Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 13.06.2003

Istanza di interpello - X S.p.A. - Conservazione delle fatture su supporti magnetici o di immagini da parte di contribuenti esercenti attività di gestione degli acquedotti e di distribuzione dell'acqua potabile - articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 13.06.2003

Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la X S.p.A. ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

QUESITO
La X, società esercente l'attività di gestione degli acquedotti e la distribuzione dell'acqua potabile in alcune aree del territorio italiano, a fronte del servizio erogato, emette nei confronti dei propri clienti fatture numerate progressivamente e contenenti tutti gli elementi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'istante, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma, 3 del decreto 24 ottobre 2000, n. 370, emette, mediante strumenti informatici, fatture in un unico esemplare e sostituisce il secondo esemplare con distinte meccanografiche di fatturazione, i cui elementi coincidono con quelli riportati nelle fatture stesse.
Tanto premesso, la X chiede se, con riferimento all'obbligo di conservazione delle fatture previsto dall'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, possano essere tenuti, in luogo delle distinte meccanografiche, supporti magnetici o di immagini immodificabili e prontamente visualizzabili mediante mezzi a disposizione della società, che riportano tutti i dati indicati in ciascuna fattura.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene possibile l'utilizzo di supporti magnetici o di immagini per la conservazione del secondo originale delle fatture emesse, in considerazione che il settore pubblico in cui opera presenta numerose analogie con quello delle telecomunicazioni, per il quale la predetta modalità di conservazione è stata espressamente prevista con decreto 24 ottobre 2000, n. 366.
In entrambi i settori, infatti, le prestazioni rese mostrano caratteristiche simili in termini di uniformità, frequenza e diffusione dei servizi, destinati ad un numero elevato di clienti, nonché in termini di corrispettivi di importo limitato e con pagamento periodico in tempi diversi da quelli della somministrazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il legislatore tributario, avvalendosi della facoltà conferitagli dalle diverse disposizioni normative (articoli 22, 73, 74 del DPR n. 633 del 1972) al fine di semplificare gli adempimenti IVA nei confronti di contribuenti che prestano servizio al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato, ha emanato il decreto 24 ottobre 2000, n. 366 (recante disposizioni in merito all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni) e il decreto 24 ottobre 2000, n. 370 (recante le modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonché per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione).
Entrambi i menzionati decreti dispongono che gli operatori del settore hanno la facoltà di emettere, anche con riferimento a più contratti, fatture o bollette-fatture in un unico esemplare contenenti gli elementi di cui all'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, di sostituire il secondo esemplare della fattura con distinte meccanografiche, nonchè di utilizzare la medesima documentazione per operare le variazioni di cui all'articolo 26 del medesimo DPR n. 633. I decreti prevedono, altresì, la liquidazione trimestrale dell'imposta e l'annotazione riepilogativa delle operazioni in luogo delle distinte annotazioni.
Pur tuttavia, gli stessi decreti mostrano delle differenze con particolare riguardo alle modalità di annotazione e di conservazione dei dati contenuti nelle fatture. In particolare, il regolamento disciplinante il settore della somministrazione di acqua, gas, energia elettrica (n. 370 del 2000), non prevede, a differenza del regolamento sulle telecomunicazioni (n. 366 del 2000), la possibilità di sostituire il secondo esemplare con supporti magnetici o di immagini riportanti tutti gli elementi indicati in ciascuna fattura, né contempla la possibilità di effettuare le annotazioni di cui all'articolo 23, sui medesimi supporti magnetici o di immagini in luogo di quelli cartacei. Per il settore della distribuzione dell'acqua, gas, energia elettrica, il legislatore ha disposto l'utilizzo alternativo delle sole distinte meccanografiche.
Tanto premesso, in assenza di una espressa regolamentazione normativa, si ritiene di non poter estendere le disposizioni semplificative dettate per il settore delle telecomunicazioni a quello della distribuzione dell'acqua, gas, energia elettrica.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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