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Risoluzione Agenzia Entrate n. 130 del 18.09.2001

Unione italiana XX - Strutture periferiche - Autonoma soggettività tributaria - Comunicazione - Anagrafe ONLUS - Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - Art. 11
Risoluzione Agenzia Entrate n. 130 del 18.09.2001

Con la nota n. 19286 del 21 dicembre 1999, inviata alla Direzione Regionale delle Entrate per ......., l'Unione Italiana XX chiedeva chiarimenti in merito all'iscrivibilità all'anagrafe delle ONLUS delle strutture periferiche dell'Unione medesima.
Codesta Direzione Regionale nel riferire in merito, da ultimo con nota n. 44088 del 13 luglio 2000, ha evidenziato che la problematica si pone anche per altre analoghe organizzazioni, trattandosi, in sostanza, di stabilire se sussista o meno l'autonoma soggettività tributaria delle strutture periferiche di associazioni nazionali.
In proposito si fa presente quanto segue.
L'art. 87 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, individua i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche stabilendo che sono, tra gli altri, soggetti passivi d'imposta gli enti privati ancorché privi di personalità giuridica.
In particolare, il comma 2 dello stesso articolo individua tra gli enti diversi dalle società, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute e i consorzi ed estende la soggettività passiva ai fini IRPEG anche alle "organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo".
Il comma 2 ricomprende, in sostanza, fra i soggetti passivi dell'imposta figure giuridiche che sono spesso entità atipiche non necessariamente codificate in sede civilistica.
Si fa presente, al riguardo, che non sussiste un'univoca soluzione in relazione alla titolarità della soggettività tributaria passiva da parte di dette entità: occorre pertanto procedere all'esame delle singole fattispecie al fine del loro corretto inquadramento.
L'esame della prassi formatasi in materia evidenzia (si vedano in particolare le risoluzioni n. 1225 del 24.2.1975, n. 552591 del 30.6.1975, n. 50048 del 14.10.1975 e n. 3169 del 31.8.1977) che il presupposto impositivo si verifica nei confronti dell'associazione unitariamente considerata, e non nei confronti delle singole sezioni, allorché le articolazioni periferiche siano "legate" all'associazione nazionale da un rapporto di organicità o di appartenenza. Pertanto, come precisato nella risoluzione n. 552591 del 1975, ove le sezioni "non dovessero ritenersi organi dell'Associazione" va valutato se, però, per le stesse sussista l'elemento di appartenenza ad altro soggetto passivo d'imposta. Ne consegue che "ove difetti il rapporto di organicità deve farsi ricorso all'elemento dell'appartenenza" (Ris. n. 3169 del 1977).
In sintesi, sia nel caso in cui alle sezioni venga riconosciuto il carattere di organo che nel caso in cui venga riconosciuto il carattere di organizzazione appartenente all'Associazione, gli obblighi e gli oneri tributari dovranno essere unitariamente adempiuti dall'Associazione Nazionale ivi compresa l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS.
Ciò premesso in via generale, si ritiene, per quanto riguarda lo specifico quesito posto dall'Unione Italiana XX, di poter condividere le conclusioni raggiunte da codesta Direzione, la quale ha rilevato che dall'esame dello statuto nazionale non emergono elementi che inducono ad attribuire una autonoma connotazione dei soggetti in questione ed ha evidenziato, altresì, che le sezioni provinciali dell'ente appaiono essere mere articolazioni periferiche "su cui insistono, comunque, adempimenti di rendicontazione, di controllo gerarchico, di indirizzo della sede centrale".
Ciò porta ad escludere l'autonoma soggettività tributaria delle strutture periferiche dell'Unione in parola con la conseguente impossibilità per le medesime di produrre autonoma comunicazione per l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

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