Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 18.09.2001

Applicabilità della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone
Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 18.09.2001

Con nota inviata alla scrivente, l' Associazione XX, al fine di eliminare incertezze interpretative, ha chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità della ritenuta d'acconto, prevista dall'articolo 25, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, alle indennità di risoluzione dovute alle società di persone per lo scioglimento del rapporto di agenzia.
I dubbi interpretativi scaturiscono dal mancato coordinamento fra l'articolo 16, comma 1, lettera d), del Testo Unico sulle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 58 dello stesso TUIR.
Infatti, mentre l'art. 16, comma 1, lett.d), del TUIR, nel testo integrato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, equipara ai fini della tassazione separata le indennità di risoluzione dovute alle società di persone per lo scioglimento del rapporto di agenzia alle indennità spettanti alle persone fisiche, il comma 1, lett.c), dell'art. 58, nella sua formulazione letterale, continua ad escludere espressamente dalla formazione del reddito d'impresa solo le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia percepite dalle persone fisiche, con la conseguente mancanza di una disciplina univoca delle indennità in argomento.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha inserito nel regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett.d), del TUIR, già previsto per le indennità spettanti alle persone fisiche, le indennità di risoluzione dovute alle società di persone per lo scioglimento del rapporto di agenzia.
L'estensione del regime di tassazione separata alle indennità erogate alle società di persone indurrebbe a ritenere che l'intendimento del legislatore sia quello di equiparare, a tutti gli effetti fiscali, le indennità erogate alle società di persone a quelle erogate alle persone fisiche, in modo che sia possibile applicare alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia erogate alle persone fisiche e alle società di persone il medesimo regime fiscale.
La mancata conseguente modifica dell'art. 58, comma 1, lettera c), del TUIR ha fatto tuttavia ritenere alla scrivente, che è intervenuta sulla questione del difficile coordinamento delle norme in esame con circolare del 18 giugno 2001, n. 57, di dover continuare a far confluire nel reddito d'impresa le indennità percepite dalle società di persone per la cessazione del rapporto di agenzia, adeguandosi alla formulazione letterale del citato art. 58 del TUIR.
Dall'indirizzo interpretativo rappresentato discende l'inapplicabilità alle indennità di risoluzione dovute alle società di persone per lo scioglimento del rapporto di agenzia della ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento prevista dall'art. 25, comma 1, del DPR n. 600 del 1973. Tanto in conformità dell'ultimo periodo dello stesso comma, secondo cui "La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese".

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