Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 26.01.2007

Istanza di interpello - Istanze di rimborso di diritti camerali non dovuti erroneamente versati - Imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 26.01.2007

Con istanza di interpello , concernente l'applicazione dell'imposta di bollo è stato esposto il seguente

QUESITO
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ha premesso che la propria attività è finanziata "prevalentemente attraverso il ricorso al diritto annuale ed ai diritti di segreteria (...) sull'attività certificativa svolta con riferimento all'iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti. A fronte del versamento di diritti non dovuti erroneamente versati, il contribuente - utente può presentare istanza per il relativo rimborso".
Ciò posto, ha chiesto di conoscere "...il parere dell'Agenzia delle Entrate con riferimento all'ambito di applicazione dell'imposta di bollo in relazione alle istanze di rimborso di diritti camerali non dovuti erroneamente versati per l'iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti dalla Camera di Commercio".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al quesito posto, l'interpellante considera i diritti di segreteria in questione "... un tributo richiesto a fronte di una specifica richiesta dell'interessato - utente. Nello specifico possono definirsi in sostanza una tassa amministrativa. Se si accoglie questa interpretazione sarà possibile escludere ai sensi del punto 5) dell'allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 le istanze di rimborso, per diritti non dovuti erroneamente versati, dall'applicazione dell'imposta di bollo al pari di ogni altra istanza di rimborso del pagamento di qualsiasi tributo".

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si osserva che ai sensi dell'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: (...); b) Il diritto annuale (...);(...); e)I diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulle iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti".
Il pagamento del diritto annuale è stato istituito con decreto legge n. 786 del 22 dicembre 1981, convertito con modificazioni dalla legge del 26 febbraio del 1982, n. 51 ed è stato successivamente riconfermato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
E' dovuto annualmente dalle imprese alle Camere di Commercio e ha natura tributaria:come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005 della Corte di Cassazione a sezioni riunite) e, come si desume dalla circostanza che le relative controversie appartengono, in applicazione della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
L'articolo 8 del decreto interministeriale 11 maggio 2001, n. 359, disciplina le "Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento" e, l'articolo 10 del citato decreto interministeriale stabilisce le "modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti".
Con riferimento all'imposta di bollo, l'articolo 5 della tabella allegato B, al d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), esenta dal pagamento della stessa le "istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo...".
Pertanto, le istanze di rimborso del diritto annuale per somme erroneamente versate e non dovute, riferendosi ad un entrata di natura tributaria, beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo di cui all' articolo 5 della tabella allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972.
I diritti di segreteria, sono dovuti a enti o uffici pubblici in relazione alla prestazione di determinati servizi o allo svolgimento di talune attività da parte di questi ultimi. Possono essere conosciuti con denominazioni varie come diritti di copia, di visura, di rogito ecc. e raggruppati in un complesso denominato genericamente "diritti di segreteria". In proposito, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 1990 ha specificato che "Ai diritti di segreteria (...) dovuti a fronte di un'attività compiuta dall'ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, è concordemente attribuita natura di tributi...".
Pertanto, le istanze di rimborso relative a erronei versamenti eseguiti in relazione all'attività certificativa compiuta nelle funzioni di diritto pubblico rientrano nella previsione esentativa dell'imposta di bollo di cui all'articolo 5 della tabella allegato B, al citato d.P.R. n. 642 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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