società controllante intende lanciare un piano di azionariato diffuso al fine di consentire a tutti i dipendenti della società Z Sa stessa e di alcune sue controllate di sottoscrivere azioni di nuova emissione ad un prezzo scontato rispetto al valore di mercato.
Possono beneficiare di tale offerta anche i dipendenti della società italiana istante, a condizione, tuttavia, che gli stessi risultino impiegati al termine del "periodo di sottoscrizione" delle azioni da almeno tre mesi presso la società.
Il codice di commercio e il codice di diritto del lavoro attualmente vigenti in Francia disciplinano, infatti, per le società la possibilità di offrire azioni ai dipendenti propri o di società del gruppo a condizioni preferenziali (come la concessione di un sconto del 20% sul prezzo normale di sottoscrizione) sempreché, tuttavia, vengano rispettate determinate condizioni, tra le quali può figurare, come requisito di accesso al piano, un'anzianità di servizio minima.
Proprio in considerazione di tale previsione dell'ordinamento francese, i piani di azionariato lanciati da società residenti in Francia, di norma contemplano il requisito di accesso dell'anzianità di servizio minima; d'altra parte, fa presente l'istante, tale previsione consente di circoscrivere l'offerta di azioni da parte del datore di lavoro a quei dipendenti che abbiano avuto modo di contribuire, anche se per un periodo limitato di tempo (tre mesi), allo sviluppo e alla crescita economica dell'azienda.
Il concreto acquisto di tali azioni da parte dei dipendenti italiani è articolato in diversi momenti
- dopo l'emissione del piano da parte della società controllante francese i dipendenti hanno a disposizione due settimane per collocare un ordine di sottoscrizione;
- trascorso tale temine, viene poi fissato "il prezzo di sottoscrizione" calcolato sulla base della media dei prezzi di mercato delle azioni della Z nei venti giorni precedenti l'apertura del periodo di adesione all'offerta, scontato del 20 per cento;
- dal secondo giorno successivo a quello in cui è stato fissato il prezzo di sottoscrizione e nei quattro successivi si apre il cosiddetto "periodo di sottoscrizione" durante il quale gli eventuali ordini già collocati diventano definitivi, se non revocati, e contemporaneamente possono essere collocati ulteriori ordini di azioni anche da parte di lavoratori che in precedenza non avevano aderito all'offerta.
L'istante precisa, infine che il predetto piano prevederà che le azioni così acquistate non potranno in nessun caso essere cedute prima che sia trascorso un periodo minimo di possesso di almeno tre anni.
Con riferimento a tale fattispecie, la società istante chiede di conoscere se i propri dipendenti che decideranno di sottoscrivere tali azioni ad un prezzo più vantaggioso rispetto al normale prezzo di sottoscrizione, abbiano diritto, con riferimento allo sconto usufruito, all'esenzione di euro 2.065,83 disposta dall'articolo 51, comma 2, lett. g) e comma 2-bis del Tuir, anche in presenza del requisito di anzianità di servizio di almeno tre mesi prevista per i lavoratori italiani quale condizione di accesso al piano.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere dell'istante, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 51, comma 2, lett. g), e comma 2-bis, del Tuir può risultare applicabile anche con riferimento al piano di azionariato esposto, in quanto tutte le condizioni richieste dalla norma risultano soddisfatte.
La circostanza che l'accesso al piano venga consentito ai soli dipendenti che presentino una anzianità di servizio di tre mesi non è di ostacolo alla sua applicazione; a parere dell'istante, infatti, viene comunque soddisfatta la ratio sottesa a tale disposizione che può essere individuata nella volontà di incentivare la diffusione dell'azionariato tra la generalità dei dipendenti che hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita economica dell'azienda per cui lavorano.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 51, comma 2, lett. g), del Tuir, stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83, a condizione che dette azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dall'acquisto.
Con il successivo comma 2-bis) del medesimo articolo, viene inoltre chiarito che l'agevolazione disposta dalla citata lettera g) può trovare applicazione oltre che con riferimento alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, anche per quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
La disposizione di cui alla lettera g) dell'articolo 51 disciplina quindi la fattispecie dei piani di azionariato diffuso ai dipendenti e costituisce per gli stessi uno strumento di incentivazione motivazionale e di integrazione retributiva.
L'applicabilità della disposizione agevolativa viene tuttavia subordinata dal legislatore ad una serie di condizioni che devono necessariamente ricorrere affinché il valore delle azioni oggetto di assegnazione non costituisca reddito imponibile per il dipendente che le riceve.
In particolare la norma ha stabilito che, al fine dell'esclusione del valore delle azioni offerte ai dipendenti dal concorso alla formazione dei relativi redditi imponibili di lavoro dipendente, occorre verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:
1. le azioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti;
2. le azioni devono avere valore complessivamente non superiore a euro 2.065,83 per ciascun periodo di imposta. Superata tale soglia la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;
3. le azioni devono essere mantenute per un periodo di tre anni a far data dall'assegnazione.
La prima di tali condizioni rileva con riferimento al caso rappresentato con la presente istanza di interpello; il piano di azionariato previsto dalla holding francese, infatti, risulta applicabile nei confronti di tutti i dipendenti della società italiana senza distinzione di sorta né con riferimento alle tipologie di forme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro ne con riferimento alle tipologie di prestazioni rese dai lavoratori. Tuttavia detto piano prevede un vincolo di accesso legato all'anzianità di servizio del lavoratore ed esclude dall'offerta i dipendenti impiegati da meno di tre mesi.
Al riguardo si fa presente che la condizione apposta dalla norma è intesa a garantire la partecipazione di tutti i dipendenti della società al cd. "azionariato popolare" ed è volta ad evitare che il datore di lavoro, discriminando tra le categorie di lavoratori, corrisponda di fatto compensi ai dipendenti in esenzione totale o parziale dall'imposta.
In particolare, a parere della scrivente, la ratio di tale condizione apposta dal legislatore può essere individuata nella volontà di evitare disparità di trattamento tra i lavoratori basate ad esempio sulle diverse articolazione dell'orario di lavoro (part-time o tempo pieno) o sulla base delle mansioni svolte.
Tale condizione prevista dalla norma può ritenersi soddisfatta anche con riferimento alla fattispecie in esame; le modalità di assegnazione delle azioni, come in concreto determinate, consentono infatti la partecipazione di tutti i lavoratori della società italiana, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro instaurato e senza che assuma alcuna rilevanza il tipo di servizio svolto presso la società.
L'esclusione dei soli dipendenti in servizio da meno di tre mesi presso la società non sembra infatti realizzare una effettiva disparità di trattamento tra i lavoratori; può ritenersi, infatti, che il lasso di tempo estremamente breve preso in considerazione dal piano quale condizione di accesso (tre mesi di servizio) sia volto solo a garantire un effettivo inserimento funzionale del lavoratore nell'azienda.
D'altra parte, occorre considerare che la condizione imposta nel piano di azionariato dalla società capogruppo francese risponde alla necessità di uniformarsi alle disposizioni previste dall'ordinamento francese con riferimento all'azionariato dei dipendenti e non è motivata da intenti discriminatori; la mancata applicazione della disposizione recata dalla lettera g) dell'articolo 51 del Tuir produrrebbe, pertanto, una ingiustificata penalizzazione per i dipendenti delle società controllate italiane.
Si ritiene, pertanto che anche con riferimento alla fattispecie in esame possa risultare applicabile la disposizione recata dall'articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir a condizione tuttavia che vengano rispettate anche le ulteriori condizioni previste dalla norma.
In ogni caso, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, l'importo corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni, ridotto dell'importo corrispondente ad euro 2.065,83, e l'eventuale importo pagato dal dipendente.
Al riguardo, appare utile precisare che il valore delle azioni, ai fini del calcolo della predetta differenza, dovrà essere determinato secondo i criteri dettati dall'articolo 9, comma 4, del Tuir, all'atto della loro assegnazione; non assumono alcuna rilevanza invece le modalità prescelte dall'azienda per determinare il prezzo di sottoscrizione delle azioni da parte dei dipendenti.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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