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Risoluzione Agenzia Entrate n. 133 del 30.04.2002

Istituzione del codice-tributo per il credito d'imposta relativo alla riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore dell'autotrasporto per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2001. Art. 1, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246
Risoluzione Agenzia Entrate n. 133 del 30.04.2002

L'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 330 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che, a decorrere dal 1 luglio 2001 fino al 31 dicembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001 e successivamente rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 febbraio 2002, pubblicato sulla G.U. del 6 febbraio 2002, n. 31.
Al fine di consentire, così come previsto al comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246, che il credito d'imposta spettante ai soggetti destinatari della disposizione, possa essere utilizzato anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
6740, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 1, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246".
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo deve essere esposto nella colonna "importi a credito compensati" della "Sezione Erario" del modello di versamento, con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA.
Si precisa, inoltre, che al detto credito d'imposta non si applica il limite di compensabilità di cui all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

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