I.V.A. - Articolo 10 n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Regime delle prestazioni di formazione e addestramento dei piloti civili. Istanza prodotta dalla società XX
Risoluzione Agenzia Entrate n. 129 del 18.09.2001
Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la Società XX ha richiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.
Quesito
La Società XX gestisce, tra le altre attività collaterali, una scuola di pilotaggio aereo per la formazione e l'aggiornamento di piloti civili (di seguito Scuola). Le modalità d'esercizio della Scuola sono regolate dal disciplinare n. 1565 del 20 settembre 1982, sottoscritto dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.
La Società istante chiede di conoscere se per le prestazioni didattiche di formazione e aggiornamento professionale rese dalla Scuola a soggetti terzi operi l'esenzione da IVA prevista dall'art. 10, n. 20, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I dubbi interpretativi circa l'applicabilità del citato articolo 10 sorgono in merito alla delimitazione dell'ambito soggettivo della norma che letteralmente sembra far riferimento ai soli "istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni", mentre la Società XX non è propriamente né una scuola né un istituto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In merito al problema sollevato, l'istante ritiene che le prestazioni didattiche di formazione e aggiornamento professionale rese dalla Scuola ai propri allievi sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972, dovendosi attribuire il valore di "riconoscimento giuridico nonché di presa d'atto" alla licenza di scuola di pilotaggio rilasciata dall'Ente Nazionale per .........
Risposta
La scrivente ritiene che, in linea generale, le prestazioni didattiche svolte da scuole e istituti d'ogni genere rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.
In considerazione del particolare valore sociale e culturale di dette attività, il legislatore tributario ha previsto, per le stesse, un regime d'esenzione, applicabile al verificarsi di specifici presupposti.
Infatti, l'art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone, tra l'altro, che sono esenti da IVA le prestazioni "didattiche d'ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS."
Dal dettato normativo emerge, da un lato, l'ampia dizione attribuita dal legislatore all'attività didattica svolta da scuole e istituti d'ogni genere; dall'altro, che l'esenzione dall'imposta per le suddette prestazioni è vincolata alla realizzazione del presupposto che le scuole e gli istituti abbiano ottenuto un riconoscimento da parte delle Amministrazioni pubbliche.
Al riguardo, con la circolare ministeriale 10 agosto 1994 n. 150 e con numerose pronunce è stato precisato che:
- il precetto contenuto nella norma in esame può ritenersi soddisfatto e l'esenzione operante se, in base alle vigenti disposizioni, il riconoscimento della scuola o istituto sia effettuato, per ragioni di specifica competenza, anche da Amministrazione pubblica diversa da quella scolastica;
- il requisito del riconoscimento sussiste ogni qualvolta l'attività didattica sia esercitata sotto il controllo e la vigilanza della competente pubblica Amministrazione (cfr. la risoluzione ministeriale 17 gennaio 1992, n. 430379);
- il riconoscimento può essere rilasciato anche da organismi diversi sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del Ministero competente (cfr. le risoluzioni ministeriali 26 maggio 1978, n. 361426, e 30 dicembre 1993, n. 551).
In merito alla terminologia usata dalla norma "istituti o scuole" è stato altresì chiarito, con risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2001, che ad essa deve essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un'elencazione tassativa di soggetti ammessi ad usufruire del regime d'esenzione.
Tale interpretazione risulta suffragata dall'ampia formulazione utilizzata dalla norma in relazione all'ambito oggettivo dell'esenzione, con la quale contrasterebbe l'individuazione di un limitato e ristretto ambito soggettivo.
Tanto premesso, e con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, si rileva che la Scuola in questione svolge la propria attività sulla base di autorizzazione già rilasciata dalla Direzione generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti, e rinnovata dall'Ente Nazionale per .............
Al riguardo si evidenzia che l'Ente Nazionale per ..... - ente pubblico ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 - al fine di concedere l'autorizzazione alle scuole di addestramento e formazione dei piloti civili, accerta la sussistenza, secondo le specifiche norme del settore, delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle prestazioni didattiche (quali l'idoneità professionale dei docenti, l'efficienza e delle strutture e del materiale didattico ecc.), e dispone, nell'ipotesi in cui vengano meno tali condizioni, la sospensione dell'attività ovvero la revoca dell'autorizzazione.
Si ritiene che l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza esercitati dall'Ente sulla Scuola conferiscono alla stessa il requisito del riconoscimento, richiesto dall'art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972; a tal fine non è di ostacolo la circostanza che la società istante non è propriamente una scuola o istituto poiché, come chiarito, alla terminologia usata dall'art. 10 deve essere attribuito un valore meramente descrittivo.
Tantomeno rileva che il riconoscimento sia effettuato anziché dalla pubblica Amministrazione, da un Ente pubblico, poiché a tale Ente sono state attribuite, con il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, sotto il controllo, la vigilanza e le direttive del Ministero dei Trasporti, "le funzioni tecniche e amministrative" già attribuite alla Direzione generale dell'Aviazione Civile. Per i motivi esposti, la scrivente ritiene che le prestazioni di aggiornamento e formazione dei piloti rese dalla Scuola sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972.
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