Consulenza giuridica - Reverse charge - Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 07.02.2012
Con istanza di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA, associazione affiliata a Confindustria che raccoglie tra i propri iscritti i principali gestori telefonici nazionali, chiede chiarimenti in merito all’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile, (c.d. reverse charge) disciplinato dall’articolo 17, comma 6, lett. b) e c) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale, in vigore dal 1° aprile 2011.
In particolare, l’Associazione istante, allo scopo di fugare ogni incertezza in merito all’individuazione dei predetti dispositivi a circuito integrato da assoggettare all’obbligo di inversione contabile, chiede che venga elaborata una lista che comprenda tutte le fattispecie che rientrano nel predetto obbligo.
Soluzione interpretativa prospettata
L’istante richiama la risposta fornita dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di consulenza giuridica n. …/2001 nella quale è stato, tra l’altro, precisato che rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di circuiti integrati elettronici, di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui allegato I del regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
Ad avviso dell’Associazione istante, il codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune di cui all’allegato I del regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio individua una sottocategoria generica e residuale che, di fatto, lungi dal circoscrivere e delimitare sotto il profilo oggettivo le fattispecie assoggettabili alla disciplina del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, ingenera dubbi e incertezze.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 17, comma 6, lett. b) e c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione del meccanismo della c.d. inversione contabile o reverse charge alle cessioni di:
b) “… apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
c) personal computer e dei loro componenti ed accessori”.
L’applicazione della predetta misura è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 395, par. 1, della direttiva 2006/112 del Consiglio, con Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 novembre 2010, limitatamente a:
“a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
Riguardo all’individuazione dei dispositivi a circuito integrato da assoggettare a reverse charge, con risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011 è stato precisato che ricadono “nell’ambito applicativo del reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di Circuiti integrati elettronici di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui all’allegato I del Regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio”.
Il riferimento al predetto codice NC 8542 3190 ha inteso individuare, in modo più oggettivo possibile, al fine di soddisfare esigenze di certezze degli utenti, i dispositivi a circuito integrato che devono essere assoggettati all’obbligo di inversione contabile.
In considerazione delle ulteriori richieste di chiarimenti pervenute, per meglio definire l’ambito di applicazione del reverse charge ai beni in esame, la scrivente ha chiesto un parere all’Agenzia delle dogane per sapere se il riferimento alla voce doganale NC 8542 3190 sia sufficiente ad individuare i dispostivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione cui fa riferimento la Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 22 novembre 2010.
Al riguardo, la citata Agenzia delle dogane ha precisato che le “unità centrali di elaborazione (più conosciute come CPU) il cui compito è quello di eseguire le istruzioni di un programma (che deve essere in memoria) sono generalmente implementate fisicamente attraverso microprocessori di cui al codice NC 8542 3190, tuttavia le CPU, specie negli ultimi tempi, vengono anche realizzate con tecnologia multi-core, nel senso che la CPU è costituita da più core, ovvero da più nuclei di processori fisici montati sullo stesso package, classificabile al codice NC 8542 3110, in base alla nota 8 b) 3) al capitolo 85 NC.
I microprocessori sono classificabili, pertanto, alla sottovoce NC 85423190, mentre le unità centrali di elaborazione sono classificabili, sia alla sottovoce NC 8542 3190, come da Voi indicato, sia alla sottovoce NC 8542 3110, come peraltro si evince dalla lettura delle Note Esplicative alla Nomenclatura Combinata pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C137 in data 6 maggio 2011”.
Alla luce dei suesposti chiarimenti, si ritiene che debbano essere assoggettati all’obbligo di inversione contabile anche quei dispositivi a circuito integrato, quali componenti di personal computer, riconducibili al codice NC 8542 3110.
Giova chiarire, infine, che ai fini dell’applicazione del reverse charge rileva l’oggettiva riferibilità dei beni di cui ai predetti codici NC a personal computer o apparati analoghi. Il sistema dell’inversione contabile deve pertanto essere applicato a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati in base al codice NC 85423190 e 85423110 in quanto oggettivamente idonei ad essere installati in personal computer o apparati analoghi, a prescindere dalla loro effettiva destinazione ai predetti apparecchi e a prescindere dal fatto che siano destinati ad essere incorporati nei predetti apparecchi ovvero in altre apparecchiature (ad esempio, elettrodomestici).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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