Risoluzione Agenzia Entrate n. 129 del 20.12.2011

Istituzione della causale contributo “ACIM” per il versamento, mediante modello F24, dell’anticipazione su somme di cui all’articolo 5, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223
Risoluzione Agenzia Entrate n. 129 del 22.12.2011

Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
La legge 23 luglio 1991, n. 223, detta “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.
L’articolo 4 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, nel disciplinare la procedura per la dichiarazione di mobilità dispone, al comma 3, che: “ … Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti”.
L’articolo 5, comma 4 della suddetta legge, prevede che: “Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all' art. 37 , L. 9 marzo 1989, n. 88 , in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale”.
Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dell’anticipazione in parola, si istituisce la seguente causale contributo:
- “ACIM” denominata “Datori di lavoro - anticipazione contributo di ingresso mobilità”
In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
- nel campo “codice sede” è indicata il codice della sede Inps competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps del contribuente;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

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