Risoluzione Agenzia Entrate n. 133 del 24.09.2001

Interpello n.... - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI ...
Risoluzione Agenzia Entrate n. 133 del 24.09.2001

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione DPR 633, del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di .... chiede di conoscere se può essere qualificato ente non commerciale.
Chiede, inoltre, di conoscere se le operazioni che pone in essere riguardanti la locazione di immobili consortili e le cessioni dei lotti industriali debbano essere assoggettate ad IVA.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di .... premette di essere stato regolamentato con legge della regione Sicilia 4 gennaio 1984, n. 1 ed afferma che, ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge, esso è un ente di diritto pubblico non economico. L'ente ritiene di possedere i requisiti per essere qualificato ente non commerciale ed afferma che allo stato non svolge alcuna attività di carattere commerciale. Di conseguenza ritiene che le locazioni degli immobili consortili e le cessioni dei lotti industriali non debbano essere assoggettate ad IVA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'istante ha richiamato la legge della regione Sicilia 4 gennaio 1984, n. 1, recante la disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia, che, all'articolo 2, primo comma, prevede, tra l'altro: "I consorzi di cui alla presente legge sono enti di diritto pubblico non economici...". Il successivo articolo 3 stabilisce che "i consorzi mirano a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate.... Per il conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a:
a) predisporre i piani regolatori delle aree e dei nuclei;
b) acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali;
c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle imprese e tutte le altre opere di interesse generale al servizio dell'industria ovvero atte a favorirne la localizzazione;
d) svolgere tutti gli altri compiti loro assegnati da particolari leggi regionali e dalle leggi nazionali.".
In proposito, la scrivente fa presente che, successivamente, la legge dello Stato 5 ottobre 1991, n. 317, all' articolo 36, comma 4 - in materia di consorzi di sviluppo industriale - nel definire la natura nonché le attività degli stessi, ha previsto: "I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici"; con il successivo comma 5, ha stabilito, inoltre, che "I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio... infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.".
Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, all'articolo 2, comma 12 ha, poi, espressamente previsto che "Ai consorzi di cui al comma 11 (consorzi di sviluppo industriale) si applica la normativa generale in materia di società per azioni....". Sulla base delle disposizioni normative introdotte dalla legge n. 317 del 1991 e dal D.L. n. 149 del 1993, la scrivente ritiene che i Consorzi per lo sviluppo industriale, come del resto già precisato con la risoluzione n. 124/E del 7 settembre 1998, siano soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto.
In particolare, con l'applicazione ai suddetti organismi della normativa generale prevista per le società per azioni gli stessi vengono conseguentemente qualificati alla stregua di un soggetto (società per azioni) per il quale, agli effetti dell'IVA, vige il principio di presunzione assoluta di commercialità per tutte le operazioni effettuate. Infatti, l'articolo 4, secondo comma, n. 1) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede, tra l'altro, che devono considerarsi in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni... ". Il successivo n. 2), della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che si considerano comunque rese nell'esercizio di imprese "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi,..., che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.".
A tal riguardo, si evidenzia che i consorzi di sviluppo industriale esercitano stabilmente ed in via principale, in base alle vigenti disposizioni, una serie di attività di natura commerciale. In conclusione, sia in relazione alla veste soggettiva di "ente pubblico economico", secondo la definizione recata dalla citata legge n. 317 del 1991, cui si applica, ai sensi del citato decreto-legge n. 149 del 1993, la normativa generale in materia di società per azioni ( quindi anche per quanto concerne il trattamento tributario), sia in relazione alla natura commerciale delle attività svolte in via principale, si ritiene che il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di ... abbia la natura di "ente commerciale" al quale si rende applicabile il disposto del citato comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Conseguentemente le attività di locazione degli immobili consortili e la cessione dei lotti industriali posti in essere dallo stesso rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

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