Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del del 29.12.2011

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del del 29.12.2011

L’articolo 10, comma 13-decies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato l’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, disciplinante la rateazione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1 dello stesso decreto legislativo. In particolare, è stato sostituito il comma 4 ed è stato introdotto il comma 4 bis all’articolo 3 bis del citato decreto legislativo n. 462 del 1997, prevedendo che non sia disposta la decadenza dalla rateazione qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. Il citato comma 4 bis dispone che “Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del d.P.R n. 633/1972, della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata e dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“8929”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE ”;
“1980”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”
“8931”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE”;
“1981”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 -INTERESSI”;
“8932”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE”;
“1982”, denominato “. “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”;
“8933”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE”;
“1983”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI ”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente.
Si precisa che restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento.

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