Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 18.01.2002

Irpef -trattamento fiscale delle concessioni di viaggio offerte ai dipendenti ...
Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 18.01.2002

Con note del 22 marzo 2001 e 10 maggio 2001, la società X -Linee Aeree S.p.a.-, ha formulato ulteriori considerazioni ed osservazioni in merito alla problematica del trattamento fiscale da riservare alle concessioni di viaggio vendute dalle compagnie aeree ai propri dipendenti.
Con risoluzione n. 35/E del 16 marzo 2000 è stato rilevato che nell'ipotesi di attribuzione da parte della società ai propri dipendenti di taluni servizi da essa prodotti, a prezzi ridotti, l'agevolazione, che si concretizza nella differenza tra il corrispettivo pagato dal dipendente ed il valore del servizio a lui attribuito, costituisce senza dubbio un compenso in natura, come tale riconducibile, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del Tuir, nel reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.
Stabilito detto principio, la risoluzione citata procede, ai fini della determinazione del valore del servizio attribuito al dipendente e, quindi, della quantificazione del compenso in natura, ad esaminare le varie tipologie di concessioni di viaggio offerte generalmente ai dipendenti che, si precisa, sono emesse secondo tariffe e regolamentazioni uniformemente stabilite dalle compagnie aeree aderenti alla Y.
Le nuove istanze presentate fanno riferimento, in particolare, alle tipologie di "biglietti concessioni" venduti ai dipendenti di linee aeree con uno sconto pari o superiore al 90 per cento rispetto alla tariffa ordinaria applicata alla clientela o addirittura gratuitamente e per i quali non è consentito il diritto di prenotazione (i biglietti in esame sono indicati con la sigla Y ID seguiti dalla percentuale di sconto, ad esempio i biglietti ID 90 indicano uno sconto del 90 per cento, i biglietti ID 94 indicano uno sconto del 94 per cento mentre i biglietti ID 00 sono totalmente gratuiti).
La società X fa presente che le caratteristiche di utilizzabilità e le condizioni di vendita di tali biglietti sono sostanzialmente differenti da quelle relative alla vendita di biglietti effettuata, anche a tariffe scontate, nei confronti di altre categorie di passeggeri; i tradizionali biglietti scontati offerti al pubblico, infatti, se pur sottoposti a limitazioni preventive nella scelta della data e dell'orario di partenza, garantiscono comunque la sicurezza di poter usufruire del servizio di viaggio prenotato.
Nelle note sopra citate, e nei relativi allegati, è stato, inoltre, fatto presente quanto segue:
- il mercato dei cosiddetti posti residui, cioè di quei posti che risultano vuoti al momento di completare le operazioni di imbarco rappresenta in sostanza un mercato di vendita di un "residuo di lavorazione" nel senso che di fronte all'eventualità di effettuare il trasporto con alcuni posti vuoti risulta economicamente più conveniente imbarcare comunque determinati soggetti, anche se paganti una modesta frazione del biglietto;
- la scelta di limitare l'offerta dei suddetti biglietti al personale dipendente delle compagnie aeree (ed al personale in pensione) non è una iniziativa delle singole compagnie ma corrisponde ad un protocollo Y, concordato tra tutte le compagnie aderenti;
- tale scelta, effettuata in sede Y, è comunque motivata dalla considerazione che un eventuale generalizzato allargamento della fascia di utenti cui offrire i posti residui comprometterebbe le vendite dei biglietti a tariffe ordinarie.
In base a tali considerazioni la società conclude, pertanto, che la sussistenza del rapporto di lavoro con una compagnia aerea assume rilevanza solo ai fini della delimitazione della nicchia di mercato cui destinare l'offerta dei biglietti in esame. Non ha, invece, rilevanza il rapporto di lavoro intercorrente con la singola compagnia, che potrebbe essere diversa da quella che ha effettuato la vendita del biglietto, o da quella che ha effettuato materialmente il trasporto.
La compagnia aerea datrice di lavoro potrebbe, quindi, essere del tutto estranea all'acquisto ed alla utilizzazione dei biglietti in esame.
Proprio per questo motivo, si precisa nelle note inviate, non tutte le compagnie onorano i biglietti Industry Discount emessi con una forte riduzione (ad esempio i biglietti Y ID 94 che prevedono uno sconto del 94 % o Y ID 00 totalmente gratuiti) mentre sono generalmente accettati i biglietti emessi con una riduzione del 90 per cento (i cosiddetti biglietti Y ID 90).
Da tali osservazioni si conclude, quindi, nelle istanze inviate, che qualora l'emittente dei biglietti coincida con il datore di lavoro la riconducibilità delle concessioni di viaggio tra i redditi di lavoro dipendente può essere condivisa solo nell'ipotesi in cui la compagnia aerea datrice di lavoro pratichi ai propri dipendenti condizioni più vantaggiose di quelle praticate a dipendenti di altre linee aeree, in quanto in tale ipotesi il trattamento di maggior favore riservato esclusivamente ai propri dipendenti è senz'altro legato al rapporto di lavoro.
Qualora, invece, il dipendente acquisti i biglietti dalla società X alle stesse condizioni praticate ai dipendenti di altre linee aeree e tali biglietti siano generalmente emessi ed accettati dalle altre compagnie aderenti al circuito Y non si verrebbe a configurare l'ipotesi di erogazione di compenso in natura. Il settore dell'Industry Discount, alle condizioni in cui i biglietti vengono generalmente emessi ed onorati (Y ID 90) possiede tutte le caratteristiche di un mercato di riferimento, caratterizzato da un proprio valore normale, dato dall'importo cui le compagnie emettono e onorano i biglietti in esame".
Le nuove argomentazioni proposte dalla società X, se pur non completamente condivisibili, inducono a sviluppare ulteriori riflessioni sulla materia in argomento.
In particolare la scrivente non ritiene condivisibile la tesi secondo cui la vendita dei biglietti del settore Industry Discount effettuata a prezzi favorevoli esclusivamente ai dipendenti delle compagnie di volo non sia collegata alla sussistenza del rapporto di lavoro ma rappresenti un autonomo mercato di vendita. Appare infatti innegabile che tramite l'attribuzione dei biglietti in esame si intenda concedere una sostanziale gratificazione ai propri dipendenti sicuramente collegata al rapporto di lavoro; si sottolinea, infatti, che il servizio offerto tramite la vendita di tali biglietti è comunque quello di trasporto e viaggio concesso a prezzi speciali esclusivamente al lavoratore dipendente.
Pertanto, questa Direzione ritiene opportuno confermare il principio già espresso con la risoluzione n. 35/E del 2000 che ravvisa la corresponsione di un compenso in natura assoggettabile a tassazione quale reddito di lavoro dipendente in tutte le ipotesi in cui il corrispettivo pagato dal dipendente per usufruire di un servizio offerto dalla società sia inferiore al valore del servizio a lui attribuito.
Tuttavia nella determinazione del valore del servizio offerto al dipendente appare opportuno considerare le osservazioni formulate dalla società istante in ordine alle limitazioni all'utilizzo che esse comportano per l'acquirente.
Si ricorda infatti che il possessore del biglietto, emesso con uno sconto pari o superiore al 90 per cento rispetto alla tariffa ordinaria non ha la garanzia di potersi imbarcare in quanto può usufruire solo dei posti che risultano vuoti prima di completare le operazioni di imbarco. Inoltre, il dipendente è sottoposto anche al rischio di sbarco durante il viaggio, in caso di uno o più scali, qualora in uno qualsiasi di questi vi siano passeggeri paganti.
In considerazione delle ampie limitazioni di utilizzo, che si ricollegano alle concessioni di viaggio in discorso ed anche in relazione al comportamento tenuto dalle altre compagnie aeree in ordine all'accettazione dei biglietti ID, risulta ragionevole considerare, come valore della prestazione resa al dipendente, il 10 per cento della tariffa di riferimento.
Nella determinazione di tale valore acquista una rilevanza determinante la considerazione del fatto che le concessioni che garantiscono uno sconto fino al 90 per cento rispetto alla tariffa ordinaria sono quelle onorate, ossia riconosciute e garantite alla categoria dei beneficiari da tutte le compagnie aderenti al circuito Y. Si deve perciò ritenere che la soglia di sconto pari al 90 per cento della tariffa ordinaria possa essere considerata quella idonea ad attribuire un giusto peso alle limitazioni di utilizzo che caratterizzano le concessioni di viaggio in discorso.
A questo importo bisogna, quindi, fare riferimento ai fini della determinazione del valore del fringe benefit per il dipendente.
Tale determinazione comporta l'assoggettamento a tassazione dei biglietti con prezzo di vendita inferiore al 10 per cento di quello normalmente praticato al pubblico (nella misura pari alla differenza fra il prezzo di riferimento, ossia il 10 per cento della tariffa applicabile al pubblico e quanto corrisposto dal dipendente medesimo).

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