Istanza di interpello. Regime tributario dei mutui erogati dagli enti previdenziali ai propri iscritti - articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Risoluzione Agenzia Entrate n. 131 del 10.06.2003
Con istanza di interpello presentata il 10 febbraio 2003, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica espone il seguente
QUESITO
In base a disposizioni di legge l'Istituto, accanto all'attività istituzionale di erogazione di trattamento di fine rapporto e di pensione, eroga mutui ai propri dipendenti e ai propri iscritti.
A detti mutui - che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA - si applica l'imposta di registro in misura fissa, in base al principio dell'alternatività tra imposta di registro e IVA - così come precisato nella risoluzione n. 1/E del 2 gennaio 2003 - nonché l'imposta ipotecaria nella misura del 2%.
Tale regime di tassazione, secondo l'istante, determina una disparità di trattamento rispetto ai mutui erogati dalle banche, sottoposti, invece, alla tassazione con un'unica imposta sostitutiva dello 0,25 per cento ai sensi degli articoli 15 e seguenti del d.P.R. n. 601 del 1973.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'INPDAP, in considerazione del fatto che esplica per legge un'attività similare a quella delle banche, ritiene di poter usufruire delle stesse agevolazioni accordate agli Istituti finanziari ai sensi dei citati articoli 15 e seguenti del d.P.R. n. 601 del 1973.
A sostegno di questa tesi, l'Istituto allega una sentenza della Commissione tributaria provinciale di .... del ..... 2002, nella quale si sostiene che l'INPDAP è assimilabile ad un istituto di credito poiché "anche se non esercita come gli istituti di credito la raccolta del risparmio, esercita sostanzialmente operazioni di credito a medio e lungo termine in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, nei confronti dei propri iscritti. Opinando diversamente sarebbero penalizzati gli iscritti che usufruirebbero di un mutuo ad un costo maggiore di quello concesso da istituti di credito, in quanto oltre al tasso di interesse dovrebbero pagare anche l'importo dell'imposta ipotecaria sull'intero credito garantito, non potendo usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla summenzionata norma".
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine "...effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine".
Al riguardo, si osserva che l'attività di esercizio del credito è disciplinata nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). Di conseguenza, occorre far riferimento a tale normativa al fine di individuare i soggetti ammessi a fruire del regime sostitutivo.
L'articolo 10, comma 1 del predetto Testo Unico dispone che "la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria".
Ai sensi del successivo comma 2 "l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche"; l'art. 1, comma 1 del medesimo Testo unico definisce banca "l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria".
In virtù delle predette norme in materia bancaria, l'articolo 15 del d.P.R. 601 del 1973 si applica esclusivamente alle operazioni di credito a medio e lungo termine poste in essere dalle banche, come definite dal citato Testo unico.
L'INPDAP non è invero una banca, bensì un ente previdenziale che (come precisato dall'Istituto stesso) ha come fini istituzionali quelli di erogare ai propri iscritti il trattamento di fine rapporto e la pensione. Il fatto che, in concreto, l'impiego dei fondi patrimoniali di un ente previdenziale possa realizzarsi anche a mezzo di cessioni di credito non influisce sulla natura dell'ente previdenziale e non lo trasforma in istituto esercente il credito (si veda, al riguardo, Cass. n. 3454 del 23 maggio 1986).
Si sottolinea infine che, con risoluzione n. 61/E del 28 febbraio 2002, la scrivente, in relazione ad una problematica analoga, ha già precisato che ai finanziamenti concessi da soggetti diversi dalle banche non sono applicabili le "agevolazioni per il settore del credito" previste dagli articoli 15 e 16 del d.P.R. 601 del 1973.
Per i motivi esposti deve quindi ritenersi che i finanziamenti effettuati dall'INPDAP - o da soggetti diversi dalle banche - sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime sostitutivo di cui agli articoli 15 e seguenti del d.P.R. n. 601 del 1973.
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