Risoluzione Agenzia Entrate n. 131 del 30.04.2002

Regime fiscale delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni acquistate in regime di comunione legale dei beni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 131 del 30.04.2002

Con istanza del 29 marzo 2001 prot. n. 21103 codesta Direzione Regionale ha chiesto chiarimenti in merito al regime di tassazione applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazione qualificate acquistate in regime patrimoniale di comunione legale dei beni ex articolo 177 e seguenti del codice civile.
In particolare, viene fatto presente che l'istante si trova con il proprio coniuge in regime di separazione legale dei beni ex articoli 215 e seguenti del codice civile e che, in costanza di tale regime, il coniuge ha acquistato a proprio nome una partecipazione qualificata nella misura del 30 per cento della società XX S.p.A., successivamente ceduta nel maggio 2000.
In data anteriore all'acquisto della partecipazione, i coniugi hanno convenuto, con una scrittura privata autenticata, che le quote di capitale acquistate (compresa la quota pari al 5 per cento acquistata dall'istante) avrebbero costituito oggetto di comunione in parti uguali, così i relativi utili, oneri e passività dalle stesse derivanti.
Ciò premesso, l'istante chiede, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, se la plusvalenza derivante dalla cessione della suddetta partecipazione possa essere assoggettata a tassazione con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento prevista per le cessioni di partecipazioni non qualificate, trattandosi di partecipazioni che, in quanto attribuibili nella misura del 50 per cento a ciascun coniuge in virtù della predetta scrittura privata, non superano le percentuali previste dall'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che formano oggetto del diritto di interpello, tra l'altro, questioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, relativamente al comportamento inopponibile all'Amministrazione Finanziaria riguardante atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, nell'ambito del quale siano utilizzate operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR.
Tuttavia, la questione posta dall'istante non sembra rientrare nell'oggetto dell'interpello, trattandosi di un quesito inerente la corretta interpretazione della normativa concernente la tassazione delle rendite finanziarie.
Come correttamente osservato da codesta Direzione, la richiesta di preventivo parere, in tal caso, non è rivolta al fine di ottenere un apprezzamento delle valide ragioni economiche degli atti, fatti e negozi conclusi, né di escludere il fine elusivo delle operazioni stesse.
Ciò premesso, nonostante l'istanza di interpello debba essere dichiarata inammissibile, la scrivente ritiene di poter esprimere le seguenti valutazioni di merito sull'interpretazione delle disposizioni che disciplinano la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
In proposito, occorre tener presente che, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del TUIR, la cessione di una partecipazione sociale si considera "qualificata" allorquando la stessa abbia ad oggetto partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.
Pertanto, accanto al criterio di determinazione dell'entità della partecipazione al capitale sociale, è rilevante anche il criterio del diritto di voto che identifica le partecipazioni in virtù delle quali è consentito il controllo sulla gestione della società partecipata e che per tale motivo non possono essere considerate come un mero investimento di carattere finanziario, comportando un effettivo coinvolgimento nella gestione della società partecipata.
Ciò premesso, occorre evidenziare che l'intestazione della partecipazione comporta l'acquisto della titolarità dei diritti incorporati nel titolo stesso. In pratica, il titolare della partecipazione è il solo ad essere iscritto nel registro dei soci, ad avere il diritto di partecipare alle assemblee societarie e al quale spettano gli altri diritti a contenuto economico ed amministrativo derivanti dalle azioni.
Tuttavia, nonostante l'intestazione del titolo, può sicuramente essere convenuto - con atto separato - uno o più diversi effettivi proprietari dello stesso, ossia il soggetto o i soggetti ai quali vanno imputati gli effetti economici del bene.
Infatti, nel caso prospettato, i due coniugi hanno convenuto - con atto notarile - che le quote di successiva sottoscrizione, anche se intestate in parti diseguali, costituiscano oggetto di comunione in parti uguali, in quanto acquistate con denaro proveniente dalla gestione familiare, in deroga al regime di separazione dei beni tra gli stessi.
L'atto stipulato produce gli effetti di individuare l'effettiva comproprietà delle quote sociali e la suddivisione ivi prevista assume necessariamente valenza ai fini dell'individuazione dell'entità della partecipazione ceduta e della relativa aliquota di imposta sostitutiva applicabile.
Infatti, l'articolo 4 del TUIR stabilisce che i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice.
Pertanto, l'imputazione a ciascuno dei coniugi della metà della partecipazione ceduta conduce all'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento, configurandosi una cessione di partecipazione non qualificata ai sensi del citato articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.
Tuttavia, considerato che tale soluzione comporta un'attenuazione della tassazione non soltanto del "capital gain", ma anche dei dividendi derivanti dalla partecipazione sociale, resta fermo il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare, in sede di accertamento, che l'atto stipulato tra le parti non sia finalizzato a simulare l'effettivo possessore delle azioni per interposta persona, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso, tra l'altro, potrebbe essere ravvisato anche il reato di falso in atto pubblico.

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