Istanza di Interpello - Cooperative di produzione e di lavoro - Articolo 1, comma 462, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Y società cooperativa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 130 del 26/09/2005
Con l'istanza di interpello in esame è stato esposto il seguente
Quesito
La Y (di seguito, in breve, la "Società") è una società cooperativa a mutualità prevalente che, nello svolgimento della propria attività di assistenza hardware e software, si avvale del lavoro dei soci che prestano la loro opera con carattere di continuità.
Considerato che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai propri soci è superiore al 50 per cento del totale dei costi esclusi quelli delle materie prime, la Società chiede se debba o meno pagare l'imposta regionale sulle attività produttive.
Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene che l'attività esercitata sia esente da IRAP ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, così come richiamato dall'articolo 1, comma 462 della legge Finanziaria 2005.
A sostegno di ciò, la Società fa presente che "secondo l'articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dall'imposta locale sui redditi (oggi sostituita dall'IRAP) se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi esclusi quelli relativi alle materie prime e sussidiarie".
Parere dell'Agenzia
L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 prevede, tra l'altro, che "i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (...) non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie".
Il comma 462 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005) ha previsto, riproponendo il contenuto della disposizione transitoria di cui al comma 4, dell'articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, che il predetto articolo 11 "si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive".
Al riguardo, la circolare del 15 luglio 2005, n. 34/E ha chiarito che le cooperative di produzione e lavoro, che abbiano un totale delle retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50 per cento del totale degli altri costi esclusi materie prime e sussidiarie, continueranno a fruire dell'esenzione da IRES limitatamente alla quota parte di reddito corrispondente all'IRAP iscritta a conto economico.
In sostanza, tali soggetti effettueranno, ai fini IRES, una variazione in diminuzione pari all'IRAP computata tra le variazioni in aumento.
Ciò premesso, occorre evidenziare che la predetta variazione in diminuzione deve essere effettuata dal reddito imponibile IRES (avendo tale imposta sostituito l'IRPEG con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344) e non anche dal reddito imponibile IRAP, posto che l'esenzione dall'imposta locale sui redditi contenuta nel citato articolo 11 non può essere interpretativamente intesa come un'esenzione dall'imposta sulle attività produttive.
Né risulta, peraltro, che la normativa in materia di IRAP preveda l'esenzione per i redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro che si trovino nella medesima condizione evidenziata dalla Società istante.
Non può trovare applicazione, inoltre, l'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di parallelismo delle variazioni fiscali IRAP e IRES.
Tale ultima disposizione prevede, infatti, che le componenti prese a base per il calcolo dell'IRAP soggiacciano, di regola, ai criteri previsti per le imposte sui redditi e, in particolare, ai criteri di quantificazione, imputazione temporale e inerenza (cfr. circolare del 26 luglio 2000, n. 148/E).
La norma, pertanto, si preoccupa esclusivamente di garantire una uniformità nei criteri di determinazione della base imponibile IRES e IRAP e non anche di riconoscere automaticamente applicabile ai fini IRAP una specifica esenzione introdotta dal legislatore ai fini IRES. Ciò considerato, non si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dalla Società la quale è tenuta al regolare versamento dell'IRAP e ai relativi adempimenti fiscali.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ............ viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi