Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Dipartimento Vigili del Fuoco - Imposta si bollo su ricevute di versamenti su conto corrente di Tesoreria intestati all'Amministrazione pubblica - Articolo 13 della tariffa e 7 della tabella annesse al DPR 26 ottobre 1972, n. 642
Risoluzione Agenzia Entrate n. 133 del 27.05.2009
Con istanza di interpello, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente
Quesito
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fa presente che svolge la propria attività istituzionale su tutto il territorio nazionale dietro apposito compenso. Il pagamento delle prestazioni rese avviene tramite versamenti su conti correnti postali a favore delle locali tesorerie provinciali dello Stato ed intestati ai Funzionari delegati dello stesso Dipartimento.
Premesso quanto sopra l'istante chiede di conoscere se sia dovuta l'imposta di bollo per i versamenti, superiori a Euro 77,47, effettuati dagli utenti che richiedono i servizi.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere della Direzione
In riferimento al quesito in esame si osserva che in base all'articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sono soggette all'imposta di bollo di euro 1,81 per ogni esemplare le: "...ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria...". La nota 2 al predetto articolo prevede che "L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)...".
Il trattamento tributario in parola subisce una deroga per gli atti e i documenti indicati nell'articolo 7 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, il quale prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo, tra l'altro, per le "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane spa non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'art. 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto". (Sono soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui al richiamato articolo 13, comma 2-bis, del DPR n. 642 del 1972, gli "Estratti conto, comprese le comunicazioni relative al deposito di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale").
Per quanto sopra, con riferimento alle ricevute dei versamenti effettuati, come nell'ipotesi in esame, a mezzo di conto corrente postale, la scrivente ha avuto modo di precisare che tali documenti sono esenti dall'imposta di bollo e che tale esenzione prescinde dalla causale del pagamento (v. Ris. Ministero delle Finanze 20 giugno 1987 prot. 350765 e più recentemente risoluzione n. 366/E del 3 ottobre 2008).
Ne consegue che la ricevuta del pagamento effettuato a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, relativa al versamento dei diritti dovuti per i servizi a pagamento resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, rientra, ai fini dell'imposta di bollo, nella previsione esentativa di cui all'articolo 7 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.
Per completezza di argomento si fa presente che qualora il versamento dei diritti dovuti per i servizi resi a pagamento dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco sia effettuato direttamente presso le Tesorerie provinciali, i documenti di entrata previsti dall'articolo 58 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato (approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007), rilasciati dalle Tesorerie vanno assoggettati all'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972.
In tal caso non opera, infatti, la norma esentativa, trattandosi di un documento di tesoreria, non compreso tra quelli esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 7 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 (in tal senso v. Risoluzione del 15 novembre 2002 n. 357)
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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