Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 26-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Esenzione da imposte per gli interessi e i canoni pagati a società residenti in un altro stato membro dell'Unione Europea
Risoluzione Agenzia Entrate n. 131 del 27.05.2009
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante è una società facente parte del gruppo internazionale ALFA ed intende farsi finanziare dalla società capogruppo non residente ALFA AG.
In particolare, l'interpellante è controllata per il 100 per cento dalla società di diritto austriaco ALFA GmbH che è a sua volta partecipata per intero dalla società capogruppo ALFA AG, anch'essa residente in Austria. Di conseguenza, l'istante risulta essere società "nipote" della capogruppo ALFA AG, in quanto controllata dalla stessa per mezzo di un'altra società.
La società capogruppo ALFA AG intende finanziare la società "nipote" e tale finanziamento si colloca nel contesto normativo previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, che ha recepito la Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003, in materia di pagamenti di interessi e canoni fra consociate di Stati membri diversi appartenenti all'Unione Europea.
Come noto, per effetto di tale provvedimento gli interessi e i canoni pagati tra società del medesimo gruppo nell'ambito dell'Unione Europea sono esenti da ritenuta alla fonte nel paese del soggetto debitore ai sensi dell'articolo 26-quater nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal citato decreto legislativo.
Uno dei requisiti richiesti dalla norma per godere dell'esenzione è che le partecipazioni nelle società del medesimo gruppo siano detenute per il periodo minimo di un anno.
Al riguardo, considerato che l'istante è stata costituita da meno di un anno, la stessa chiede di conoscere se l'esenzione in argomento sia applicabile anche agli interessi che l'istante verserà alla società capogruppo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante è dell'avviso che l'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il finanziamento sia erogato dalla società capogruppo ad una società "nipote" e che il requisito della detenzione minima delle partecipazioni, pari ad un anno, possa considerarsi soddisfatto anche in via prospettica, ossia nella previsione del mantenimento delle quote di partecipazione nella consociata o nelle consociate oltre i termini previsti.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 26-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - ivi introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143 - dispone che gli interessi e i canoni pagati a società residenti in un altro stato membro dell'Unione Europea sono esentati da ogni imposta, al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, i soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione qualora:
a) la società che effettua il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento;
b) la società che riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento;
c) una terza società detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento.
Nel caso prospettato dall'istante non si riscontra alcuna partecipazione diretta ai diritti di voto fra la società che paga gli interessi e quella che è beneficiaria degli stessi, nè d'altra parte si ravvisa la presenza di una società che detenga direttamente i diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento degli interessi sia in quella che riceve il pagamento degli stessi.
Pertanto, si ritiene che alla fattispecie oggetto del presente interpello non possa trovare applicazione l'esenzione di cui all'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, posto che la partecipazione fra le società interessate al pagamento degli interessi è esclusivamente indiretta.
Inoltre, con riferimento al secondo quesito, si fa presente che il medesimo articolo 26-quater, al comma 2, lettera e), prevede che, ai fini dell'esenzione, le partecipazioni nelle società consociate debbano essere detenute ininterrottamente per almeno un anno.
Al riguardo, come già precisato nella Circolare n. 47/E del 2 novembre 2005, qualora al momento del pagamento degli interessi tale requisito non sia ancora soddisfatto, il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare in ogni caso l'ordinaria ritenuta alla fonte prevista.
Successivamente, qualora il predetto requisito si perfezioni, il soggetto beneficiario degli interessi può presentare apposita istanza di rimborso.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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