Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 25.09.2001

Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposte pagate all'estero a titolo di acconto. Possibilità di applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 del TUIR approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 25.09.2001

La Società XX, con sede in ..., nella persona del Dr. ..., presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società, ha presentato una istanza di interpello ai sensi e per gli effetti della legge 27 luglio 2000, n. 212, eleggendo a tal fine il proprio domicilio presso c/o lo Studio ...
La società istante ha fatto presente di esercitare parte della propria attività per il tramite di una stabile organizzazione sita in Grecia.
Riferisce inoltre di subire, in tale Paese, nell'anno fiscale in cui i redditi sono prodotti, una ritenuta d'acconto sull'imposizione definitiva degli stessi pari a circa il settantacinque per cento dell'imposta totale.
Infatti, la base imponibile, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, è costituita dal 10 per cento del fatturato lordo, sottoposto ad imposizione con una aliquota complessiva del 40 per cento. In particolare, per le stabili organizzazioni di imprese estere la ritenuta, che viene effettuata a titolo d'acconto dall'ente pubblico greco pagatore, è pari al 30 per cento di tale base imponibile.
Gli importi prelevati a titolo d'acconto vengono computati, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, da effettuarsi entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di conseguimento degli stessi, in diminuzione dell'imposta complessiva annuale.
La società sostiene che, per quanto le imposte pagate nell'anno di conseguimento del reddito siano formalmente pagate in acconto, tuttavia le stesse sono di fatto definitive a causa della particolare modalità di determinazione della base imponibile.
Pertanto, viene prospettata una soluzione secondo la quale sarebbe corretto richiedere la detrazione dell'imposta nella dichiarazione relativa al periodo nel quale le imposte vengono pagate in acconto, cioè nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2000 per le imposte pagate in tale anno.
Si ricorda che la vigente Convenzione Italia - Grecia per evitare le doppie imposizioni sui redditi, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 445 prevede all'articolo 24, paragrafo 2, che l'Italia deve detrarre dalle imposte totali determinate sul reddito complessivo di un suo residente l'imposta sui redditi pagata in Grecia, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana relativa al reddito di fonte greca imponibile in Italia.
Tale meccanismo di eliminazione delle doppie imposizioni si ritrova, sul piano della normativa nazionale, nell'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 il quale dispone, inoltre, con valenza generale che, nel caso in cui redditi esteri concorrano alla formazione del reddito complessivo, la detrazione per le imposte pagate all'estero sugli stessi deve essere richiesta nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.
Le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi emanate negli ultimi anni contengono indicazioni su quali imposte pagate all'estero debbano essere considerate "definitive"; in tale contesto viene esplicitamente affermato che le imposte pagate in acconto e in via provvisoria non possono essere considerate tali.
A tale proposito appare opportuno rilevare come la finalità della circolare 8 febbraio 1980, n. 3, citata dal contribuente nell'istanza di interpello, era sostanzialmente quella di dissipare il dubbio, fatto presente da un'Associazione di categoria, che le imposte relative a redditi ancora assoggettabili ad accertamento da parte delle Amministrazioni fiscali degli Stati esteri fossero da considerarsi non definitive. In relazione a tale problematica, viene affermato preliminarmente che la correlazione esistente tra imposta pagata in via definitiva e reddito determinato in via definitiva non esclude che l'imposta possa essere considerata "definitiva" anche qualora il relativo reddito sia ancora suscettibile di verifica nello Stato estero in cui viene prodotto.
Quindi, la circolare, partendo da tale considerazione, stabilisce che il concetto di definitività dell'imposta pagata coincide con "la irripetibilità dell'imposta stessa" e, quale conseguenza di tale premessa, viene stabilito che non possono considerarsi definitive le imposte pagate in acconto, in via provvisoria, e quelle in genere, per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
Di seguito nelle predette istruzioni ministeriali, come rilevato dal richiedente, è ulteriormente ribadito che l'imposta estera, per essere considerata definitiva, deve essere "irripetibile". Tuttavia tale espressione deve essere intesa alla luce delle particolari immediate finalità della circolare in esame e, secondo quanto indicato nella stessa, delle considerazioni che in tale contesto vengono svolte e che sono state sopra illustrate.
Appare quindi impossibile, se si parte dalle finalità espresse e dalle premesse di tali istruzioni ministeriali, interpretarne le conclusioni nel senso di ricomprendere nel concetto di imposta definitiva le imposte pagate in acconto.
Si consideri che comunque appare chiara, univoca ed esplicita l'intenzione espressa nel testo normativo attualmente vigente di ammettere in detrazione le imposte estere solo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui queste sono pagate "a titolo definitivo".
D'altra parte, nel merito, l'affermazione del richiedente secondo cui la determinazione dell'imposta sulla base del fatturato comporterebbe di per sé la irripetibilità di quanto versato in acconto non sembra del tutto accettabile, almeno in linea di principio, ove si pensi all'eventualità che lo stesso fatturato considerato in sede di acconto è suscettibile di variazioni e quindi di diversa rappresentazione definitiva in sede di dichiarazione periodica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene di non poter accogliere la soluzione prospettata dall'istante.

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