Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 15.11.2004

Istanza di interpello - Art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Agenzia XY (Trasporti .......)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 15.11.2004

Con istanza d'interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata alla Direzione regionale, l'Agenzia XY (Trasporti ......) ha chiesto di conoscere l'esatta applicazione dell'art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 esponendo il seguente

Quesito
L'Agenzia XY di ...., ente pubblico economico - Consorzio di enti locali della Provincia di ..... -, ha quale oggetto della propria attività l'organizzazione ed affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la gestione per conto dei Comuni associati di aree di parcheggio e l'esercizio di alcune funzioni proprie degli Enti associati. Essa ha stipulato una convenzione con il Comune di ... per l'affidamento del servizio pubblico di gestione di alcune aree di sosta in virtù del quale provvede ad incassare per conto del Comune le tariffe, individuate ed imposte dall'Ente concedente.
L'Agenzia XY chiede di conoscere quale sia il trattamento applicabile, agli effetti dell'IVA, alle tariffe riscosse.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell'istante gli incassi derivanti dalla gestione dei parcheggi non sono assoggettabili ad IVA, anche se l'attività è esercitata attraverso aziende speciali, costituite ai sensi della legge n. 142/1990, in quanto l'Ente concedente agisce in veste di pubblica autorità nell'affidamento a terzi del servizio. A questo proposito, vengono richiamate le risoluzioni n. 36 del 12 marzo 2004 e n. 210 del 14 dicembre 2001.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Al fine dell'esatto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, occorre preliminarmente esaminare i rapporti che intercorrono tra l'Agenzia XY ed il Comune.
Il Comune di .... ha affidato all'Agenzia XY, con convenzione del 1997 di durata quindicennale, la gestione dei parcheggi già realizzati e da realizzare, con l'obbligo di subentrare integralmente all'Affidante, per il periodo residuo, nei contratti già esistenti con altri soggetti per la gestione dei parcheggi. L'affidamento comprende anche la realizzazione e la gestione di un sistema informatico-informativo e l'impegno a consentire, previo pagamento del canone, l'allacciamento a gestori di aree di parcheggio diverse da quelle assegnate all'Agenzia e a consentire l'interconnessione con altre reti comunali.
Il Comune determina le tariffe e le agevolazioni in alcune fasce orarie per facilitare l'accesso ai servizi e alle attività commerciali.
Può, inoltre, revocare l'affidamento di alcune aree per finalità di interesse pubblico, assumendosi gli oneri residui non ammortizzati relativi agli investimenti sostenuti su dette aree.
L'art. 5 della convenzione stabilisce che "Gli incassi, al netto di IVA, derivanti dalla gestione dei parcheggi sono ripartiti nella seguente misura:
28% all'Affidante (Comune di ....)
72% all'Affidataria (XY).
All'Affidante dovrà essere riconosciuto, indipendentemente dagli incassi ottenuti dall'Affidataria, un introito minimo annuale di L 1.000.000.000 + IVA".
In pratica, il 28% degli incassi o la quota minima prestabilita costituiscono il canone annuo di gestione corrisposto dall'Agenzia al Comune.
Con le risoluzioni n. 210/E del 14 dicembre 2001 e n. 36/E del 12 marzo 2004, la scrivente, esaminando i rapporti tra azienda speciale ed ente locale, ha chiarito che i canoni percepiti dagli enti locali per l'affidamento a terzi della gestione delle aree di parcheggio non sono soggetti ad IVA, per carenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, quando la concessione del servizio viene effettuata con criteri meramente pubblicistico-istituzionali che implicano l'uso di poteri propri della pubblica autorità e quando il mancato assoggettamento ad IVA non produce distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza.
Nel caso in esame, il Comune mantiene i poteri propri della pubblica autorità (determinazione delle tariffe e delle agevolazione e l'esercizio della facoltà di revocare l'affidamento per finalità di interesse pubblico) e non sembrano realizzarsi effetti distorsivi sulla concorrenza, in quanto la gestione della totalità o della quasi totalità delle aree di sosta comunali è affidata all'Agenzia XY. Pertanto, il Comune non deve assoggettare ad IVA il canone percepito per carenza del presupposto soggettivo.
Diverso è, invece, il trattamento, ai fini IVA, applicabile ai proventi incassati dall'Agenzia XY per l'attività di gestione delle aree di sosta.
Quest'ultima, infatti, è un consorzio di enti locali, giuridicamente distinto da questi, che svolge attività imprenditoriale, e quindi, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte si considerano effettuate nell'esercizio di impresa, per la presunzione assoluta contenuta nell'art. 4, comma 2, n. 2, del DPR n. 633 del 1972.
I proventi derivanti dall'attività di gestione dei parcheggi hanno natura di corrispettivi, versati dagli utenti per fruire delle aree di sosta. Sussiste quindi il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972, il quale stabilisce, fra l'altro, che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, non fare e permettere quale ne sia la fonte.
Pertanto, la soluzione prospettata dall'istante non appare corretta, in quanto, nel caso in esame, ricorrono sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo per l'applicazione del tributo e quindi l'Agenzia XY deve assoggettare ad IVA i proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ....., viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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